n. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 6 aprile 2016 -

Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale, legale rappresentante pro tempore, sig. Stefano Bonaccini, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale progr. n. 264 del 29 febbraio 2016 (doc. 1), rappresentata e difesa per mandato speciale a margine dal prof. avv. Franco Mastragostino (C.F. MST FNC 47E07 A059Q;

pec: francomastragostino@ordineavvocatibopec.it,) e dal prof. avv. Adriano Giuffre' (pec: adrianogiuffre@ordineavvocatiroma.org, C.F. GFF DRN 38R28 F512D), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via dei Gracchi n. 39;

Contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente in carica;

per l'annullamento della nota della direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot n. 0001528 in data 1° febbraio 2016, trasmessa tramite pec in pari data alla direzione generale ambiente della Regione Emilia Romagna ed, in particolare, al dirigente dott. Giuseppe Bortone, e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, con la quale, nel riscontrare l'istanza del Presidente della giunta della Regione Emilia Romagna PG. 2015/0888444 del 24 dicembre 2015, con cui si invitava la Presidenza del Consiglio dei ministri a ritirare la diffida nei confronti della Regione e ad identificare correttamente e legittimamente la Amministrazione tenuta all'adempimento relativamente alla bonifica della discarica del «sito Razzaboni», ha comunicato che «non paiono sussistere elementi di fatto e di diritto tali da giustificare una rettifica della diffida del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2015». Premesso in fatto Con atto di diffida del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 2015, emanato ai sensi dell'art. 8, comma.1, della legge n. 131 del 2003, e dell'art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, rivolto sia al comune di San Giovanni in Persiceto, sia alla Regione Emilia Romagna, relativamente alla «discarica abusiva ubicata nel comune, di San Giovanni in Persiceto, in localita' V. Samoggia n. 26 (sito Razzaboni), oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia del 2 dicembre 2014 nella causa C-196/13, in ordine alla applicazione delle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE», si imponeva alla Regione Emilia Romagna «di rilasciare entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto il provvedimento di conclusione del procedimento ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», con l'avvertimento che: «in caso di mancato adempimento, da parte di codesti enti, entro il termine assegnato, il Consiglio dei ministri adotta i provvedimenti necessari di cui all'art. 8 della citata legge 5 giugno 2003, n. 131», venendosi a prefigurare l'uso del potere sostitutivo dello Stato. A seguito di tale diffida, la Regione ha ritenuto di rispondere sul piano dei rapporti di leale collaborazione, con una istanza del Presidente della Giunta regionale, inoltrata in data 24 dicembre 2015 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale, sul presupposto che la Regione Emilia Romagna «non e' Amministrazione procedente tenuta all'adempimento, ai sensi dell'art. 250 del d.lgs. n. 152/2006») invitava, da un lato, ad identificare correttamente e legittimamente la Amministrazione tenuta all'adempimento e a revocare dunque la diffida nei confronti della Regione, apparendo essa formulata del tutto al di fuori dei presupposti giustificativi dell'esercizio del potere sostitutivo e su basi fattuali erronee, dall'altro ad avviare procedure di leale collaborazione per individuare le modalita' di adempimento alle istanze della Commissione europea. Solo in via cautelativa, la Presidenza della Regione disponeva, altresi', di promuovere conflitto di attribuzione per far valere comunque le sue ragioni, nell'ipotesi che la procedura di leale collaborazione non avesse avuto esito felice. Con conflitto di attribuzione reg. ric. n. 1/2016, la Regione Emilia Romagna ha, quindi, impugnato per violazione dell'art. 117, 2° comma, lettera s), Cost., quanto alla ripartizione delle competenze fra Stato e regioni in materia di «ambiente», nonche' per violazione dell'art. 120, 2° comma Cost., come attuato dall'art. 8, 1° comma legge n. 131/2003, e dell'art 117, 5° comma Cost., come attuato dall'art. 41 della legge n. 234/2012, per carenza dei presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo, sia la diffida, che il silenzio serbato sull'istanza di rettifica/revoca inoltrata dal Presidente della giunta regionale, a cui non veniva dato riscontro, almeno nei termini entro i quali la stessa diffida imponeva alla Regione i sopra descritti adempimenti (30 gg), decorsi i quali sarebbe scattato il potere sostitutivo. Ed in effetti l'avviata procedura di leale collaborazione non sortiva esito alcuno. Nelle more della notifica del ricorso, in data 1° febbraio 2016 perveniva, invece, alla Regione Emilia Romagna - Direzione generale ambiente, alla attenzione del dirigente, dott. Bortone, la nota prot. n. 0001528 della Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avente ad oggetto: «Diffida del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2015 relativa alla discarica abusiva sita nel comune di San Giovanni in Persiceto (Bologna). Riscontro nota prot PG. 2015.0888444 del 24 dicembre 2015», con la quale si ribadisce la responsabilita' della Regione (per la mancata conclusione del procedimento di bonifica, oggetto delle richieste della Commissione europea e dell'inadempimento ascritto allo Stato italiano) e l'impossibilita' di procedere alla rettifica/revoca della diffida;

il tutto sulla base di una ancora piu' marcata erronea lettura delle disposizioni costituzionali e legislative del riparto di attribuzioni fra Stato e Regione in materia di ambiente. La Regione Emilia Romagna e', pertanto, costretta a promuovere questo ulteriore ricorso, consequenziale a quello gia' proposto, con cui si chiede alla ecc.ma Corte costituzionale di procedere all'annullamento anche della precitata nota della DG per i rifiuti e l'inquinamento presso il Ministero ambiente, previa affermazione che: 1) non spetta allo Stato, tramite la Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero ambiente, tutela del territorio e del mare, rispondere con lettera inviata al dirigente della Direzione generale ambiente della Regione Emilia Romagna, ad una richiesta inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei...

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