n. 285 ORDINANZA 3 - 17 dicembre 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera e), e dell'art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 - Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 7-12 agosto 2014, depositato in cancelleria il 14 agosto 2014 ed iscritto al n. 59 del registro ricorsi 2014. Udito nella camera di consiglio del 3 dicembre 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato. Ritenuto che, con ricorso depositato il 14 agosto 2014, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 117, terzo comma, e 122 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale in via principale dell'art. 1, comma 1, lettera e), e dell'art. 4, comma 1, lettera e), della legge della Regione Calabria 6 giugno 2014, n. 8 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 - Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale);

che e' stato censurato in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 8 del 2014, il quale - nel modificare l'art. 1, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) - prevede che «Non sono ammesse al riparto dei seggi: a) le liste regionali che non abbiano ottenuto nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi o almeno il 4 per cento, se facenti parte di una coalizione;

  1. le coalizioni che non abbiano ottenuto complessivamente nell'intera Regione almeno il 15 per cento dei voti validi espressi a favore delle stesse.»;

che e' stata inoltre denunciata l'illegittimita' dell'art. 4, comma 1, lettera e), della legge reg. Calabria n. 8 del 2014, il quale, nel modificare l'art. 4 della legge regionale n. 1 del 2005, stabilisce l'innalzamento dal 55 per cento al 60 per cento del premio di maggioranza, ai fini dell'eventuale attribuzione di seggi aggiuntivi alle liste circoscrizionali collegate con la lista regionale risultata vittoriosa;

che, a sostegno dell'impugnativa, la parte ricorrente evidenzia che la soglia di sbarramento, stabilita dall'art. 1, comma 1, lettera e), della citata legge...

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