n. 28 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 ottobre 2018 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Lecce - Sezione Terza ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1594 del 2017, proposto da: Vaccari Concetta, rappresentata e difesa dall'Avvocato Mario Petrachi, con domicilio digitale come da P.E.C. da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Mario Petrachi in Acquarica Del Capo, Corso G. Matteotti, n. 28;

contro Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione operativa territoriale di Lecce, Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Lecce, Piazza S. Oronzo;

per l'annullamento: della determinazione n. 522 del 25 settembre 2017 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione operativa territoriale di Lecce di rigetto dell'istanza di rinnovo per il biennio 2017/2019 del patentino n. 403067 per la vendita dei generi di monopolio presso la Sala giochi ubicata in Acquarica del Capo (Lecce) in Piazza Costituzione n. 6;

di tutti quanti gli altri atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali del medesimo procedimento, e, in particolare, ove occorra: della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, a firma del responsabile del procedimento prot. n. 51098 del 6 luglio 2017. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione operativa territoriale di Lecce e del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2018 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti l'avvocato M. Petrachi e l'Avvocato dello Stato G. Marzo;

Fatto e diritto 1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato il 29 novembre 2017 e depositato il 28 dicembre 2017, la ricorrente - gia' titolare di patentino per la vendita di generi di monopolio, operativo presso la Sala - giochi ubicata in Acquarica del Capo (Lecce) alla Piazza Costituzione, n. 6 - ha impugnato, domandandone l'annullamento: 1) la determinazione n. 522 del 25 settembre 2017, con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione operativa territoriale di Lecce, in riscontro all'«istanza di rinnovo presentata in data 12 giugno 2017, acquisita al protocollo n. 44251 del 14 giugno 2017, con allegata, cosi' come previsto dal decreto ministeriale n. 38/13, art. 9, comma 1, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i dati e le informazioni di cui all'art. 8, comma 3, dello stesso decreto»;

Valutato ai fini dell'adozione del provvedimento i dati e le informazioni di cui all'art. 8, comma 3, del succitato decreto riportate nella dichiarazione sostitutiva;

Verificato con nota n. 46625 del 21 giugno 2017 la veridicita' di quanto dichiarato al punto h) dell'atto notorio presentato a corredo dell'istanza ovvero di non avere pendenze fiscali e/o morosita' verso l'erario o verso il concessionario della riscossione definitivamente accertate;

Preso atto della nota pervenuta in data 22 giugno 2017 con protocollo n. 47144 nella quale il concessionario della riscossione comunicava "... soggetto con carichi scaduti";

Vista la nota protocollo n. 51098 del 6 luglio 2017 con la quale si metteva al corrente la parte di quanto segnalato dal concessionario, non corrispondente a quanto dichiarato dalla stessa nell'atto notorio pervenuto in data 19 giugno 2017 con numero di protocollo 45813, incorrendo in quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in merito ad una dichiarazione risultata non veritiera;

Visto che nella stessa nota si dava la possibilita' di presentare eventuali osservazioni o documentazioni atte a "dimostrare che la data della notifica dei carichi attualmente sospesi e' successiva alla data dell'autocertificazione presentata ovvero in caso contrario che l'adesione alla definizione agevolata e' antecedente alla data della stessa autocertificazione";

Vista l'autorizzazione provvisoria alla prosecuzione della vendita rilasciata in data 10 luglio 2017 con protocollo n. 52190 nelle more dell'istruttoria;

Visto che la parte, in risposta alla succitata nota n. 51098 del 6 luglio 2017, in data 21 luglio 2017 protocollo 55415, depositava memorie in merito con allegata copia dell'istanza di rateizzazione

(per un «importo complessivo di euro 4.007,02» - cfr. la richiesta di dilazione del 7 luglio 2017, allegata sub 9 al deposito dell'Avvocatura erariale del 9 gennaio 2018);

Considerata l'ulteriore integrazione documentale fatta pervenire in data 19 settembre 2017, con protocollo n. 67521 del 20 settembre 2017, consistente nella copia di numero 4 estratti di ruolo relativi...

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