n. 297 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 febbraio 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza Ter) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 14069 del 2014, proposto da: Iniziative Solari s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Stefania Maria Teresa Piscitelli e Daniela Sabelli, presso lo studio delle quali in Roma, Via San Basilio n. 72, ha eletto domicilio;

Contro: Ministero dello sviluppo economico e Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;

GSE - Gestore dei servizi energetici s.p.a., n. c.;

Nei confronti di Carmine Gravina;

Per l'accertamento: del diritto in capo alla ricorrente di mantenere le condizioni per la quantificazione e l'erogazione delle tariffe incentivanti giusta convenzione sottoscritta con il GSE in data 24 marzo 2012, ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2011;

del diritto della ricorrente a non vedersi applicato l'art. 26 decreto-legge n. 91/2014;

per la disapplicazione dell'art. 26, comma 2 e 3, decreto-legge n. 91/2014 e della Tabella in all. 2;

per la rimessione alla Corte costituzionale dell'anzidetto art. 26, comma 2 e 3, decreto-legge n. 91/2014 e della Tabella in all. 2;

nonche' per l'annullamento: del decreto ministeriale 17 ottobre 2014, recante «Modalita' per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 3, lettera b) decreto-legge n. 91/14 convertito con modificazioni dalla legge n. 116/14»;

del decreto ministeriale 16 ottobre 2014, recante «Incentivi per impianti fotovoltaici - Modalita' per l'erogazione delle tariffe da parte del GSE»;

delle «Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici» adottate dal GSE in data 3 novembre 2014. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 il cons. M. A. di Nezza e uditi i difensori delle parti come da verbale;

I) Rilevato in fatto Con ricorso spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale il 14 novembre 2014 (dep. il 17.11), la societa' Iniziative Solari, deducendo di essere titolare di un impianto fotovoltaico con potenza nominale superiore a 200kW, ammesso a fruire delle tariffe incentivanti riconosciute in base agli articoli 7 decreto legislativo n. 387/2003 e 25, comma 10, decreto legislativo n. 28/2011, precisamente in base al decreto ministeriale 5 maggio 2011 (IV° conto energia), con i termini e le modalita' stabilite in apposita convenzione di diritto privato stipulata con il GSE il 24 marzo 2012, per un periodo di venti anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso (dal 26 agosto 2011 al 25 agosto 2031) - e precisato di aver ceduto pro solvendo la tariffa in favore della societa' Mediocredito Italiano, fino alla scadenza della convenzione e a garanzia del prestito ricevuto per la realizzazione dell'impianto (oltre ad avere iscritto ipoteca sul diritto di superficie, privilegio speciale sull'impianto e riserva di liquidita' infruttifera) - ha avanzato le domande riportate in epigrafe. Dichiarando di agire a tutela del proprio diritto soggettivo alla percezione degli incentivi, leso dall'entrata in vigore dell'art. 26 decreto-legge n. 91/2014, essa ha prospettato: 1) l'illegittimita' costituzionale dei commi 2 e 3 di detto art. 26 per violazione: i) dell'art. 77 Cost., non ricorrendo a suo dire i presupposti per la decretazione d'urgenza (come peraltro riconosciuto anche dalla 1ª Commissione permanente del Senato in sede di parere sul d.d.l. di conversione) e risultando l'art. 26 non omogeneo rispetto alle altre disposizioni del decreto legislativo n. 91/2014;

ii) degli articoli 3, 25, 41 e 97 Cost., sotto i profili della lesione del principio di ragionevolezza e del legittimo affidamento, stante l'introduzione di una disciplina incidente su condizioni contrattuali in essere e che penalizzerebbe solo alcuni impianti fotovoltaici, al dichiarato fine di favorire le piccole e medie imprese, ma in assenza di una «causa normativa adeguata» (cio' comportando peraltro una diminuzione della credibilita' dello Stato italiano nei confronti degli investitori internazionali interessati a investire nel settore delle energie);

iii) dei principi comunitari e internazionali come norme interposte dell'art. 117, 1° comma, Cost., con particolare riferimento all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

iv) degli articoli 11 e 117, 1° comma, Cost., per contrasto con gli obblighi internazionali derivanti dal Trattato sulla Carta europea dell'energia, stipulato il 17 dicembre 1994, con particolare riferimento all'art. 10 di detto accordo circa l'impegno dello Stato di garantire «condizioni stabili» agli investitori;

