n. 281 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 giugno 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza Ter) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 12870 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Energia Fotovoltaica 4 Societa' agricola a r.l., Energia Fotovoltaica 5 Societa' agricola a r.l., Energia Fotovoltaica 6 Societa' agricola a r.l., Energia Fotovoltaica 60 Societa' agricola a r.l., Energia Fotovoltaica 83 Societa' agricola a r.l., Energia Fotovoltaica 84 Societa' agricola a r.l., G.E.E. S.r.l. e Grieco S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliate in Roma, via dei Monti Parioli n. 48 presso lo studio dell'avv. Francesco Saverio Marini che, unitamente all'avv. Andrea Sticchi Damiani, le rappresenta e difende nel presente giudizio Contro Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell'Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 284 presso lo studio dell'avv. Carlo Malinconico che, unitamente agli avv.ti Stefano Malinconico, Maria Antonietta Fadel e Antonio Pugliese, lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

Autorita' per l'Energia elettrica ed il gas, in persona del legale rappresentante p.t. - non costituita in giudizio Per l'accertamento: a) del diritto di non esercitare alcuna delle tre opzioni di rimodulazione dell'incentivo per la produzione di energia elettrica fotovoltaica, previste dall'art. 26 comma 3° lettere a), b) e c) d.l. n. 91/2014 convertito dalla legge n. 116 dell'11 agosto 2014;

b) del conseguente diritto di conservare le condizioni contrattuali stabilite nelle convenzioni stipulate con il G.S.E. per il riconoscimento delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici;

c) dell'insussistenza del potere del G.S.E. di applicare l'opzione prevista dall'art. 26 comma 3° lettera c) d.l. n. 91/14 nel caso di mancato esercizio, entro il 30 novembre 2014, delle opzioni di scelta previste dal citato art. 26;

d) dell'insussistenza del potere del G.S.E. di modificare termini e condizioni delle convenzioni stipulate con le ricorrenti, per la condanna delle parti resistenti al risarcimento dei danni e per l'annullamento dei seguenti atti: 1) decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 ottobre 2014 con cui sono stati individuati i criteri e le percentuali di rimodulazione degli incentivi;

2) «Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 116/2014» pubblicate dal G.S.E. sul proprio sito internet in data 3 novembre 2014;

3) ogni atto connesso ivi compreso il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas n. 504/2014/Iefr del 16 ottobre 2014;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Fatto Le societa' ricorrenti sono tutte proprietarie di impianti fotovoltaici, ciascuno di potenza nominale superiore a 900 kW, che fruiscono delle tariffe incentivanti riconosciute in base agli artt. 7 decreto legislativo n. 387/2003 e 25 decreto legislativo n. 28/2011 e disciplinate da convenzioni stipulate con il GSE. Con ricorso, spedito per la notifica a mezzo posta il 16 ottobre 2014 e depositato il 23 ottobre 2014, le societa' Energia Fotovoltaica 4 Societa' Agricola a r.l., Energia Fotovoltaica 5 Societa' Agricola a r.l., Energia Fotovoltaica 6 Societa' Agricola a r.l., Energia Fotovoltaica 60 Societa' Agricola a r.l., Energia Fotovoltaica 83 Societa' Agricola a r.l., Energia Fotovoltaica 84 Societa' Agricola a r.l., G.E.E. S.r.l. e Grieco S.r.l. hanno chiesto l'accertamento: del diritto di non esercitare alcuna delle tre opzioni di rimodulazione dell'incentivo per la produzione di energia elettrica fotovoltaica, previste dall'art. 26 comma 3° lettere a), b) e c) d.l. n. 91/2014 convertito dalla legge n. 116 dell'11 agosto 2014;

del conseguente diritto di conservare le condizioni contrattuali stabilite nelle convenzioni stipulate con il G.S.E. per il riconoscimento delle tariffe incentivanti;

dell'insussistenza del potere del G.S.E. di applicare l'opzione prevista dall'art. 26 comma 3° lettera c) d.l. n. 91/14 nel caso di mancato esercizio, entro il 30 novembre 2014, delle opzioni di scelta previste dal citato art. 26;

