n. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 gennaio 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 - fax 06 - 96514000 - PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it;

Contro la Regione Toscana in persona del Presidente pro tempore per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 pubblicata nel B.U.R. n. 53 del 12 novembre 2014 recante «Norme per il governo del territorio». La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 dicembre 2014 e si depositano, a tal fine, estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente. La legge regionale n. 65/2014 che consta di 256 articoli, e due allegati presenta profili di illegittimita' costituzionale in riferimento agli articoli 25, 26, 27, 207 e 208 per i seguenti Motivi 1) Violazione dell'art. 117, comma 1 e art. 117, comma 2, lettera e) Costituzione, in relazione agli artt. 25, 26 e 27 della legge regionale Toscana 10 novembre 2014 n. 65. Gli articoli 25, 26 e 27, che riguardano l'approvazione di previsioni urbanistiche in materia di medie e grandi strutture di vendita, riproducono meccanismi di tutela degli esercizi di vicinato che costituiscono un ostacolo effettivo alla libera concorrenza della regione Toscana e pertanto, ponendosi in contrasto con le norme di liberalizzazione contenute negli articoli 31 del d.l. n. 201/2011 e nell'articolo 1, comma 1, del d.l. n. 1/2012, violano l'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione. In particolare, le disposizioni citate prevedono il ricorso alla conferenza di copianificazione, nell'ambito della pianificazione di nuovi impegni di suolo esterni al perimetro urbanizzato (art. 25), e per l'approvazione delle previsioni « ...di aggregazioni di medie strutture di vendita aventi effetti assimilabili a quelli delle grandi strutture» (art. 26, comma 1, lett. a) e b). L'articolo 27 chiarisce che «le previsioni di medie strutture di vendita che comportano impegno di suolo non edificato al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato sono soggette alla conferenza di copianificazione qualora risultino: a) non inferiori a 2.000 mq di superficie di vendita per i comuni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e) numero 2) della legge regionale n. 28 del 2005;

  1. non inferiori a 1.000 mq di superficie di vendita per i comuni diversi da quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e) numero 2)». La conferenza di copianificazione verifica dette previsioni tenendo conto, di: «a) la capacita' di assorbimento, da parte dell'infrastrutturazione stradale e ferroviaria presente nel territorio del comune e in quello dell'ambito di interesse sovracomunale, del carico di utenze potenziali connesso al nuovo esercizio;

  2. il livello di emissioni inquinanti, comprensivo dell'incremento dovuto alla movimentazione veicolare attesa dalla nuova struttura di vendita;

  3. la sostenibilita' rispetto alla tutela del valore paesaggistico dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) (...);

  4. le conseguenze attese sulla permanenza degli esercizi commerciali di prossimita', al fine di garantire i servizi essenziali nelle aree piu' scarsamente popolate;

  5. le conseguenze attese sui caratteri specifici e sulle attivita' presenti nei centri storici compresi nell'ambito sovracomunale, e le necessarie garanzie di permanenza delle attivita' commerciali d'interesse storico, di tradizione e di tipicita'» (art. 26, comma 2). In base al comma 5 dell'articolo 25, all'esito di questa verifica la conferenza di copianificazione «indica gli eventuali interventi compensativi degli effetti introdotti sul territorio». Tali disposizioni, pur se...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT