n. 279 SENTENZA 1 - 12 dicembre 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, quinto periodo, della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), come introdotto dall'art. 3, comma 14, lettera b), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Trapani nel procedimento vertente tra la societa' Urbania srl e l'Agenzia delle entrate, Ufficio di Marsala, con ordinanza del 25 febbraio 2014, iscritta al n. 120 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 novembre 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio. Ritenuto in fatto 1.- La Commissione tributaria provinciale di Trapani, con ordinanza del 25 febbraio 2014 - nel corso di un giudizio promosso dalla societa' Urbania srl nei confronti dell'Agenzia delle entrate, Ufficio di Marsala, avverso un avviso di liquidazione con il quale era stata disconosciuta l'applicabilita' dell'aliquota ridotta dell'1 per cento per l'acquisto effettuato con rogito del 5 dicembre 2006 dalla suddetta societa', di un fabbricato di proprieta' di un privato non soggetto IVA - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 5 (recte: art. 1, comma 1, quinto periodo), della Parte Prima della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), come introdotto dall'art. 3, comma 14, lettera b), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per violazione dell'art. 3 della Costituzione. 2.- Precedente analoga questione di legittimita' costituzionale, sollevata dalla medesima Commissione tributaria, e' stata dichiarata manifestamente inammissibile con l'ordinanza n. 268 del 2012 in ragione della insufficiente descrizione della fattispecie che si era tradotta «in un'insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione». 3.- La disposizione censurata prevede che si applichi l'aliquota agevolata dell'1 per cento per l'imposta di registro: «se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e' esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed e' effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni». 4.- Secondo quanto riferito dal giudice rimettente, l'Agenzia delle entrate aveva revocato l'agevolazione in questione poiche' il soggetto...

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