n. 29 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 giugno 2016 -

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, e' domiciliato per legge contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente in carica, con sede a L'Aquila, Via Leonardo da Vinci, 6 (Palazzo I. Silone) per la declaratoria della illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 31 maggio 2016, degli articoli 1, comma 1, lettere a), b) e c) e 4 della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 59 del 14 aprile 2016. Premesse di fatto In data 14 aprile 2016, sul n. 59 del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, e' stata pubblicata la legge regionale 13 aprile 2016, n. 11, intitolata «Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011». In particolare, ed ai fini che qui interessano, l'art. 1 della legge contiene modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 25, recante «Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche»;

l'art. 4, invece, arreca modificazioni alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38, rubricata quale «legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa». Le norme contenute, rispettivamente, negli articoli 1, comma 1, lettere a), b) e c) e 4 della legge abruzzese n. 11/2016 eccedono le competenze regionali, invadono quelle statali e sono percio' violative di previsioni costituzionali e comunitarie: esse vengono pertanto impugnate con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti Motivi di diritto A L'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale Abruzzo n. 11/2016 1. Si premette che l'art. 1 della legge regionale Abruzzo n. 11/2016 - d'ora in avanti, per brevita', la legge - disciplina, come, del resto, la legge regionale sulla quale interviene - la legge regionale n. 25/2011 - il canone dovuto per le utenze di acqua pubblica e, segnatamente, il sistema di determinazione della sua misura. Com'e' noto, a norma dell'art. 35 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 - testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici - le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo «regolato sulla media della forza motrice nominale diiponibile nell'anno» (art. 35, comma 3, testo unico cit.). A sua volta, la forza motrice nominale - o potenza nominale - di un impianto elettrico e' «calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore» (art. 35, comma 2, testo unico cit.). L'art. 6 del medesimo testo unico distingue le utenze di acqua pubblica a seconda che abbiano ad oggetto grandi o piccole derivazioni le quali, quanto a quelle destinate alla produzione di forza motrice, si differenziano tra loro a seconda che abbiano una potenza nominale media annua superiore o meno a kW 3.000. E' altresi' noto che, ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 118, le regioni e gli enti locali competenti per territorio provvedono alla gestione dei beni del demanio idrico: nell'esercizio di tale funzione le regioni provvedono pertanto alla determinazione e all'introito dei canoni rivenienti dalla utilizzazione di detti beni. In particolare, le regioni - e le Province autonome di Trento e di Bolzano - provvedono alla determinazione e all'incasso dei canoni derivanti dalla concessione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico. Tutte le regioni adottano canoni parametrati alla potenza nominale media di concessione, con valori oscillanti tra i 13 e i 37 euro/kW: la Regione Abruzzo, come meglio si dira' in prosieguo, parametra invece il canone di concessione idroelettrica alla potenza efficiente dell'impianto. Tale diversa grandezza di riferimento conduce, in concreto, alla determinazione di canoni concessori di gran lunga superiori a quelli determinati sulla base della potenza nominale media dell'impianto con effetti, come si dira', distorsivi della concorrenza e, quindi, violativi dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Carta fondamentale. 2. L'art. 1 della legge modifica l'art. 12 della legge regionale n. 25/2011: in particolare, la lettera a) del comma 1 sostituisce il comma 1 dell'art. 12 fissando il costo unitario per l'uso idroelettrico di cui alla lettera c) del comma 5 dell'art. 93 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7, per le utenze con potenza nominale superiore a 220 Kw, in euro 35,00 per ogni Kw di potenza efficiente, oltre ai relativi aggiornamenti al tasso di inflazione programmata. La successiva lettera b) sostituisce invece il comma 1-bis dell'art. 12 della legge regionale n. 25/2001 prevedendo, per la definizione di potenza efficiente, il rinvio «alla definizione ufficiale utilizzata per la potenza efficiente netta dall'Autorita' per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI)». La lettera c) sostituisce infine