n. 28 SENTENZA 13 gennaio - 11 febbraio 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 55, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014), promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorso notificato il 24 febbraio-4 marzo 2014, depositato in cancelleria il 4 marzo 2014 ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2014. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 2016 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi gli avvocati Renate Von Guggenberg e Luca Graziani per la Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Wally Ferrante per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 24 febbraio-4 marzo 2014 e depositato lo stesso 4 marzo, la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato numerose norme della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2014), tra le quali il comma 55 dell'art. 1, nella parte in cui prevede che una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e' destinata dal sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei confidi, senza effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale del diritto camerale. La ricorrente, in termini generali, premette una analitica ricostruzione del sistema delle relazioni finanziarie con lo Stato, rafforzato dalla previsione di un meccanismo peculiare per la modificazione delle disposizioni del Titolo VI dello statuto speciale, che ammette l'intervento del legislatore statale con legge ordinaria solo in presenza di una preventiva intesa con la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome, appunto in applicazione dell'art. 104 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). Nello specifico, la Provincia autonoma rileva, preliminarmente che - seppure l'art. 4, primo comma, numero 8), dello statuto speciale attribuisce alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol la competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento delle camere di commercio» e l'art. 2 del d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), assegna alla stessa il potere di esercitare le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle camere medesime - con l'art. 1 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 3 (Delega di funzioni amministrative alle Province Autonome di Trento e di Bolzano), la Regione autonoma ha delegato, a decorrere dal 1° febbraio 2004, alla Provincia autonoma di Bolzano le sue funzioni amministrative in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Cio' premesso, la ricorrente osserva peraltro come - nonostante il censurato comma 55 introduca un vincolo finanziario imposto apparentemente al sistema delle camere di commercio - sia evidente che, destinando risorse (peraltro indeterminate) da parte delle camere di commercio ad un fondo per il sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese, la norma impugnata sottrae dette risorse alle menzionate camere. In ragione di cio', la Provincia autonoma denuncia, innanzitutto, la violazione dell'art. 79 dello statuto di autonomia, il quale (non solo definisce i...

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