n. 288 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 maggio 2015 -

IL CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale (Sezione quart

  1. Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 6296 del 2014, proposto da: Cento societa' cooperativa, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Massimiliano Marcialis, Carla Valentino, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense n. 104, contro comune di Villasimius, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Costantino Murgia, con domicilio eletto presso Stefano Di Meo in Roma, via G. Pisanelli n. 2, nei confronti di Quinto Vacca, per la riforma della sentenza del T.A.R. Sardegna - Cagliari: Sezione II n. 00033/2014, resa tra le parti, concernente annullamento d'ufficio dell'autorizzazione SUAP, piano di lottizzazione denominato «I Borghi»;

    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

    Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Villasimius;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2015 il cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati Marcialis e Murgia;

    Svolgimento del processo. La Cento societa' cooperativa stipulava con il comune di Villasimius, in data 10 aprile 1992, una convenzione di lottizzazione «Per la disciplina e l'adempimento delle obbligazioni e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al piano di lottizzazione denominato I Borghi». In attuazione del predetto piano la Cento societa' cooperativa realizzava integralmente le residenze previste, effettuava le cessioni delle aree al comune di Villasimius, realizzava interamente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria indicate in convenzione, ma non completava i servizi connessi alla residenza (comunque realizzati in misura superiore al 50%). In data 5 novembre 2011 la medesima presentava al comune di Villasimius istanza per attivare un procedimento SUAP, di cui alla legge regionale n. 3/2008, al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 18, comma 32, della legge regionale n. 12 del 30 giugno 2011, l'autorizzazione unica per la realizzazione, nelle aree destinate a «servizi connessi», e non ancora utilizzate, di un complesso residenziale con tipologie di case indipendenti a schiera. Il 18 maggio 2012 l'ufficio SUAP del comune di Villasimius rilasciava l'autorizzazione richiesta, consentendo quindi il cambio di destinazione d'uso da volumi destinati a «servizi connessi con la residenza» a volumi destinati a residenza. La Cento societa' cooperativa iniziava i lavori, dandone rituale comunicazione all'amministrazione comunale. Sennonche', con nota n. 14796 del 28 settembre 2012, il SUAP del comune di Villasimius le comunicava l'avvio del procedimento volto all'emanazione di atti interdittivi del predetto intervento edilizio, invitandola a presentare osservazioni nel termine di venti giorni. La societa' presentava le sue controdeduzioni il successivo 17 ottobre 2012. Cio' nonostante, col provvedimento impugnato, fondato essenzialmente sul parere reso all'amministrazione dal legale di fiducia in data 6 novembre 2012, integralmente riportato nel provvedimento di annullamento d'ufficio quale motivazione dello stesso, il comune di Villasimius annullava l'autorizzazione n. 5 del 18 maggio 2012. Avverso tale provvedimento insorgeva la societa' Cento. Il TAR, definitivamente decidendo sul ricorso, chiariva in primis che le convenzioni di lottizzazione sono strumenti pattizi per la regolamentazione di un assetto complesso e comprensivo di una pluralita' di aspetti di gestione urbanistica del territorio, tutti concorrenti ad assicurare un equilibrato contemperamento tra le diverse posizioni delle parti, la cui eventuale modifica necessita della manifestazione di volonta' di tutti i soggetti che hanno concorso alla loro formazione. In particolare con la sottoscrizione della convenzione di lottizzazione il soggetto pubblico si obbliga a consentire, attraverso il successo rilascio dei titoli edilizi, la realizzazione dell'assetto urbanistico del territorio interessato dal piano attuativo come concordato col lottizzante, in quanto ritenuto - in tali termini - conforme al pubblico interesse ad un ordinato sviluppo urbanistico del territorio comunale. E ben possibile che le parti addivengano ad un accordo per la modifica della convenzione, ma - secondo il TAR - ogni modifica dell'originaria composizione di interessi deve necessariamente «passare», al fine di verificarne la persistenza, attraverso una valutazione della sua coerenza con l'interesse pubblico sotteso dallo strumento attuativo. Tale interpretazione non si pone, secondo il TAR, in contrasto con la lettera dell'art. 18 della legge regionale n. 12/2011. La disposizione, infatti, si limita a stabilire, a certe condizioni, che nei piani attuativi assoggettati a convenzione e' possibile convertire le volumetrie destinate a servizi connessi alla residenza realizzate o da realizzare, di cui all'art. 4 del decreto assessoriale n. 2266/U del 20 dicembre 1983, in volumetrie residenziali, ma non esclude affatto, ne' potrebbe farlo, che tale conversione sia preceduta da una valutazione della sua corrispondenza all'interesse pubblico da parte del comune. La sentenza e' ora gravata dalla Societa' cooperativa Cento, che deduce: 1) carenza di motivazione. La sentenza avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza di un vizio di legittimita' tale da giustificare...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT