n. 28 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 novembre 2016 -

TRIBUNALE DI PISTOIA Nella persona del Giudice penale Jacqueline Monica Magi ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 1401/16 R. DIB., n. 5807/13 R.G.N. R., c/ Zhang Kangdian e Qiu Jinhua, difesi di fiducia dall'avv. M. Bonistalli del Foro di Pisa. Per la dichiarazione di rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli articoli 552 primo comma lettera f) del codice di procedura penale per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. Sulla rilevanza Nel caso in specie il PM citava a giudizio Zhang Kangdian e Qiu Jinhua per farli rispondere del reato di cui all'art. 6 comma 3 del decreto legislativo n. 286/98, per non aver fornito documenti ad un controllo dei CC nell'ottobre 2013. Il loro difensore chiedeva che si sollevasse la questione di legittimita' costituzionale di cui sopra poiche' allo stato, dopo l'introduzione dell'istituto della Messa alla prova (legge n. 67/2014), non e' previsto che il decreto di citazione a giudizio, che pure deve contenere l'avviso che, ove ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, puo' presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 del codice di procedura penale, ovvero presentare domanda di oblazione (si veda art. 552 comma 1 lettera f) del codice di procedura penale)), contenga anche il richiamo alla possibilita' di aderire alla richiesta di messa alla prova, istituto di recente introduzione ed avente analogo termine di decadenza degli istituti richiamati all'art. 552 comma 1 lettera f) del codice di procedura penale. Il difensore dubita della conformita' della formulazione del decreto di citazione a giudizio come ora previsto nel codice con gli articoli 3 e 24 della Costituzione. La questione appare rilevante ai fini della presente decisione e non e' manifestamente infondata. Invero, dal decreto di citazione a giudizio contenuto nel fascicolo emerge la assenza, nel caso di specie, dell'avvio di poter richiedere il nuovo istituto della messa alla prova, istituto ammissibile perche' si verte in uno dei casi di cui all'art. 168-bis del codice penale. Del resto il decreto di citazione a giudizio e' conforme all'attuale art. 552 del codice di procedura penale. Tutto cio' premesso Risulta di tutta evidenza la rilevanza della questione ai fini della decisione di questo Giudice in questo procedimento, atteso che, a fronte dell'astratta possibilita' per l'imputato di...

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