n. 287 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 settembre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza Ter) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 12873 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Soc Ott Oceanic Transport Trailers Spa, rappresentata e difesa dagli avv.to Francesco Saverio Marini, Ulisse Corea, Alessandro Lamberti, Andrea Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Saverio Marini in Roma, Via dei Monti Parioli, 48;

Contro: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero dello sviluppo economico, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

Gse - Gestore per i Servizi Energetici Spa, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Pugliese, Carlo Malinconico, Stefano Malinconico, Maria Antonietta Fadel, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Carlo Malinconico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284;

Per l'accertamento previa adozione di misure cautelari, del diritto della societa' ricorrente a non esercitare alcuna delle tre opzioni di riduzione dell'incentivo riconosciuto per la produzione di energia elettrica da impianto solare fotovoltaico, previste dall'art. 26, comma 3, lett. a), b) e c) del d.l. 24/6/2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 20/8/2014, n. 192 e per il conseguente accertamento del diritto della ricorrente a conservare le condizioni contrattuali stabilite nelle Convenzioni stipulate con il G.S.E. per il riconoscimento delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici;

per l'accertamento della insussistenza del potere del G.S.E. di applicare l'opzione c), di cui all'art. 26, comma 3, del d.l. n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 nel caso in cui la societa' ricorrente non eserciti, entro il 30 novembre 2014, l'opzione di scelta fra una delle alternative di riduzione dell'incentivo riconosciuto per la produzione di energia elettrica da impianto solare fotovoltaico, stabilite dall'art. 26 cit. e, in ogni caso, per l'accertamento dell'insussistenza del potere del GSE di modificare termini e condizioni delle Convenzioni stipulate con la societa' ricorrente;

per il risarcimento dei danni subiti e subendi dalla societa' ricorrente, da determinarsi in corso di causa o da quantificarsi anche in via equitativa dal Collegio;

con motivi aggiunti, depositati il 3 novembre 2014, per l'annullamento: del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 ottobre 2014, recante "Modalita' per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 3, lett. b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge n. 116/2014, mediante il quale sono stati individuati i criteri e le percentuali di rimodulazione degli incentivi;

con secondi motivi aggiunti, depositati il 23 dicembre 2014, per l'annullamento: delle "istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 116/2014 (c.d. Legge competitivita')" e di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, ivi compreso, ove possa occorrere, il parere dell'Autorita' per l'Energia Elettrica il Gas e il sistema idrico 504/2014/I/efr del 16 ottobre 2014, con il quale l'Autorita' ha deliberato di formulate, ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. b) del d.l. n. 91/2014, parere favorevole sullo schema del gia' gravato decreto del Ministro dello sviluppo del 17 ottobre 2014. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei ministri e di Ministero dello sviluppo economico e di Gse - Gestore Per i Servizi Energetici Spa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 la dott.ssa Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Fatto 1. Con ricorso, notificato alle amministrazioni in epigrafe il 16 ottobre 2014 e depositato il successivo 23 ottobre, la societa' ricorrente, titolare di impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore a 200 kw, i quali fruiscono delle tariffe incentivanti, riconosciute in base all'art. 7 del d.lgs. n. 387/2003 ed all'art. 25, comma 10, del d.lgs. n. 28/2011, secondo le modalita' previste in apposita convenzione di diritto privato stipulata con il GSE, propone il presente gravame con il quale chiede: l'accertamento del diritto di non esercitare alcuna delle tre opzioni di rimodulazione dell'incentivo per la produzione di energia elettrica fotovoltaica, previste dall'art. 26 comma 3° lettere a), b) e c) d.l. n. 91/2014;

il conseguente accertamento del diritto a conservare le condizioni contrattuali stabilite nelle Convenzioni stipulate con il G.S.E.;

l'accertamento della insussistenza del potere del G.S.E. di applicare l'opzione c), di cui all'art. 26, comma 3, del d.l. n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 nel caso in cui la societa' ricorrente non eserciti, entro il 30 novembre 2014, l'opzione di scelta;