il comma 1-ter dell'art. 12 della legge regionale n. 25/2011 stabilendo che «il canone annuo, calcolato applicando il valore riportato al comma 1 per ogni Kw di potenza nominali» sia versato, cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 93 della legge regionale n. 7/2003, entro il 28 febbraio di ciascun anno anticipatamente e a titolo di acconto. La norma prevede altresi' le modalita' con cui la potenza efficiente deve essere certificata da organismo terzo e comunicata al competente Servizio regionale nonche' al Gestore della rete di trasmissione ovvero al Gestore dei servizi energetici: sulla base della potenza efficiente misurata e certificata dall'organismo terzo il medesimo Servizio regionale provvede quindi a «quantificare l'importo complessivo a conguaglio, secondo le modalita' di cui al comma 1», che deve essere versato entro 60 giorni dalla relativa richiesta. La disposizione prosegue stabilendo che nel caso in cui il dato della potenza efficiente - sulla base del quale viene calcolato il conguaglio dovuto - risulti inferiore alla potenza nominale - sulla cui base e' stato computato l'acconto versato anticipatamente - «nulla e' dovuto al concessionario a titolo di rimborso». E' previsto poi che, «in caso di mancata comunicazione della potenza efficiente il canone dovuto e' triplicato rispetto al canone dovuto calcolato sulla potenza nominale media di concessione»: tale ultima previsione - di natura sanzionatoria - e' analoga a quella gia' contenuta nell'art. 12, comma 1-quinquies, legge regionale n. 25/2011 (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 2, lettera c) della legge regionale 3 novembre 2015, n. 36, e ora abrogata dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 della stessa legge regionale n. 11/2016). La lettera d) della norma in commento prevede infine che il termine stabilito dalla lettera precedente - quello fissato per il versamento dell'acconto di canone - per l'anno 2016 e' stabilito al 31 maggio 2016. 3. Le norme teste' descritte riproducono sostanzialmente le analoghe disposizioni in precedenza contenute nelle leggi regionali 3 novembre 2015, n. 36, e 19 gennaio 2016, n. 5, entrambe oggetto di impugnativa da parte del Governo (rispettivamente, n. r.r. 2/2016 e 21/2016), e presentano quindi i medesimi profili di illegittimita' costituzionale. La disposizione censurata, intervenendo nuovamente sul criterio di determinazione del canone di concessione di derivazione di acqua pubblica per uso idroelettrico gia' oggetto dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 36 del 2015 e dell'art. 11, comma 6, lettera b) della legge regionale n. 5/2016, introduce infatti una «nuova» definizione di potenza efficiente sostanzialmente equivalente a quella contenuta nelle impugnate leggi regionali nn. 36/2015 e 5/2016. L'art. 1, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 36 del 2015 definiva infatti la potenza elettrica efficiente, sulla base della quale calcolare l'ammontare del canone idroelettrico, come «la massima potenza elettrica, con riferimento alla potenza attiva, comunque realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento pari a 4 ore, supponendo le parti dell'impianto in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto». Il riferimento alla potenza efficiente come parametro per la determinazione della misura del canone concessorio idroelettrico era peraltro gia' previsto - con rinvio alla definizione del GSE (Gestore dei servizi energetici) - dall'art. 16, comma 2, della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, la quale, modificando la legge regionale n. 25/2011 in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche, aveva previsto l'aumento da 27,50 €

a 35,00 €

del costo unitario per l'uso idroelettrico e, per quel che qui specificamente interessa, aveva stabilito, come parametro di riferimento per la quantificazione dell'ammontare del canone, non piu' la potenza nominale concessa o riconosciuta, bensi' la potenza efficiente riportata nei rapporti annuali dell'anno precedente dal GSE (tale disposizione, che aveva superato il vaglio di costituzionalita' avendo codesta Corte rilevato che non era stato dimostrato «come il riferimento alla potenza efficiente influisca sui costi e quale sia il "verso economico" di tale effetto» - sentenza 10 aprile 2014, n. 85 -, e' stata peraltro poi soppressa, in parte qua, dall'art. 1, comma 2, lettera a) della citata legge regionale n. 36/2015). L'art. 11, comma 6, lettera b) della successiva legge regionale n. 5/2016, stabilendo che il costo unitario per l'uso idroelettrico per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kw fosse ragguagliato alla potenza efficiente e rinviando per la...

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