n. 280 SENTENZA 8 novembre - 16 dicembre 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 48, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promosso dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezioni riunite, nel procedimento vertente tra B.R.O. ed altri e il Comune di Augusta, con ordinanza del 3 febbraio 2016, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di costituzione B.R.O. ed altri, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Donato De Luca per B.R.O. ed altri e l'avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezioni riunite, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 13 e 48, comma 1-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, in riferimento agli artt. 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, ed al principio di leale collaborazione, nonche' in relazione all'art. 2 (recte: primo comma) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria). Il rimettente riferisce che alcuni proprietari di fabbricati rurali e terreni agricoli iscritti al catasto terreni e fabbricati del Comune di Augusta, come tali assoggettati all'imposta municipale propria (IMU) nell'anno 2012, hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana per ottenere l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Augusta 30 ottobre 2012, n. 47, con cui e' stato approvato il regolamento concernente le modalita' di applicazione dell'imposta. Secondo i ricorrenti, l'illegittimita' del regolamento deriverebbe dall'incostituzionalita' dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, che ha anticipato in via sperimentale al 2012 l'applicazione dell'IMU originariamente istituita dall'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), apportando delle modifiche al relativo regime. 1.1.- Anzitutto il rimettente censura l'art. 13 nella sua interezza in riferimento all'art. 43 dello statuto reg. Sicilia ed al principio di leale collaborazione. Al riguardo rammenta che, mentre il d.lgs. n. 23 del 2011, all'atto dell'istituzione dell'IMU, aveva previsto all'art. 14, comma 2, che «Al fine di assicurare la neutralita' finanziaria del presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformita' con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009», l'art. 48, comma 1-bis, del d.l. n. 201 del 2011, pur richiamando «le norme di attuazione statutaria di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni» per definire le modalita' di applicazione e gli effetti finanziari del decreto per le Regioni a statuto speciale, mantiene ferma nei loro confronti l'applicabilita' dell'art. 13, differendo sine die il ripristino del metodo consensualistico. Cio' nonostante l'art. 43 dello statuto reg. Sicilia attribuisca ad una Commissione paritetica la determinazione delle norme di attuazione statutaria e l'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), individui una pluralita' di sedi (la Commissione tecnica di cui al precedente art. 4, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il «tavolo di confronto» menzionato dall'ultimo comma del citato art. 27) in cui si declinerebbe la permanente interlocuzione nei rapporti tra Stato ed autonomie speciali. Entrambe le norme risponderebbero al principio di leale collaborazione espressamente menzionato dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione, cardine del modello di regionalismo cooperativo che in piu' occasioni questa Corte avrebbe dimostrato di condividere. In particolare, il rimettente rammenta anzitutto la sentenza n. 64 del 2012 in tema di IMU, che avrebbe dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale sul presupposto dell'inapplicabilita' dell'imposta nel territorio regionale se non per il tramite della Commissione paritetica ed in coerenza con la clausola di salvaguardia di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009. In secondo luogo, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana richiama la sentenza n. 155 del 2015, la quale, pur dichiarando inammissibili le questioni scrutinate per l'impossibilita' di adottare una pronuncia a rime obbligate, avrebbe riscontrato i vizi d'incostituzionalita' denunciati, ravvisando sia la violazione dello statuto della Regione siciliana che quella del metodo pattizio configurato dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, e formulato un forte monito al legislatore perche' vi ponesse rimedio. Poiche' il monito sarebbe rimasto inascoltato, in difetto dell'avvio di procedure di interlocuzione con le autonomie speciali volte ad ossequiarlo, l'illegittimita' costituzionale riscontrata ma non dichiarata si sarebbe andata consolidando nel tempo, assurgendo ad «incostituzionalita' di sistema», a cui porre rimedio. Per le stesse ragioni ed in riferimento ai medesimi parametri, il rimettente censura l'art. 48, comma 1-bis, del d.l. n. 201 del 2011, che consentirebbe l'immediata applicazione del regime dell'IMU alle autonomie speciali senza prevedere un termine stringente e certo per l'adozione delle norme di attuazione statutaria e quindi per il ripristino del metodo pattizio. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana solleva altresi' specifica questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, commi 11 e 17, del d.l. n. 201 del 2011 in riferimento agli artt. 36 dello statuto reg. Sicilia e 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965. Le...

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