n. 293 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 luglio 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza Ter) Ha pronunciato la presente Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 14286 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Bronze Gecko S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Sticchi Damiani, elettivamente domiciliata presso l'avv. Maria Grazia Perulli in Roma, via Federico Rosazza n. 32;

Contro Ministero dello sviluppo economico e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;

GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.a., n.c.;

Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, n.c.;

Sul ricorso numero di registro generale 14288 del 2014, proposto da: Copperd Lizard S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Sticchi Damiani, elettivamente domiciliata presso l'avv. Maria Grazia Perulli in Roma, via Federico Rosazza n. 32. Contro Ministero dello sviluppo economico e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;

GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.a., n.c.;

Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, n.c. Sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 14289 del 2014, proposto da: Fotovoltaico Scorrano 2 s.a.s. di Dean Solar Puglia 1 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Sticchi Damiani, elettivamente domiciliata presso l'avv. Maria Grazia Perulli in Roma, via Federico Rosazza n. 32;

Contro Ministero dello sviluppo economico e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati;

GSE - Gestore dei servizi energetici S.p.a., n.c.;

Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, n.c. Per l'annullamento (ric.): del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 ottobre 2014, recante "Modalita' per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 3, lett. b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

ove occorra, dell'art. 26, comma 3, d.l. n. 91/2014. (mm.aa.): Delle "Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 116/2014", adottate dal GSE e pubblicate sul relativo sito il 3 novembre 2014;

del parere dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico n. 504/2014/I/efr del 16 ottobre 2014;

e in ogni caso per l'accertamento: dell'illegittimita' dell'obbligo imposto alla ricorrente di esercitare una delle tre opzioni di riduzione dell'incentivo riconosciuto per la produzione di energia elettrica da impianto solare fotovoltaico, previste dall'art. 26, comma 3, d.l. n. 91/2014;

del conseguente diritto a conservare le condizioni contrattuali stabilite nella convenzione stipulata con il GSE per il riconoscimento delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici;

conseguentemente, dell'insussistenza del potere del GSE di applicare automaticamente l'opzione c), di cui all'art. 26, comma 3, cit., nel caso in cui la ricorrente non provveda a comunicare quale opzione intende esercitare entro il 30 novembre 2014, e per la condanna al risarcimento dei danni. Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;

Relatore nell'udienza pubblica del 19 marzo 2015 il cons. M.A. di Nezza e uditi i difensori delle parti come da verbale;

I) Rilevato in Fatto Con distinti ricorsi notificati il 12/13 novembre 2014 (depositati il 20.11), le societa' in epigrafe, deducendo di essere ciascuna proprietaria di impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 200kW, che fruiscono delle tariffe incentivanti riconosciute in base agli artt. 7 decreto legislativo n. 387/2003 e 25, comma 10, decreto legislativo n. 28/2011, con i termini e le modalita' stabilite in apposite convenzioni di diritto privato stipulate ai sensi del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 con il GSE (quanto a Bronze Gecko e a Copperd Lizard, cessionarie dell'originaria titolare Blue Box Ventures, rispettivamente il 14.10 e il 18 ottobre 2011;

quanto a Scorrano 2, in data 23 giugno 2010), per un periodo di venti anni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, hanno avanzato le domande di accertamento, di annullamento e di condanna riportate in epigrafe. Illustrate le misure introdotte dall'art. 26, comma 3, d.l. n. 91/2014 e chiarito che, in disparte la natura di legge-provvedimento della disposizione, con l'adozione del decreto ministeriale 17 ottobre 2014 si sarebbe comunque completata la fattispecie normativa complessa da esso delineata, hanno prospettato l'illegittimita' costituzionale di detto art. 26, comma 3, sotto i profili della violazione: 1) degli artt. 3 e 41 Cost.: l'intervento, avente portata sostanzialmente retroattiva in quanto incidente su rapporti di durata cristallizzati in convenzioni di diritto privato, violerebbe il legittimo affidamento e la liberta' di iniziativa economica delle ricorrenti;

2) degli artt. 11 e 117, 1° comma, Cost., in riferimento a norme principi comunitari e internazionali: l'art. 26, comma 3, cit. violerebbe: i) il Trattato della Carta europea dell'energia, recante obbligo di prevedere "condizioni stabili, eque, favorevoli e trasparenti", e i contenuti della dir. 2009/28/CE, recepita con il decreto legislativo n. 28/2011, nella parti relative alla creazione di un quadro stabile e certo per gli investitori (conss. 14 e 25 e artt. 23 e 24 decreto legislativo n. 28/2011);

ii) l'art. 1 Prot. n. 1, CEDU, sulla tutela, oltre che della proprieta', dei diritti di credito (secondo l'interpretazione della Corte EDU), stante l'assenza di "causa di pubblica utilita'" idonea a sorreggere la rimodulazione degli incentivi;

3) dell'art. 77 Cost.: sarebbero carenti i presupposti per il ricorso alla decretazione d'urgenza, considerata l'eterogeneita' delle disposizioni del d.l. n. 91/2014. Costituitesi in resistenza le intimate amministrazioni statali, con ricorso per motivi aggiunti spedito per le notificazioni a mezzo del servizio postale (anche nei confronti dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico) il 16 dicembre 2014 (dep. il 24.12), le ricorrenti hanno impugnato gli altri atti indicati in epigrafe ("Istruzioni operative" del GSE e parere dell'Aeeg sullo schema del decreto ministeriale 17 ottobre 2014), prospettandone l'illegittimita' derivata. Alla suindicata udienza di merito, in vista della quale le parti resistenti hanno depositato memorie, i giudizi sono stati discussi e trattenuti in decisione. II) Considerato in Diritto Definite con separata sentenza parziale - decisa in pari data e pubblicata - le questioni in rito (giurisdizione e ammissibilita'), per la soluzione della controversia e' necessario sottoporre al giudizio della Corte costituzionale, in via pregiudiziale, l'art. 26, comma 3, d.l. n. 91/2014, secondo quanto si passa a dire (ai nn. da 1 a 3 si dara' conto del contesto di riferimento, al n. 4 della rilevanza e al n. 5 della non manifesta infondatezza). 1. Quadro normativo relativo all'incentivazione della produzione elettrica da fonte solare. 1.1. Le direttive europee. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e' obiettivo rilevante delle politiche energetiche e ambientali europee. Essa trova collocazione nel contesto di favore sancito a livello internazionale dal Protocollo di Kyoto (Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, di cui e' stata autorizzata la ratifica e disposta l'esecuzione con l. 1° giugno 2002, n. 120;

cfr. anche art. 11, comma 5, decreto legislativo n. 79/1999 nella versione anteriore alle modificazioni di cui al decreto legislativo n. 28/2011;

in Europa, il protocollo e' stato approvato con decisione del Consiglio 2002/358/CE del 25 aprile 2002), il cui art. 2, par. 1, lett. a), impegna le parti contraenti, "nell'adempiere agli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni [...], al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile", ad applicare o elaborare "politiche e misure, in conformita' con la sua situazione nazionale, come: [...] iv) Ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme energetiche rinnovabili [...]". Con la dir. n. 2001/77/CE ("promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'") il legislatore europeo, riconosciuta "[...] la necessita' di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiche' queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile", potendo "inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire piu' rapidamente gli obiettivi di Kyoto" (cons. 1, che sottolinea ulteriormente la necessita' di "garantire un migliore sfruttamento di questo potenziale nell'ambito del mercato interno dell'elettricita'"), ha affermato chiaramente che "la promozione dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili e' un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunita' [...]" (cons. 2;

come tale, essa costituisce "parte importante del...

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