n. 28 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 maggio 2016 -

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato C.F. 80224030587, Fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti della Regione Sicilia, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 12;

27, comma 9;

34, commi 1, 7, 12 e 13;

49 e 50 della legge Regionale Sicilia n. 3 del 17 marzo 2016, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita' regionale», pubblicata sul B.U.R. n. 12 del 18 marzo 2016, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 10 maggio 2016. Con la legge Regionale n. 3 del 17 marzo 2016 indicata in epigrafe, che consta di settantasei articoli, la Regione Sicilia ha emanato le disposizioni in tema di «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilita' regionale». In particolare, l'art. 12, rubricato «Principi di regolamentazione delle Zone a traffico limitato» prevede che «I comuni che hanno istituito o che istituiscono zone a traffico limitato (ZTL) approvano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che preveda: a) le tariffe per ottenere il permesso di accesso alle ZTL;

b) le riduzioni per i veicoli meno inquinanti;

c) l'accesso gratuito alle ZTL per le persone disabili, le cui autovetture siano dotate di contrassegno speciale, e per le vetture a trazione elettrica;

d) le agevolazioni per i residenti all'interno del perimetro ZTL e l'applicazione agli stessi di tariffe differenziate rispetto a quelle applicate ai non residenti;

e) le misure necessarie volte ad incentivare il trasporto pubblico e la lotta all'inquinamento;

f) il regime delle sanzioni da applicare in base al Codice della strada, nonche' appositi strumenti di monitoraggio sull'inquinamento». L'art. 27, rubricato «Finanziamento disposizioni in materia di personale precario», prevede, al comma 9, che «Al comma 4 dell'art. 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "e fino al 32 dicembre 2016" sono sostituite con le parole "e fino al 31 dicembre 2018" e dopo le parole "n. 125/2013" sono aggiunte le parole "e dell'art. 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sussistendone i presupposti». L'art. 34, rubricato «Disposizioni in materia di acqua e rifiuti», prevede, al comma 1, che «In armonia con le previsioni di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti conferitoci in discarica dei rifiuti di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, corrispondono alla Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, secondo la disciplina di cui all'art. 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di seguito indicata, in considerazione del livello di raccolta differenziata su base annua: ============================================= | Percentuale di raccolta | | | differenziata (RD) del |Rifiuti urbani | | comune | per kg | +===========================+===============+ |minore o uguale al 15% |€

0,02152 | +---------------------------+---------------+ |maggiore del 15% e fino al | | |25% |€

0,01937 | +---------------------------+---------------+ |maggiore del 25% e fino al | | |35% |€

0,01506 | +---------------------------+---------------+ |maggiore del 35% e fino al | | |45% |€

0,01291 | +---------------------------+---------------+ |maggiore del 45% e fino al | | |65% |€

0,00775 | +---------------------------+---------------+ |maggiore del 65% |€

0,00517 | +---------------------------+---------------+ ». Il comma 12 dell'art. 34 prevede che «Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge si applica una decurtazione del cinquanta per cento del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti per i comuni che realizzano un incremento su base annua almeno pari al dieci per cento della raccolta differenziata. In caso di incremento pari almeno al quindici per cento, si applica il tributo nella misura minima prevista dal presente articolo. Non si applica l'addizionale di cui al comma 4 per i comuni che nell'ultimo triennio, avendo raggiunto almeno il trentacinque per cento di raccolta differenziata, realizzino un incremento anche inferiore a dieci punti percentuali». Il comma 7 dell'art. 34 dispone che «per gli scarti, i sovvalli, i fanghi anche palabili, dal 1° gennaio 2017, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e' pari al venti per cento del tributo di cui al comma 1, oltre l'addizionale di cui al comma 4, ove dovuta». Il comma 13 dell'art. 34 prevede che «Per il primo triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quota del venti per cento prevista dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 6 del 1997, relativa alle maggiori risorse di cui al comma 5, e' destinata ai comuni che raggiungono un incremento di almeno il dieci per cento della raccolta differenziata su base annua». L'art. 49, rubricato «Misure in materia di impianti di distribuzione e di carburanti», prevede che: 1. La parola «concessione» contenuta nella legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituita dalla parola «autorizzazione». 2. Le parole «Assessorato regionale dell'industria» contenute nella legge regionale n. 97/1982 e successive modifiche ed integrazioni sono sostituite dalle parole «Assessorato regionale delle attivita' produttive». 3. Ferme restando le disposizioni attuative previste dalla legge regionale n. 97/1982 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per le attivita' produttive, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni finalizzate alla semplificazione ed alle sanzioni dei procedimenti amministrativi in materia. 4. In materia di impianti di distribuzione carburanti ubicati sulla rete autostradale e sui raccordi autostradali trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali di settore. 5. Per le finalita' di cui al comma 14 dell'art. 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e' fatto obbligo alle aziende distributrici di carburante, nonche' agli impianti di distribuzione di carburante ubicati nel territorio della regione, di installare apposito dispositivo di misurazione della temperatura e della pressione del carburante in fase di erogazione che permetta l'esatta quantizzazione del prezzo del prodotto venduto. 6. Per quanto non previsto dalle disposizioni regionali di settore, trovano applicazione le relative disposizioni nazionali. 7. I titolari di depositi commerciali di oli minerali non possono esercitare, come attivita' accessoria, l'immissione diretta del carburante nei serbatoi degli automezzi. Il divieto di cui al presente comma non trova applicazione nel caso di rifornimento delle macchine agricole strumentali all'agricoltura». L'art. 50, rubricato «Disposizioni in materia di tassa di circolazione», prevede che: «1. I veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale e/o personale, iscritti ai registri degli enti certificatori previsti dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2010 - Supplemento Ordinario n. 55, appartenenti a proprietari residenti nel territorio siciliano, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 25,82 per i veicoli ed euro 10,33 per i motoveicoli. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. 2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, esclusi quelli adibiti ad uso professionale e/o personale, iscritti ai registri degli enti certificatori previsti dal decreto ministeriale 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 2010 - Supplemento Ordinario n. 55, appartenenti a proprietari residenti nel territorio siciliano, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. 3. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. 4. Gli uffici del dipartimento regionale delle finanze e del credito rilasciano, a richiesta, sulla base della attestazione dell'iscrizione ai registri di cui ai commi 1 e 2, le relative autorizzazioni. 5. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applica la vigente legislazione in materia. 6. Le disposizioni di cui all'art. 17, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 1953, n. 39 trovano applicazione per gli autoveicoli di proprieta' delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, al registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzate ad uso esclusivo per le finalita' di assistenza sociale, sanitaria, soccorso, protezione...

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