dell'insussistenza del potere del G.S.E. di modificare termini e condizioni delle convenzioni stipulate con le ricorrenti e la condanna delle parti resistenti al risarcimento dei danni. Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 29 ottobre 2014 e depositato il 31 ottobre 2014 le societa' esponenti hanno, poi, impugnato con motivi aggiunti il decreto del 17 ottobre 2014 con cui il Ministro dello sviluppo economico ha individuato i criteri e le percentuali di rimodulazione degli incentivi. Il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, costituitisi con atto depositato il 5 novembre 2014, hanno concluso per la reiezione del gravame. Anche il G.S.E. - Gestore dei servizi energetici S.p.a., costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 10 novembre 2014, ha chiesto il rigetto del ricorso. Con ulteriore ricorso, spedito per la notifica a mezzo posta il 15 dicembre 2014 e depositato il 23 dicembre 2014, le societa' esponenti hanno impugnato con motivi aggiunti le «Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 116/2014», pubblicate dal G.S.E. sul proprio sito internet in data 3 novembre 2014, e ogni atto connesso, ivi compreso il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas n. 504/2014/Iefr del 16 ottobre 2014. Con il ricorso principale ed i ricorsi per motivi aggiunti le societa' esponenti hanno dedotto l'illegittimita' costituzionale e comunitaria dell'art. 26 comma 3 d.l. n. 91/2014 e la conseguente invalidita' degli atti impugnati. All'udienza pubblica del 19 marzo 2015 il ricorso e' stato trattenuto in decisione. Diritto Il Tribunale ritiene che siano rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 3 del decreto-legge n. 91/2014, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014, in relazione agli articoli 3, 11, 41, 77 e 117, comma 1 della Costituzione, nonche' 1, Prot. Addizionale n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e 6, par. 3, Trattato UE. Di seguito vengono esplicitate le ragioni della decisione del Tribunale. 1. Quadro normativo relativo all'incentivazione della produzione elettrica da fonte solare. 1.1. Le direttive europee. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e' obiettivo rilevante delle politiche energetiche e ambientali europee. Essa trova collocazione nel contesto di favore sancito a livello internazionale dal Protocollo di Kyoto (Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, stipulato a Kyoto l'11 dicembre 1997, di cui e' stata autorizzata la ratifica e disposta l'esecuzione con legge 1° giugno 2002, n. 120;

cfr. anche art. 11, comma 5, decreto legislativo n. 79/1999 nella versione anteriore alle modificazioni di cui al decreto legislativo n. 28/2011;

in Europa, il Protocollo e' stato approvato con decisione del Consiglio 2002/358/CE del 25 aprile 2002), il cui art. 2, par. 1, lett. a), obbliga le parti contraenti, «nell'adempiere agli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni [...], al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile», ad applicare o elaborare «politiche e misure, in conformita' con la sua situazione nazionale, come: [...] iv) Ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme energetiche rinnovabili [...]». Con la direttiva n. 2001/77/CE (sulla «promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'») il legislatore europeo, riconosciuta «la necessita' di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiche' queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile», potendo «inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire piu' rapidamente gli obiettivi di Kyoto» (primo Considerando), ha affermato chiaramente che «la promozione dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili e' un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunita' [...]» (secondo Considerando) e ha ritenuto pertanto di intervenire attraverso l'assegnazione agli Stati membri di «obiettivi indicativi nazionali di consumo di elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili», con riserva di proporre «obiettivi vincolanti» in ragione dell'eventuale progresso rispetto all'«obiettivo indicativo globale» del 12% del consumo interno lordo di energia nel 2010 (settimo Considerando), ferma la possibilita' per ciascuno Stato membro di individuare «il regime piu' rispondente alla sua particolare situazione» per il raggiungimento degli «obiettivi generali dell'intervento» (ventitreesimo Considerando). In coerenza con tali premesse, la direttiva ha individuato all'art. 3 i...

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