n. 290 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 agosto 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Lecce - Sezione Terza Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1889 del 2011, proposto da comune di Cavallino, rappresentato e difeso dall'avv. Ornella Montinaro, con domicilio eletto presso l'avv. Ornella Montinaro in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria n. 102;

Contro Omnia Veicoli s.r.l., n.c.;

Per l'accertamento e la conseguente condanna della Omnia Veicoli s.r.l. al pagamento degli oneri di urbanizzazione relativi all'attuazione del P.I.P. del comune di Cavallino;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2015 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e udito per la parte ricorrente l'avv. D. Cioffi, in sostituzione dell'avv. O. Montinaro;

Fatto e diritto 1. - Con ricorso notificato il 28 novembre 2011 e depositato il 24 dicembre 2011, il comune di Cavallino agisce per ottenere l'accertamento e la conseguente condanna della societa' Omnia Veicoli s.r.l. al pagamento di alcune somme, a titolo di conguaglio (parziale), dovute per l'assegnazione di suoli edificatori (siti nell'area P.I.P. - Piano insediamenti produttivi - del territorio comunale), in virtu' della convenzione stipulata, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 865/1971, in data 23 novembre 2006, repertorio n. 877, da maggiorare degli oneri (penale in caso di mancato o ritardato pagamento) di cui all'art. 4, lettera d) del summenzionato atto convenzionale. Non si e' costituita in giudizio la societa' Omnia Veicoli s.r.l. Alla pubblica udienza del 27 maggio 2015, su richiesta di parte, la causa e' stata introitata per la decisione. 2. - In via del tutto preliminare, il ricorso, ad avviso del collegio, deve ritenersi tuttora procedibile, atteso che il comune di Cavallino (con successiva nota depositata il 27 maggio 2015) ha precisato che la societa' intimata risulta ancora debitrice di alcune somme a titolo di penale e di interessi per ritardato pagamento, ai sensi dell'art. 4, lettera d) della convenzione de qua. Cio' premesso, occorre rilevare come il presente giudizio riguardi l'esecuzione di obbligazioni derivanti da una convenzione stipulata ex art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ai sensi del quale (comma 8) «Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprieta' dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra, viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per la loro inosservanza». Trattasi, pertanto, di un atto convenzionale, suscettibile di essere ricondotto, unitamente ad altre fattispecie, nell'ambito dei cc.dd. «moduli convenzionali in urbanistica», quali le convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, le convenzioni per la realizzazione dei Piani di edilizia economica e popolare...

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