il risarcimento dei danni. La ricorrente chiede al Tribunale, in via preliminare, di sollevare la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 3, del d.l. n. 91/2014, conv. legge n. 116/2014, per violazione: degli artt. 3 e 41 Cost. e del principio del legittimo affidamento;

degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. in relazione alle norme e ai principi comunitari ed internazionali;

dell'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della CEDU;

dell'art. 77 Cost. 2. Con motivi aggiunti, depositati il 3 novembre 2014, la ricorrente chiede l'annullamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 ottobre 2014, recante "Modalita' per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 3, lett. b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge n. 116/2014, mediante il quale sono stati individuati i criteri e le percentuali di rimodulazione degli incentivi. Avverso il predetto decreto formula il seguenti motivo di doglianza: illegittimita' derivata del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 17 ottobre 2014 in quanto adottato in attuazione di una disposizione di legge incostituzionale. Secondo la prospettazione di parte ricorrente il decreto ministeriale, laddove stabilisce le percentuali di rimodulazione degli incentivi di cui alla lettera b) dell'art. 26 d.l. n. 91/2014, in conformita' alla norma di legge, ovvero riducendo l'incentivo a partire dal 1° gennaio 2015, e' anch'esso viziato per illegittimita' derivata. Il Ministero dello sviluppo economico si e' costituito e, con memoria depositata il 24 novembre 2014, eccepisce l'inammissibilita' della domanda di mero accertamento del diritto, atteso che nel caso di specie, secondo l'Avvocatura erariale, l'azione di accertamento non e' l'unico rimedio a tutela della situazione di interesse asseritamente lesa, potendo la parte instaurare un giudizio impugnatorio conseguente alla concreta applicazione, da parte del GSE, della terza alternativa prevista dalla norma denunciata di illegittimita'. La memoria prosegue con controdeduzioni in ordine alla infondatezza nel merito del ricorso a sostegno della manifesta infondatezza della questione di illegittimita' costituzionale. Si e' costituito anche il GSE e con successiva memoria depositata il 24 novembre 2014, oltre a resistere nel merito, eccepisce l'inammissibilita' dell'azione di accertamento, l'inammissibilita' dei motivi aggiunti per carenza di interesse ed il difetto di giurisdizione del giudice adito, posto che oggetto della domanda e' il mantenimento di certe condizioni contrattuali stabilite nella convenzione stipulata con il GSE e che, pertanto, non viene in evidenza l'esercizio di pubblici poteri ma la condotta di una parte negoziale. 3. Con secondi motivi aggiunti, depositati il 23 dicembre 2014, la societa' ricorrente impugna le "istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 116/2014 (c.d. Legge competitivita')" e di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente, ivi compreso, ove possa occorrere, il parere dell'Autorita' per l'Energia Elettrica il Gas e il sistema idrico 504/2014/I/efr del 16 ottobre 2014, con il quale l'Autorita' ha deliberato di formulare, ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. b) del d.l. n. 91/2014, parere favorevole sullo schema del gia' gravato decreto del Ministro dello Sviluppo del 17 ottobre 2014. I predetti atti vengono impugnati per illegittimita' derivata, in quanto adottati in attuazione di una disposizione di legge incostituzionale. Parte ricorrente evidenzia altresi' il ritardo con il quale e' stato adottato il decreto ministeriale relativo all'esercizio dell'opzione sub b) di cui all'art. 26 del d.l. n. 91/2014, ritardo che non ha consentito alle societa' di effettuare scelte consapevoli. Anche le altre misure compensative, previste dal censurato art. 26 del d.l. n. 91/2014, relative alla possibilita' di finanziamenti assistiti da garanzie e a cessioni parziali dei crediti, all'adeguamento dei permessi in essere ed alla facolta' di cedere l'incentivo sul mercato, non sono state attuate, non essendo ancora stati emanati i relativi decreti ministeriali. Alla pubblica udienza del 19 marzo 2015 il ricorso e' stato trattenuto in decisione. Diritto 1. Con separata sentenza parziale, ai sensi dell'art. 33 comma 1, del codice del processo amministrativo, il Tribunale ha definito le questioni pregiudiziali relative alla giurisdizione del giudice amministrativo ed all'ammissibilita'...

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