n. 282 SENTENZA 8 novembre - 21 dicembre 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), h), l) e m);

6, commi 1, lettere c) e g), e 2;

8, comma 3;

9, commi 1, 2 e 6;

12 e 13, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26-30 giugno 2015, depositato in cancelleria il 2 luglio 2015 ed iscritto al n. 73 del registro ricorsi 2015. Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 2016 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi l'avvocato dello Stato Maria Gabriella Mangia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 26-30 giugno 2015, depositato il 2 luglio 2015 e iscritto al n. 73 del registro ricorsi 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), h), l) e m);

6, commi 1, lettere c) e g), e 2;

8, comma 3;

9, commi 1, 2 e 6;

12 e 13, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione. 1.1.- L'art. 4, comma 1, della legge impugnata individua una serie di interventi edilizi eseguibili senza necessita' di ottenere alcun titolo abilitativo, in quanto ritenuti ricompresi tra quelli indicati all'art. 6, comma l, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)», di seguito TUE. Secondo il ricorrente, la disposizione citata violerebbe i principi fondamentali in materia di «governo del territorio», in quanto gli interventi in essa individuati si allontanerebbero dalla ratio sottesa alla normativa statale che includerebbe tra le attivita' "libere" soltanto quelle prive di rilevanza esterna, se non temporanea. Inoltre, per taluni di essi, il legislatore regionale non avrebbe prescritto l'invio della comunicazione di inizio dei lavori (cosiddetta cil). Sulla scorta di questa premessa generale, il Governo passa in rassegna le singole previsioni di edilizia libera elencate nella norma censurata, rimarcandone i profili di contrasto con la disciplina statale. La lettera a) - relativa ai «movimenti di terra strettamente necessari alla rimodellazione di strade di accesso e aree di pertinenza degli edifici esistenti, sia pubblici che privati, purche' non comportino realizzazione di opere di contenimento e comunque con riporti o sterri complessivamente di altezza non superiore a metri 1,00» - contrasterebbe con l'art. 6, comma l, lettera d), del TUE, che espressamente limita l'attivita' libera ai soli movimenti di terra «strettamente pertinenti all'esercizio dell'attivita' agricola». La lettera b) - la quale consente, negli stessi limiti previsti dalla lettera a), la «rimodellazione del terreno anche per aree di sosta nei limiti indicati alla lettera a), che siano contenute entro l'indice di permeabilita' ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate» - si porrebbe in contrasto con quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lettera c), del TUE, in quanto non riproduce il limite della non accessibilita' delle medesime e non prevede l'obbligo di presentare la cil. La lettera c) - relativa alla «realizzazione di rampe e pedane per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche per dislivelli inferiori a metri 1,00» - si porrebbe in contrasto con l'art. 6, comma l, lettera b), del TUE, che esclude espressamente dall'attivita' di edilizia libera gli interventi di rimozione delle barriere architettoniche che «comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni». La lettera d) - nella parte in cui non prevede l'obbligo di presentare la cil per gli interventi consistenti nella realizzazione di «aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine - violerebbe l'art. 6, comma 2, lettera e), del TUE. La lettera h) - che, nel combinato disposto con l'art. 5, commi l e 2, esclude dall'obbligo di presentare la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato (cosiddetta cila) «le opere interne a singole unita' immobiliari, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscono elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unita' immobiliari o implichino incremento degli standard urbanistici» - violerebbe l'art. 6, comma 2, lettera a), e comma 4, del TUE, che subordina gli interventi di manutenzione straordinaria a tale adempimento. La lettera l) violerebbe i principi fondamentali della materia «governo del territorio», in quanto ricondurrebbe all'attivita' edilizia libera una serie di fattispecie che la normativa statale subordina a permesso di costruire (art. 3, comma l, lettera e), del TUE), a SCIA, ovvero a cil (contrastando in quest'ultimo caso con quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lettere b ed e-bis, del TUE). La lettera m) - relativa alle «opere necessarie a consentire lavorazioni eseguite all'interno di locali chiusi, anche comportanti modifiche nell'utilizzo dei locali adibiti a esercizio d'impresa» - contrasterebbe con l'art. 6, comma 2, lettera e-bis), del TUE che esclude dall'edilizia libera gli interventi che riguardino parti strutturali dell'edificio. 1.2.- Viene impugnato anche l'art. 6, commi l, lettere c) e g), e 2, della legge reg. Marche n. 17 del 2015. La disposizione regionale, consentendo di realizzare mediante segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), invece che tramite permesso di costruire, o denuncia di inizio attivita' (DIA) alternativa al permesso di costruire, gli interventi «di ristrutturazione edilizia», «di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi», nonche' quelli «di cui all'articolo 22, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001», violerebbe l'art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento agli artt. 10, comma l, lettera c), e 22, comma 3, lettera a), del TUE, i quali devono ritenersi principi fondamentali in materia di «governo del territorio» afferenti al regime dei titoli edilizi abilitativi. 1.3.- Viene censurato anche l'art. 8, comma 3, della legge reg. Marche n. 17 del 2015, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. La disposizione regionale prevede che: «Non costituiscono inoltre variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo il mancato completamento degli interventi o la realizzazione di minori superfici o volumetrie o altezze o parziali riduzioni dell'area di sedime, di maggiori distacchi, purche' gli interventi non comportino difformita' dalle prescrizioni del titolo abilitativo medesimo o da norme o piani urbanistici». Il ricorrente lamenta che tale previsione contrasterebbe con il principio fondamentale della materia «governo del territorio» fissato dall'art. 34, comma 2-ter, del TUE, secondo cui: «Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformita' del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unita' immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali». 1.4.- Anche l'art. 9 della legge reg. Marche n. 17 del 2015 viene impugnato per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. La disposizione regionale da ultimo citata - nella parte in cui prevede che il Comune «puo' autorizzare a titolo temporaneo interventi edilizi» riguardanti opere pubbliche o di pubblico interesse e attivita' produttive, «ancorche' difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici comunali adottati o approvati, destinati al soddisfacimento di documentate esigenze di carattere improrogabile e transitorio non altrimenti realizzabili» - si porrebbe, per un verso, in contrasto con l'art. 7, comma 1, lettera b), del TUE, il quale esenta «le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale» dal rispetto delle norme del titolo II del TUE, a condizione che ne sia accertata la «conformita' con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni». Per altro verso, la disposizione regionale contrasterebbe con l'art. 14, comma l, del TUE, che non consente il rilascio di permesso di costruire in deroga per le attivita' produttive. Aggiunge il Governo che, attraverso l'autorizzazione temporanea, la norma censurata avrebbe introdotto un nuovo titolo abilitativo, non previsto dalla legislazione statale, invadendo anche sotto questo profilo la competenza legislativa statale in materia di «governo del territorio», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. 1.5.- Il ricorrente impugna poi l'art. 12 della legge reg. Marche n. 17 del 2015, in tema di miglioramento sismico degli edifici, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento ai principi fondamentali delle materie «protezione civile» e «governo del territorio» contenuti agli artt. 84 e 88 del TUE. L'art. 88, in particolare, riconoscerebbe soltanto al Ministro per le infrastrutture e i trasporti la possibilita' di concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche di costruzione nelle zone considerate sismiche (viene citata la sentenza n. 201 del 2012). 1.6.- Da ultimo, l'art. 13, comma l, lettere a) e b), della legge reg. Marche n. 17 del 2015, in tema di recupero dei sottotetti degli edifici esistenti al 30 giugno 2014, nella parte in cui non prevede il...

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