n. 29 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 ottobre 2014 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA (Sezione Prima) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso n. 4798/ 14 R.G., proposto da: Luigi De Magistris, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Russo, Stefano Montone e Lelio Della Pietra, con domicilio eletto presso Giuseppe Russo in Napoli, via Cesario Console n. 3;

Contro Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia in Napoli, via Diaz n. 11;

e con l'intervento di ad adiuvandum: Comune di Napoli, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Maria Ferrari, Anna Pulcini, Bruno Crimaldi, Antonio Andreottola, domiciliata in Napoli, piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso gli uffici dell'Avvocatura comunale;

ad opponendum: Manfredi Nappi, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Saggiomo, con domicilio eletto in Napoli, piazzetta Terracina n. 1;

Per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Prefetto di Napoli emesso in data 1.10.2014 prot. n. 87831, di accertamento costitutivo della sussistenza della causa di sospensione del ricorrente dalla carica di Sindaco del Comune di Napoli. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Napoli, nonche' del Comune di Napoli e di Manfredi Nappi;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Data per letta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2014 la relazione del consigliere Paolo Corciulo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con provvedimento n. 87831 del 1° ottobre 2014 il Prefetto della Provincia di Napoli ai sensi dell'art. 11, comma 5, del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 ha dichiarato di aver accertato nei confronti del Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, la sussistenza della causa di sospensione dalla carica di cui al medesimo art. 11, primo comma, lettera a) del medesimo decreto legislativo. Nel decreto prefettizio si rappresenta che con sentenza n. 3928/12 Reg. Gen. la Seconda Sezione del Tribunale di Roma ha condannato in primo grado il predetto Sindaco di Napoli alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed all'interdizione dai pubblici uffici per anni uno, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, per i delitti ascritti ai capi A, B, C,D, E, F, G ed H della rubrica, che, dal decreto che dispone il giudizio n. 23078/09/GIP del 21 gennaio 2012, risultavano essere reati di cui all'art. 323 c.p. Trattandosi di fattispecie delittuosa per cui e' prevista la sospensione di diritto dalle cariche elettive nei confronti di chi abbia riportato condanna, omessa la garanzia partecipativa di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, per esigenze di celerita' ed attesa la natura vincolata del potere, il Prefetto di Napoli ha notificato all'organo che aveva proceduto alla convalida dell'elezione l'avvenuto accertamento dei presupposti di legge per la sospensione del Sindaco dalla carica. Con ricorso ritualmente notificato e depositato il giorno 8 ottobre 2014, il dottor Luigi De Magistris ha impugnato innanzi a questo Tribunale il provvedimento prefettizio, chiedendone l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelati. Si sono costituiti in giudizio il Prefetto di Napoli, che, oltre a svolgere difese nel merito della controversia, ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, assumendo trattarsi di questioni inerenti alla tutela di un diritto soggettivo la cui lesione sarebbe direttamente riconducibile alla legge. Si e' costituito in giudizio anche il Comune di Napoli, sostenendo le ragioni di parte ricorrente. Ha spiegato altresi' intervento ad opponendum il signor Manfredi Nappi, in qualita' di cittadino elettore. Alla camera di consiglio del 22 ottobre 2014, all'esito della discussione, la causa e' stata trattenuta per la decisione. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione amministrativa sollevata dalla difesa erariale, secondo la quale la controversia avrebbe ad oggetto la tutela del diritto soggettivo di elettorato passivo di cui all'art. 51 della Costituzione, di guisa che ogni questione di eleggibilita' e decadenza - di cui la sospensione costituirebbe fattispecie connessa - rientrerebbe nella cognizione del giudice civile ai sensi degli artt. 9-bis e 82 del d.p.r. 16 maggio 1960 n. 570, ov'anche la limitazione al relativo esercizio fosse riconducibile all'adozione di un provvedimento amministrativo. L'eccezione e' infondata. Osserva il Collegio che, esclusa la configurabilita' nell'ordinamento di eccezionale di favor per i diritti di elettorato passivo, tali da renderli impermeabili rispetto agli effetti di un'azione amministrativa autoritativa idonea a conformarli - tanto, anche nella scia dell'inconfigurabilita' generale di diritti soggettivi resistenti - ai fini della verifica della giurisdizione occorre guardare alla struttura della fattispecie normativa e, in particolare, all'intensita' che la legge nel caso di specie riconosce all'intermediazione provvedimentale;

