n. 3 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 9 aprile 2015 -

Ricorso della Regione Campania (c.f. 80011990636), in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, On. Dott. Stefano Caldoro, rappresentata e difesa, ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 50 del 13/02/2015 e giusta procura a margine del presente atto, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria D'Elia (c.f. DLEMRA53H42F839H) e Almerina Bove (c.f. BVOLRN70C46I262Z) dell'Avvocatura regionale, e dal Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto (c.f. CRVBMN54D19H501A) del libero foro, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campania sito in Roma alla Via Poli n. 29 (fax: 06/42001646;

pec abilitata: cdta@legalmail.it) Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, Nonche' contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, in persona del legale rappresentante pro tempore;

il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore per l'annullamento, della circolare n. 1 del 29 gennaio 2015 adottata dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, recante «Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle citta' metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». Fatto Con la Circolare n. 1/2015 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie hanno emanato le «Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle citta' metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». Tale provvedimento fa seguito ad un percorso assai tortuoso, avviato da almeno un biennio, mediante il quale il legislatore statale ha inteso riformare il sistema delle autonomie locali, con particolare riferimento alla gestione dell'area vasta ed al ridimensionamento del ruolo delle province, con contestuale istituzione delle citta' metropolitane. Con la Circolare impugnata si e' infatti inteso operare un coordinamento tra le disposizioni di cui alla legge n. 190 del 2014 (legge di stabilita' 2015) e quelle di cui alla legge n. 56 del 2014 adottate con riferimento al riordino delle funzioni di province e citta' metropolitane, e in particolare in materia di personale. Nel far questo, il provvedimento menzionato esamina analiticamente i commi da 418 a 430 dell'art. 1 della L. n. 190/2014, individuandone finalita' e ambito e modalita' di applicazione. In particolare e per quanto qui rileva, con riferimento al comma 422 - relativo all'individuazione del personale che rimane assegnato agli enti di aerea vasta e del personale che sara' destinatario delle procedure di mobilita' - la circolare sottolinea che la legge n. 56 del 2014 ha previsto un sistema di riordino delle funzioni che facevano capo agli enti di area vasta stabilendo, con procedure definite in sede di provvedimenti attuativi, le modalita' di trasferimento delle risorse. Nello specifico, vengono menzionati i commi 92 («con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [...] sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all'esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti») e 96, lett. a) («il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonche' l'anzianita' di servizio maturata;

le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario») dell'art. 1 della legge 56, la quale mantiene la sua portata primaria, configurandosi le misure di cui alla legge n. 190/2014 come mere misure aggiuntive, atte a favorire la ricollocazione del personale degli enti di area vasta. Quindi, richiamati i provvedimenti attuativi (Accordo e DPCM 26 settembre 2014 di cui all'art. 1, comma 92 della legge n. 56/2014), la circolare qui censurata sancisce che gli osservatori regionali, tenuto conto del riordino delle funzioni provinciali, devono individuare le modalita' e i criteri in base ai quali le province e le citta' metropolitane definiscono il...

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