n. 29 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 aprile 2018 -

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge contro la Regione Molise, in persona del Presidente in carica della Giunta regionale, con sede in Campobasso, via Genova, 11, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 21 marzo 2018, degli articoli 1 e 6 della legge della Regione Molise n. 2 del 30 gennaio 2018 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 7 del 1° febbraio 2018. In data 1° febbraio 2018, sul n. 7 del Bollettino Ufficiale della Regione Molise, e' stata pubblicata la legge regionale n. 2 del 30 gennaio 2018 intitolata «Legge di stabilita' regionale 2018». La citata legge presenta profili di illegittimita' costituzionale, concernenti gli articoli 1 e 6, e viene pertanto impugnata con il presente ricorso ex art. 127 Cost. per le motivazioni che di seguito si illustrano. A) L'art. l della legge regionale 30 gennaio 2018, n. 2 e la violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. I) Premessa Per meglio comprendere il contesto normativo ed amministrativo nel quale si inscrive la legge regionale qui impugnata occorre premettere che la Regione Molise, per la quale si era verificata una situazione di disavanzo nel settore sanitario suscettibile di compromettere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il 30 marzo 2007 aveva stipulato, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziario 2005), un Accordo con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze - comprensivo di un Piano di rientro dal disavanzo sanitario - il quale individuava, come previsto dalla norma, una serie di interventi da attivare nell'arco del triennio 2007-2009 finalizzati a ristabilire l'equilibrio economico e finanziario della Regione nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui all'intesa Stato-Regioni prevista dal comma 173 della medesima disposizione. Peraltro, non avendo realizzato gli obiettivi previsti dal Piano di rientro nei tempi e nelle dimensioni previste dall'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, nonche' dall'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e dai successivi interventi legislativi in materia, in attuazione dell'art. 120, comma 2, della Costituzione e dell'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la Regione Molise e' stata commissariata ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 conv. in legge 29 novembre 2007, n. 222. La norma da ultimo citata prevede infatti che, «qualora nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro ... si prefiguri il mancato rispetto da parte della regione degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, in relazione alla realizzabilita' degli equilibri finanziari nella dimensione e nei tempi ivi programmati, in funzione degli interventi di risanamento, riequilibrio economico-finanziario e di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, anche sotto il profilo amministrativo e contabile, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unita' economica e dei livelli essenziali delle prestazioni ..., il Presidente del Consiglio dei ministri, con la procedura di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano» (art. 4, comma 1, decreto-legge cit.);

in caso di inottemperanza alla diffida o nell'ipotesi in cui gli atti e le azioni posti in essere risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro (art. 4, comma 2, primo periodo, decreto-legge cit.). In applicazione di tale disposizione, nella seduta del 21 marzo 2013 il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina di un Commissario ad acta per la realizzazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione Molise e per l'attuazione del Programma operativo 2015-2018 individuando lo stesso nella persona del Presidente pro tempore della Regione, il quale e' stato successivamente affiancato da un sub-commissario nominato con delibera del Consiglio dei ministri del 18 maggio 2015. In particolare, la lettera b) della delibera da ultimo citata assegna al Presidente della Regione, quale Commissario ad acta, l'incarico prioritario di adottare ed attuare il Programma operativo relativo al triennio 2015-2018. Tra le azioni e gli interventi prioritari elencati dal mandato commissariale sono ricompresi: - al punto «i», «la definizione del fabbisogno sanitario e dei conseguenti interventi sull'offerta necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale...

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