n. 29 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 marzo 2017 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore;

Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale: - dell'art. 3, comma 73, della legge regionale del Lazio 31 dicembre 2016, n. 17, recante «Legge di stabilita' regionale 2017», come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2017. Sul B.U.R. n. 105 del 31 dicembre 2016, e' stata pubblicata la legge regionale Lazio 31 dicembre 2016, n. 17, recante «Legge di stabilita' regionale 2017». L'art. 3, comma 73, di tale legge regionale contiene una disposizione che pone a carico del Consiglio regionale la spesa relativa ai giornalisti che prestano la loro attivita' presso i gruppi consiliari, «al di fuori del budget» previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 4/2013. Cosi' dispone infatti l'art. 3, comma 73: - «Al comma 5 dell'art. 37 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche, dopo le parole: «delle strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1» sono aggiunte le seguenti: «Al personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti che svolge attivita' presso i gruppi consiliari con il limite di un'unita' per gruppo si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico;

la relativa spesa resta a carico del Consiglio regionale al di fuori del budget previsto dall'art. 14 della legge regionale 28 giugno 2013 n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'art. 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonche' misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione)». Come si vede, la disposizione aggiunge due periodi dell'art. 37, comma 5, della legge regionale n. 6/2002, il cui testo attuale cosi' recita (in grassetto la parte aggiunta dalla legge regionale impugnata): «I gruppi consiliari, in alternativa alla struttura di diretta collaborazione di cui al comma 1, per lo svolgimento delle proprie funzioni, possono stipulare direttamente rapporti di lavoro...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT