n. 278 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 settembre 2016 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Sezione lavoro Il ricorrente e' titolare di pensione Vobanc numero 03017265, di importo superiore a sei volte il minimo, con decorrenza 1° luglio 2012. Per effetto dell'art. 24, comma 25, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ha usufruito della perequazione automatica per l'anno 2013: la norma in questione e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale e la fattispecie e' stata nuovamente disciplinata dal decreto-legge n. 65/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109/2015. Il nuovo comma 25 introdotto da tale ultima disposizione legislativa prevede, per quanto qui interessa (ossia per coloro che percepiscono una pensione superiore a sei volte il trattamento minimo I.N.P.S.), l'esclusione dalla rivalutazione per gli anni 2012 e 2013. In altre parole, la situazione del lavoratore non e' affatto cambiata, nonostante la sentenza della Corte costituzionale gia' citata che aveva dichiarato illegittimo l'originario art. 24, comma 25, decreto-legge n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011. Il blocco della rivalutazione, con riferimento alle pensioni di valore superiore a sei volte il minimo I.N.P.S., veniva poi prolungato per gli anni successivi dal comma 25-bis, il quale disponeva che «La rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013 come determinata dal comma 25, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo I.N.P.S. e' riconosciuta: a) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento;

  1. a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento». Proponeva l'odierno ricorso al fine di ottenere il pagamento della differenza tra quanto effettivamente percepito, a seguito del blocco della rivalutazione, con quanto avrebbe avuto diritto applicando la rivalutazione automatica per il periodo dal 2013 sino al luglio 2015. Chiedeva di sollevare questione di legittimita' costituzionale in merito all'art. 24, commi 25 e 25-bis, cosi' come introdotti dall'art. 1 decreto-legge n. 65/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109/2015. Rilevanza Il ricorrente, sulla...

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