n. 279 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 ottobre 2015 -

IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Riunito in Camera di consiglio e cosi' composto: dottoressa Rosaria Savastano, Presidente dottor Luciano Varotti, giudice relatore dottor Virgilio Notari, giudice nel giudizio camerale iscritto al n. 174 del ruolo generale dell'anno 2015 ha emesso la seguente ordinanza, 1. Con ricorso depositato il 1° luglio 2015 la Azienda agricola Il Tralcio di Enrico e Lorenzo Fanticini - premesso che il 3 luglio 2009 questo tribunale omologava il concordato preventivo meramente liquidatorio proposto dalla Enofood Italia S.r.l.;

che essa ricorrente era creditrice di €

14.919,94;

che il termine finale per l'adempimento del concordato previsto nel ricorso era di cinque anni dall'omologa;

che alla data di deposito del ricorso non era stato eseguito alcun riparto in favore dei creditori - tutto cio' premesso, chiedeva al tribunale di pronunciare la risoluzione per inadempimento del concordato predetto. All'udienza del 26 ottobre 2015 (dopo un rinvio dalla precedente udienza del 22 settembre 2015 a causa della nullita' della notifica del ricorso) comparivano l'avvocato Alberto Neri per l'Azienda agricola ricorrente, il liquidatore giudiziale (dottor Riccardo Pasini), il liquidatore sociale (dottor Claudio Morselli), nonche' l'avvocato Paola Ghielmi, che dichiarava di assistere, benche' priva di procura, i resistenti. L'avvocato Neri produceva ricorso notificato ed insisteva per la domanda di risoluzione del concordato preventivo. Il dottor Pasini, liquidatore giudiziale, dichiarava a verbale che la procedura concordataria non aveva ancora eseguito alcun riparto, nemmeno a favore dei creditori in prededuzione, e che l'andamento della procedura non consentiva in alcun modo l'attuazione del programma liquidatorio nei termini previsti. Dichiarava altresi' di non opporsi alla risoluzione del concordato preventivo. Dal canto suo, il liquidatore sociale confermava quanto detto dal liquidatore giudiziale e si associava alla richiesta di accoglimento della domanda di risoluzione. Il giudice relatore si riservava, quindi, di riferire al tribunale. 2. La risoluzione del concordato preventivo e' disciplinata dagli articoli 186 e 137 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, nella loro formulazione attuale risultante dalle modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 5/2006 (che ha modificato il solo art. 137) e con il decreto legislativo n. 169/2007 (che ha ritoccato entrambe le disposizioni). Ritiene il collegio che il combinato disposto dei menzionati articoli contrasti con gli articoli 3, 35 primo comma, 38 secondo comma, 41 primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che, a seguito della domanda di risoluzione del concordato preventivo formulata da uno o piu' creditori, il tribunale possa dichiarare d'ufficio il fallimento, ove manchi richiesta in tal senso da parte del debitore o dei creditori predetti o del pubblico ministero. 3. Nel presente giudizio camerale, la questione di legittimita' costituzionale precedentemente delineata e', in primo luogo, rilevante. Infatti: (A) come si desume da quanto sopra esposto, la ricorrente «Azienda agricola Il Tralcio di Enrico e Lorenzo Fanticini» ha chiesto la risoluzione del concordato preventivo della debitrice Enofood Italia S.r.l., senza tuttavia chiedere il fallimento. Il ricorso e' stato tempestivamente proposto, in quanto il termine finale previsto dalla proposta concordataria per l'ultimo adempimento era «cinque anni dall'omologa»: essendo questa intervenuta - come si e' detto - con decreto del 3 luglio 2009, il termine per proporre la domanda di risoluzione (ai sensi dell'art. 186, terzo comma) scadeva il 3 luglio 2015. (B) ritiene inoltre il tribunale che l'inadempimento non sia di scarsa importanza. Come si e' visto sopra, dalle dichiarazioni rese dal liquidatore giudiziale (confermate anche dal liquidatore sociale), la procedura di concordato non ha consentito sino ad oggi il pagamento di alcun creditore. Sicche', sia che si consideri - come parametro per valutare la non scarsa importanza dell'inadempimento - la generalita' dei creditori (ossia il...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT