n. 29 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 marzo 2015 -

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (fax 0696514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), ricorrente;

Contro Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta Regionale attualmente in carica, resistente;

Per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 3, comma 1, della Legge Regionale Toscana 30 dicembre 2014 n. 88, pubblicata sul B.U.R. n. 66 del 31 dicembre 2014, avente ad oggetto «Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»). Disposizioni in materia di ambiti territoriali di caccia. Con legge 11 febbraio 1992 n. 157 lo Stato ha dettato norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, in attuazione e recepimento delle direttive comunitarie. La disciplina statale prevede che tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale sia soggetto a pianificazione faunistico venatoria, finalizzata - per quanto attiene alle specie carnivore - alla conservazione delle effettive capacita' riproduttive e al contenimento naturale, e - per quanti attiene alle altre specie - al conseguimento della densita' ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali ed alla regolamentazione del prelievo venatorio. La pianificazione in questione e' demandata alle regioni ed alle province, che vi provvedono destinandovi in modo differenziato il proprio territorio con le modalita' fissate dalla stessa legge statale. La legge statale impone che il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione sia destinato per una quota del 20/30 per cento alla protezione della fauna selvatica (intendendosi per protezione il divieto di abbattimento e cattura ai fini venatori) e consente una destinazione dello stesso territorio, fino ad un massimo del 15 per cento, a caccia riservata a gestione privata e a centri di riproduzione della fauna selvatica. Sulla restante parte del territorio regionale devono essere promosse forme di gestione programmata della caccia;

ed ai fini della pianificazione generale del territorio le regioni stesse devono predisporre piani faunistico venatori articolati per comprensori omogenei. Le modalita' di pianificazione del...

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