2) l'illegittimita' dei commi 1 e 3 dell'art. 26 decreto-legge n. 91/2014 per violazione dei principi comunitari di certezza del diritto e tutela dell'affidamento nonche' della dir. 2009/28/CE (25° cons.): la norma nazionale in argomento sarebbe suscettibile di immediata disapplicazione, ponendosi in contrasto con i principi di certezza del diritto e tutela dell'affidamento, costituenti principi fondamentali dell'ordinamento europeo, prevalenti sulla legislazione degli Stati nazionali, e con la dir. 2009/28/CE, recante nel cons. 25 riconoscimento dell'importanza dei regimi di sostegno nazionali al fine di mantenere la fiducia degli investitori in vista del raggiungimento dell'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili. Si sono costituite in resistenza le intimate amministrazioni statali. Alla suindicata udienza di merito, in vista della quale il Ministero ha depositato memoria (16 febbraio 2015) e la ricorrente repliche (27 febbraio 2015), il giudizio e' stato discusso e trattenuto in decisione. II) Considerato in diritto Definite con separata sentenza parziale - decisa in pari data e pubblicata - le questioni in rito (giurisdizione e ammissibilita'), per la soluzione della controversia e' necessario sottoporre al giudizio della Corte costituzionale, in via pregiudiziale, l'art. 26 decreto-legge n. 91/2014, secondo quanto si passa a dire (ai nn. da 1 a 3 si dara' conto del contesto di riferimento, al n. 4 della rilevanza e al n. 5 della non manifesta infondatezza). 1. Quadro normativo relativo all'incentivazione della produzione elettrica da fonte solare. 1.1. Le direttive europee. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e' obiettivo rilevante delle politiche energetiche e ambientali europee. Essa trova collocazione nel contesto di favore sancito a livello internazionale dal Protocollo di Kyoto (Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, di cui e' stata autorizzata la ratifica e disposta l'esecuzione con legge 1° giugno 2002, n. 120;

cfr. anche art. 11, comma 5, decreto legislativo n. 79/1999 nella versione anteriore alle modificazioni di cui al decreto legislativo n. 28/2011;

in Europa, il protocollo e' stato approvato con decisione del Consiglio 2002/358/CE del 25 aprile 2002), il cui art. 2, par. 1, lettera a), impegna le parti contraenti, «nell'adempiere agli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni [...], al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile», ad applicare o elaborare «politiche e misure, in conformita' con la sua situazione nazionale, come: [...] iv) Ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme energetiche rinnovabili [...]». Con la dir. n. 2001/77/CE («promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'») il legislatore europeo, riconosciuta «[...] la necessita' di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiche' queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile», potendo «inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire piu' rapidamente gli obiettivi di Kyoto» (cons. 1, che sottolinea ulteriormente la necessita' di «garantire un migliore sfruttamento di questo potenziale nell'ambito del mercato interno dell'elettricita'»), ha affermato chiaramente che «la promozione dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili e' un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunita' [...]» (cons. 2;

come tale, essa costituisce «parte importante del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al protocollo di Kyoto [...]») e ha ritenuto di intervenire attraverso l'assegnazione agli Stati membri di «obiettivi indicativi nazionali di consumo di elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili», con riserva di proporre «obiettivi vincolanti» in ragione dell'eventuale progresso rispetto all'«obiettivo indicativo globale» del 12% del consumo interno lordo di energia nel 2010 (cons. 7), ferma la possibilita' per ciascuno Stato membro di individuare «il regime piu' rispondente alla sua particolare situazione» per il raggiungimento degli «obiettivi generali dell'intervento» (cons. 23). Cio' al dichiarato fine di «garantire una maggiore penetrazione sul mercato, a medio termine dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili» e ribadendo «gli impegni nazionali assunti nel contesto degli obblighi in materia di cambiamenti climatici contratti dalla Comunita' a titolo del protocollo di Kyoto» (conss. nn. 5 e 6). In coerenza con tali premesse, la dir. 2001/77 ha individuato all'art. 3 i menzionati «obiettivi indicativi nazionali» e ha conferito agli Stati membri la possibilita' di stabilire specifici...

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