n. 29 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 ottobre 2018 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Lecce - Sezione Terza ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 386 del 2018, proposto da Candita Tommaso, rappresentato e difeso dall'avvocato Euprepio Curto, con domicilio digitale come da P.E.C. da registri di giustizia;

contro Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione operativa territoriale di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Lecce, Piazza S. Oronzo;

per l'annullamento: del provvedimento n. 24 del 7 febbraio 2018 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione operativa territoriale di Brindisi;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione operativa territoriale di Brindisi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2018 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti l'avvocato E. Curto e l'Avvocato dello Stato G. Marzo. Fatto e diritto 1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato il 28 marzo 2018 e depositato il 12 aprile 2018, il ricorrente - gia' titolare di patentino per la vendita di generi di monopolio, nell'esercizio bar ubicato in Francavilla Fontana alla via Oria, n. 99 - ha impugnato, domandandone l'annullamento: 1) il provvedimento n. 24 del 7 febbraio 2018, con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione operativa territoriale di Brindisi, in riscontro all'istanza del 1° dicembre 2017 per il rinnovo biennale del citato patentino: «Atteso che il Consiglio di Stato nella sentenza n. 2028/15 ha motivato: "Il rinnovo non e' altro, in relazione alla durata biennale del titolo, che un rinnovato rilascio, onde devono logicamente ritenersi necessari a tal fini anche i presupposti normativi richiesti per quest'ultimo alla data in cui il rinnovo e' richiesto";

Visto l'ormai consolidato orientamento della giustizia amministrativa e da ultimo il Tribunale amministrativo regionale Lecce, con sentenza n. 2466/15, secondo cui il rinnovo del patentino non e' ancorato al solo profilo della verifica del reddito, ma costituisce un nuovo momento di valutazione di tutti i requisiti di legittimita' ed opportunita' del punto vendita;

Vista la documentazione allegata all'istanza e valutati i dati riportati nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'istante che dichiarava, tra l'altro, "di non avere pendenze fiscali e/o morosita' verso l'Erario o verso il Concessionario della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili";

Vista la nota P.E.C. prot. n. 88059 del 18 dicembre 2017 con la quale si chiedeva all'Agenzia delle entrate - Riscossione, se il sig. Candita Tommaso "..... avesse pendenze fiscali e/o morosita' verso l'Erario o verso il Concessionario della Riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili...." come dichiarato dallo stesso ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;

Vista la nota P.E.C. pervenuta da Agenzia entrate - Riscossione in data 20 dicembre 2017, assunta al prot. n. 88865», con la quale la stessa comunicava l'esistenza, a carico del ricorrente, di talune cartelle di pagamento;

Viste le osservazioni pervenute in data 15 gennaio 2018

(da cui risulta, per talune cartelle l'avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata, per altra cartella la proposizione di ricorso, e per altre ancora l'intenzione di presentare - «sara' presentata» - domanda di definizione agevolata) e «.... Considerato che la succitata documentazione non ha fornito elementi nuovi, tali da consentire una rivalutazione della decisione presa;

Considerato quanto emerso dal controllo della veridicita' presso l'Agente della riscossione in merito a quanto dichiarato nell'atto notorio presentato ovvero la presenza di pendenze verso il Concessionario;

Considerato che nell'atto notorio la presenza di tali situazioni debitorie non regolarizzate non erano state segnalate al punto 7) dello stesso;

Considerato, pertanto, che il Titolare dell'autorizzazione e' incorso in quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in merito ad una dichiarazione risultata non veritiera";

ha determinato la reiezione dell'istanza di rinnovo del patentino (di cui in premessa) e la contestuale soppressione del patentino n...

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