n. 283 SENTENZA 22 novembre - 21 dicembre 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20-ter, commi 1, lettere b) e d), e 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 gennaio 1987, n. 2 (Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano), promosso dal Tribunale ordinario di Bolzano nel procedimento vertente tra S.Z. e A.T. e la Provincia autonoma di Bolzano, con ordinanza del 20 febbraio 2015, iscritta al n. 115 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;

udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

udito l'avvocato Michele Costa per la Provincia autonoma di Bolzano. Ritenuto in fatto 1.- Il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20-ter, comma 1, lettere b) e d), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 gennaio 1987, n. 2 (Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano), nonche', in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), Cost., dell'art. 20-ter, comma 4, della medesima legge, nel testo originario antecedente la sostituzione operata dall'art. 38 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 luglio 2007, n. 6 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori). 1.1.- Il rimettente espone in punto di fatto che: - l'attore ha fatto valere un diritto di riscatto su alcuni fondi agricoli siti nel Comune di Glorenza;

- con delibera del 26 luglio 2004, pubblicata all'albo del citato Comune dal 26 agosto al 24 settembre 2004, era stato redatto un elenco di beni immobili provinciali da alienare comprensivo di tali fondi;

- il successivo 18 ottobre 2005 essi erano stati venduti dalla Provincia autonoma di Bolzano ad altro soggetto, entrambi convenuti nel giudizio a quo;

- il 20 novembre 2005 l'attore aveva presentato domanda di acquisto di tali fondi, indicando i suoi titoli di preferenza;

- con lettera del 26 gennaio 2006 la Provincia autonoma aveva comunicato all'attore che gli immobili in questione erano gia' stati venduti e che aveva presentato domanda oltre il termine fissato dalla legge provinciale. 1.2.- In punto di rilevanza, il rimettente osserva che il diritto di riscatto fatto valere dall'attore e' previsto dall'art. 20-ter della legge provinciale n. 2 del 1987 - introdotto dall'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 16 luglio 2002, n. 9 (Modifiche della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, recante "Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia Autonoma di Bolzano") - regolante la dismissione degli «ex beni dello Stato», ossia i beni trasferiti alla Provincia autonoma, ai sensi dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, e delega alle province autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilita') e 21 dicembre 1998, n. 495 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, in materia di trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione). Tale articolo, in particolare, prevede, al comma 1, diverse "categorie preferenziali" e dispone, al comma 4, che i titoli di preferenza devono essere fatti valere, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla pubblicazione dell'elenco dei beni immobili da dismettere. Questa preferenza equivarrebbe a un diritto di prelazione, poiche' con essa il legislatore provinciale ha assegnato a determinate categorie di persone, nell'ordine indicato dal comma 1, lettere da b) a d), il diritto di acquistare i fondi agricoli di provenienza statale;

e perche' la disposizione fa riferimento ai beneficiari del diritto di prelazione agraria regolato dalle leggi 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice) e 14 agosto 1971, n. 817 (Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice). La legge provinciale, tuttavia, regolerebbe tale diritto in modo differente dalla normativa statale, non corrispondendo ne' le categorie dei beneficiari ne' il loro ordine di preferenza. Ed infatti, ai sensi dell'art. 20-ter citato, il diritto di prelazione spetta anche a quei coltivatori diretti che, prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi n. 320 del 1997 e n. 495 del 1998, hanno coltivato i fondi de facto, quindi a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale (affitto, mezzadria, et cetera). La legislazione statale, invece, non conoscerebbe tale categoria e del pari sconosciuta sarebbe quella degli espropriati o dei loro successori legali prevista dal comma 1, lettera c), della disposizione provinciale. Entrambe queste categorie, poi, sarebbero preferite ai confinanti (contemplati alla lettera d del comma 1). 1.2.1.- Fatte tali premesse interpretative, il rimettente osserva che, alla stregua della legislazione provinciale, la domanda attorea dovrebbe essere rigettata, poiche' l'intenzione di fare valere il diritto di prelazione sarebbe stata manifestata oltre il termine decadenziale previsto dall'art. 20-ter, comma 4. Per contro, in caso di accoglimento della questione di costituzionalita', la fattispecie andrebbe decisa alla stregua della normativa statale: essendo l'attore coltivatore diretto e confinante con le particelle controverse, e non essendogli stata comunicata l'intenzione di venderle tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sussisterebbero tutti i presupposti per l'esercizio del diritto di riscatto previsto dalle leggi...

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