n. 28 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 marzo 2018 -

Ricorso (art. 127, comma 1, Cost.) per il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587 - n. fax 0696514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della giunta regionale in carica per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge Regione Abruzzo del 23 gennaio 2018, n. 5, pubblicata nel BUR n. 12, del 31 gennaio 2018, recante «Norme a sostegno dell'economia circolare - Adeguamento Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (PRGR)» e del Piano regionale di gestione integrata di rifiuti (PRGR) adeguato, composto dagli elaborati tecnici indicati nel suddetto art. 2, allegato alla legge di cui e' parte integrante e sostanziale, per violazione degli articoli 117, comma 2, lettera s), e 118, comma 1 Cost. Con la legge n. 5 del 23 gennaio 2018 la Regione Abruzzo ha previsto «norme a sostegno dell'economia circolare» ed ha provveduto «all'adeguamento (del) Piano regionale di gestione integrata di rifiuti (PRGR)». In particolare, l'art. 2 della predetta legge rubricato «Adeguamento del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti» prevede che: «1. in attuazione dell'art. 199, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 11 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) con la presente legge si provvede all'adeguamento del Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (PRGR). 2. il Piano regionale di gestione integrata dei rifiuti (PRGR) adeguato, e' allegato alla presente legge, di cui e' parte integrante e sostanziale e si compone dei seguenti elaborati tecnici: "Relazione di piano" - luglio 2017;

"sintesi della Relazione di piano" - luglio 2017;

"Relazione di piano: Allegato 1 - Linee guida ed indirizzi per la riorganizzazione dei servizi a livello locale" - luglio 2017;

"Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti e prime misure per la preparazione al riutilizzo" - luglio 2017;

"Piano delle bonifiche delle aree inquinate (PRB)" - luglio 2017;

"Rapporto ambientale" - luglio 2017;

"Rapporto ambientale - Sintesi non tecnica" - luglio 2017;

"Studio di incidenza sui siti della Rete natura 2000" - luglio 2017.». La citata norma della legge regionale, nonche' tutte quelle ad essa inscindibilmente collegate, compreso l'allegato Piano e i relativi elaborati tecnici, presentano aspetti di illegittimita' costituzionale per i seguenti Motivi 1. Violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera s) Cost. in riferimento dell'art. 199, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' violazione del principio generale di «primarieta' dell'ambiente». La disciplina della gestione dei rifiuti e' contenuta nella parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale». In particolare l'art. 199 del citato decreto legislativo n. 152/2006 prevede che «le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le autorita' d'ambito di cui all'art. 201, nel rispetto dei principi e delle finalita' di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181 e 182 ed in conformita' ai criteri generali stabiliti dall'art. 195, comma 1, lettera m) ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti. Per l'approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui alla parte II del presente decreto in materia di VAS. Presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si e' fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate». Da tale disposizione si evince chiaramente che lo strumento predisposto dal legislatore nazionale per l'approvazione del piano e' costituito dal provvedimento amministrativo e non dalla legge. In particolare, la previsione dei pareri da parte delle province, dei comuni e delle autorita' d'ambito implica che con l'atto di approvazione del Piano la competente autorita' deve motivatamente rappresentare le ragioni per le quali ha ritenuto eventualmente di discostarsi dalle risultanze dell'attivita' consultiva. Analogamente l'autorita' procedente, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 152 del 2006, deve render ragione del modo in cui ha «tenuto conto» del rapporto ambientale elaborato in sede di VAS ed esplicitare le ragioni per le quali non ha ritenuto di conformarsi al medesimo. In sintesi, e' evidente che il predetto art. 199 ha implicitamente, ma chiaramente, conformato il procedimento di adozione del Piano regionale...

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