n. 289 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 aprile 2015 -

IL TRIBUNALE DI PRATO Nella persona del giudice penale Jacqueline Monica Magi, ha pronunciato la seguente ordinanza. Nel procedimento n. R. 1927/14 DIB., n. 6144/13 R.G.N.R., contro S.P. difeso di fiducia dall'avv. C. Vannucchi del Foro di Prato. Per la dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli articoli 168-bis del codice penale e 464-bis e seguenti del codice di procedura penale (introdotti con legge n. 67/2014) per contrasto con gli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione. Sulla rilevanza nel caso in specie il PM citava a giudizio S.P. per farlo rispondere del reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 152/2006, per aver effettuato attivita' di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi in Vernio (Prato) nel luglio 2013. Il suo difensore depositava memoria chiedendo che si sollevasse la questione di legittimita' costituzionale di cui sopra, relativa alla legge n. 67/2014 nella parte in cui, introducendo la disciplina dell'istituto giuridico della sospensione del procedimento con messa alla prova (articoli 168-bis del codice penale e 464-bis e seguenti del codice di procedura penale), omette di fornire qualsiasi informazione circa la durata massima del lavoro di pubblica utilita' (limitandosi a prevedere che questo debba avere durata minima non inferiore a dieci giorni) ne' consente di conoscere quali siano i parametri sulla base dei quali determinarne l'entita' (e determinare l'entita' della sospensione, aggiunge la scrivente), di tal che l'imputato che intenda formulare la suddetta richiesta al fine di usufruire di tale possibilita' riconosciutagli dall'ordinamento non e' in grado di conoscere - al momento della formulazione - ne' la durata massima del lavoro di pubblica utilita' che andra' a svolgere ne' tantomeno i parametri in base ai quali esso sara' determinato, (ne' tantomeno i parametri della sospensione). Il difensore dubita della conformita' dell'istituto della messa alla prova ed in particolare della preclusione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilita' con gli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione. La questione appare rilevante ai fini della presente decisione e non e' manifestamente infondata. Invero, dal capo di imputazione, dagli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento e dalla documentazione prodotta dalla difesa a sostegno della richiesta di sospensione con messa alla prova emerge la ricorrenza, nel caso di...

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