ad avviso del Collegio, non si tratta di verificare se l'effetto compressivo del diritto di elettorato passivo sia o meno conseguenza di una scelta discrezionale del Prefetto e nemmeno se l'attivita' di accertamento a questo richiesta circa la sussistenza dei presupposti sia connotata da profili tecnico-discrezionali, dovendosi invece accertare se l'effetto sospensivo si determini soltanto una volta emanato il decreto prefettizio. Al quesito non puo' che rendersi risposta positiva;

invero, che il provvedimento giudiziario di condanna penale del titolare della carica sia condizione necessaria, ma non sufficiente per la limitazione del diritto di elettorato passivo trova conferma nella stessa costruzione della fattispecie generale ed astratta in cui si affida al Prefetto, quindi ad un organo distinto da quello dell'ente di appartenenza del titolare della carica, la verifica esterna delle condizioni ostative al mantenimento della stessa, e quindi il compimento di un'indefettibile presupposta attivita' di verifica e di controllo i cui esiti convergono in un atto di natura provvedimentale che, integrando il precetto normativo, ne determina l'applicazione al caso concreto, cosi' consentendo la produzione dell'effetto sospensivo;

e poiche', secondo principi ormai da tempo consolidati, la giurisdizione amministrativa generale di legittimita' si radica in funzione del solo fatto dell'immanenza di un potere autoritativo il cui esercizio la legge richiede per il prodursi dell'effetto tipico considerato, senza, cioe', che a tal fine assumano decisivo rilievo anche sue possibili caratteristiche intrinseche, la posizione giuridica soggettiva del ricorrente non puo' che essere quella «naturale» di interesse legittimo, la cui cognizione appartiene a questo Tribunale, anche dal punto di vista della competenza territoriale. Passando al merito, va rilevato che, a sostegno dell'impugnazione, il ricorrente ha proposto sette mezzi di censura, i primi tre avverso l'atto prefettizio di accertamento, gli altri volti a prospettare questioni di legittimita' costituzionale della normativa applicata. Con il primo motivo di ricorso e' stato dedotto che la sospensione del ricorrente dalla carica di Sindaco sarebbe illegittima, in quanto non fondata su un provvedimento giudiziario, come invece previsto dall'art. 11 comma quinto del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235;

invero, al momento in cui ha provveduto, il Prefetto di Napoli non avrebbe potuto che fare riferimento ad un dispositivo di sentenza, atto che non figura tra i provvedimenti giudiziari che l'art.125 c.p.p. circoscrive alle sole categorie della sentenza, dell'ordinanza e del decreto;

d'altronde, nel dispositivo non sono specificati i capi di imputazione, tanto e' vero che il Prefetto, per accertare la sussistenza di quelle imputazioni ai sensi dell'art. 323 c.p. la cui condanna e' stata causa di sospensione, ha dovuto richiamare il decreto che dispone il giudizio, atto ben distinto dalla sentenza. Rileva poi il ricorrente che la questione non sarebbe di ordine meramente formale, dal momento che la conformazione strutturale e la caratterizzazione funzionale del procedimento disciplinato dall'art. 11 del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 tendono al raggiungimento di un punto di equilibrio tra la tutela dei diritti di elettorato attivo e passivo e la salvaguardia di valori costituzionali volti ad assicurare l'idoneita' morale dei pubblici amministratori, proprio attraverso l'emanazione di una sentenza, la pubblicazione della cui motivazione costituisce il primo momento dal quale sarebbe possibile per l'autorita' competente verificare la sussistenza della causa di sospensione dalla carica pubblica. Con la seconda censura e' stata contestata la carenza di motivazione dell'atto impugnato, dal momento che le cause di sospensione sono state rintracciate in un atto diverso dalla sentenza di condanna, come invece previsto dalla norma. Infine, sul presupposto della fondatezza dei primi due motivi di impugnazione, e' stata lamentata l'intempestivita' dell'accertamento della causa di sospensione, la cui celerita' si colora di illegittimita' alla luce del fatto che il Prefetto si sarebbe riferito al solo dispositivo, senza attendere anche la pubblicazione della motivazione della decisione del Giudice penale. Con il quarto motivo e' stato dedotto che la sospensione del ricorrente dalla carica di Sindaco di Napoli sarebbe conseguenza di un'interpretazione retroattiva degli artt. 10, comma 1, lettera c) e 11, comma 1, lettera a) del d.lgs. 31 dicembre 2014 n. 235 e quindi non conforme ai diritti di elettorato ed ai principi di cui agli...

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