n. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 gennaio 2016 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.P. 80224030587, n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Contro Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Trento, Via Gazzoletti 2 per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 8, 20, 21, e 24 della legge Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 23 novembre 2015, n. 25, intitolata "Norme in materia di bilancio e contabilita' della regione" e successive modificazioni (legge regionale di contabilita') e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 25 novembre 2015, n. 47, numero straordinario, per contrasto con gli articoli 5 della Costituzione, 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, 119, sesto comma della Costituzione e con gli artt. 3, 11, commi 8 e 9, 63 comma 3 e 75 del d.lgs. 23/06/2011, n. 118, e cio' a seguito ed in forza della delibera di impugnativa assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 15 gennaio 2016. Fatto La legge della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 25 del 2015 e' intitolata "Norme in materia di bilancio e contabilita' della regione" e successive modificazioni (legge regionale di contabilita') e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118". Si premette che il decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i. disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) Cost., il quale sancisce la potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. La Regione Autonoma Trentino-Alto Adige ha assunto l'obbligo di recepire con proprie leggi, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonche' gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operativita' e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, ai sensi dell'articolo 79, 4-octies, del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 570. La Regione quindi in adempimento di detto obbligo, ha emanato la legge regionale in esame, la quale prevede, negli articoli 8, 20, 21, e 24, disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili che presentano profili di illegittimita' costituzionale per i seguenti Motivi 1. Illegittimita' dell'articolo 8 della legge Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 23 novembre 2015, n. 25 per contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione e 3 e 75 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. L'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'articolo 75 del d.lgs. n. 118/2011, prevede che «Dal 2015, gli enti di cui al comma 16 rilasciano garanzie solo a favore...

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