n. 294 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza Ter) Ha pronunciato la presente Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 13997 del 2014, proposto da: Agricola Ambiente Natura s.s., in persona delle titolari e legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Trevisan e Andrea Maffettone, presso lo studio dei quali in Roma, via Ludovisi n. 35, hanno eletto domicilio;

Contro Ministero dello sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Cassa conguaglio per il settore elettrico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;

GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.a., n.c. Sul ricorso numero di registro generale 13998 del 2014, proposto da: Eco Energy S.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Trevisan e Andrea Maffettone, presso lo studio dei quali in Roma, via Ludovisi n. 35, hanno eletto domicilio;

Contro Ministero dello sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Cassa conguaglio per il settore elettrico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;

GSE - Gestore dei servizi energetici s.p.a., n.c. Sul ricorso numero di registro generale 13999 del 2014, proposto da: Finance Energy S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Trevisan e Andrea Maffettone, presso lo studio dei quali in Roma, via Ludovisi n. 35, hanno eletto domicilio;

Contro Ministero dello sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Cassa conguaglio per il settore elettrico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;

GSE - Gestore dei servizi energetici s.p.a., n.c. Sul ricorso numero di registro generale 14000 del 2014, proposto da: Rossella Olivieri, in proprio e quale titolare dell'impresa individuale Azienda Agricola Olivieri Rossella, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Trevisan e Andrea Maffettone, presso lo studio dei quali in Roma, via Ludovisi n. 35, hanno eletto domicilio;

Contro Ministero dello sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Cassa conguaglio per il settore elettrico, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;

GSE - Gestore dei servizi energetici s.p.a., n.c. Per l'annullamento: del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 ottobre 2014, recante le percentuali di rimodulazione degli incentivi ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. b), d.l. n. 91/2014;

delle "Tabelle contenenti i valori dei coefficienti di rimodulazione" da moltiplicare ai previgenti incentivi sulla base di quanto previsto dall'all. 1 del decreto ministeriale 17 ottobre 2014 nel caso di scelta dell'opzione b), pubblicate dal GSE sul proprio sito internet in data 27 ottobre 2014;

delle "Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 116/2014" pubblicate dal GSE sul proprio sito internet in data 3 novembre 2014. Previo accertamento del diritto a non esercitare alcuna delle tre opzioni stabilite dall'art. 26, comma 3, ovvero previo accertamento dell'insussistenza del potere del GSE di applicare l'opzione c) in caso di mancato esercizio dell'opzione entro il 30 novembre 2014, nonche' per la condanna al risarcimento dei danni e con richiesta in via preliminare, di sollevare in via incidentale questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 3, d.l. n. 91/2014. Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Relatore nell'udienza pubblica del 19 marzo 2015 il cons. M.A. di Nezza e uditi i difensori delle parti come da verbale. I) Rilevato in Fatto Con distinti ricorsi passati per le notificazioni il 13 novembre 2014 (dep. il 21.11), le aziende in epigrafe, deducendo di essere ciascuna titolare di un impianto fotovoltaico con potenza nominale superiore a 200 kW, che fruisce delle tariffe incentivanti riconosciute in base agli artt. 7 decreto legislativo n. 387/2003 e 25, comma 10, decreto legislativo n. 28/2011, con i termini e le modalita' stabilite in apposite convenzioni di diritto privato stipulate con il GSE per un periodo di venti anni dall'entrata in esercizio dell'impianto stesso (precisamente, le convenzioni sono state sottoscritte: quanto all'Azienda Agricola Natura, cessionaria della societa' Eco Energy, il 21 aprile 2011, con durata dal 23 dicembre 2010 al 22 dicembre 2030;

Eco Energy, il 4 gennaio 2012, con durata dal 26 agosto 2011 al 25 agosto 2031;

Finance Energy, il 26 marzo 2011, con durata dal 16 dicembre 2010 al 15 dicembre 2030;

Azienda agricola Olivieri, il 2 aprile 2011, con durata dal 22 novembre 2010 al 21 dicembre 2030), hanno chiesto, "previo esperimento del giudizio incidentale di costituzionalita' dell'art. 26, comma 3, d.l. n. 91/2014, [di] sospendere immediatamente gli effetti scaturenti dalla rimodulazione delle tariffe spettanti [...] a partire dal 1° gennaio 2015, previo accertamento del diritto [...] a non esercitare alcuna delle tre opzioni stabilite dalla norma in esame, ovvero, previo accertamento dell'insussistenza del potere del GSE di applicare l'opzione c, in caso di mancato esercizio dell'opzione entro il 30 novembre 2014". Esse hanno altresi' chiesto l'annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe e, in via subordinata, la condanna al risarcimento dei danni (cfr. conclusioni dei ricorsi). Illustrata la natura provvedimentale e autoapplicativa dell'art. 26, comma 3, d.l. n. 91/2014, le ricorrenti hanno prospettato i seguenti motivi: 1) Illegittimita' costituzionale del comma 3 per "violazione dei principi di legalita', legittimo affidamento e certezza del diritto;

violazione degli artt. 3, 41, 77 e 117 della Costituzione", alla luce della portata sostanzialmente retroattiva dell'intervento normativo e della precisazione, contenuta nelle convenzioni con il GSE, secondo cui gli accordi modificativi o integrativi avrebbero dovuto essere "convenuti per iscritto a pena di nullita'";

in particolare, precisati gli effetti pregiudizievoli di ciascuna delle opzioni contemplate dal comma 3, questa norma sarebbe in contrasto: i) con gli artt. 3 e 41 Cost., venendo a ledere il legittimo affidamento degli investitori e determinando una disparita' di trattamento in relazione agli altri produttori di energia da fonti rinnovabili (ne' essa troverebbe giustificazione nell'interesse economico dello Stato);

ii) con l'art. 77 Cost., alla luce dell'eterogeneita' delle misure previste col d.l. n. 91/2014;

iii) con l'art. 117 Cost., tenuto conto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali;

2) Violazione dell'art. 26, comma 3, lett. b), d.l. n. 91/2014, nonche' del decreto ministeriale 17 ottobre 2014;

illegittimita' delle Tabelle contenenti i valori dei coefficienti di rimodulazione, adottate dal Gestore il 27.10.2014;

eccesso di potere per contraddittorieta', carenza di presupposti, contrasto con altri provvedimenti, disparita' di trattamento e illogicita' manifesta: anche a prescindere dalla questione di illegittimita' costituzionale, i provvedimenti attuativi dell'art. 26, comma 3, lett. b), confliggerebbero con la volonta' del legislatore di garantire il recupero delle riduzioni applicate per il periodo 2015/2019;

in particolare, dalle Tabelle adottate dal Gestore si desumerebbe la natura pregiudizievole del meccanismo ivi delineato, stanti le ulteriori decurtazioni anche successive al 2019 (l'impianto della ricorrente potrebbe accedere alla tariffa maggiorata solo nel corso del 2024);

sotto altro profilo, le Tabelle tratterebbero in maniera identica situazioni differenziate, stanti i diversi livelli di incentivazione degli impianti (assoggettati a diversi conti energia), mentre il taglio degli incentivi sarebbe commisurato unicamente all'anno di entrata in esercizio (senza cioe' tener conto del diverso regime di sostegno). Si sono costituite in resistenza le intimate amministrazioni statali. Alla suindicata udienza di merito, in vista della quale la parte pubblica ha depositato memorie, i giudizi sono stati discussi e trattenuti in decisione. II) Considerato in Diritto Definite con separata sentenza parziale - decisa in pari data e pubblicata - le questioni in rito (giurisdizione e ammissibilita'), per la soluzione della controversia e' necessario sottoporre al giudizio della Corte costituzionale, in via pregiudiziale, l'art. 26, comma 3, d.l. n. 91/2014, secondo quanto si passa a dire (ai nn. da 1 a 3 si dara' conto del contesto di riferimento, al n. 4 della rilevanza e al n. 5 della non manifesta infondatezza). 1. Quadro normativo relativo all'incentivazione della produzione elettrica da fonte solare. 1.1. Le direttive europee. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e' obiettivo rilevante delle politiche energetiche e ambientali europee. Essa trova collocazione nel contesto di favore sancito a livello internazionale dal Protocollo di Kyoto (Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, di cui e' stata autorizzata la ratifica e disposta l'esecuzione con l. 1° giugno 2002, n. 120;

cfr. anche art. 11, comma 5, decreto legislativo n. 79/1999 nella versione anteriore alle modificazioni di cui al decreto legislativo n. 28/2011;

in Europa, il protocollo e' stato approvato con decisione del...

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