n. 278 ORDINANZA (Atto di promovimento) 27 gennaio 2015 -

CORTE DI APPELLO DI BARI Prima sezione civile In persona dei seguenti magistrati: dott. Vito Scalera: Presidente;

dott. Salvatore Russetti: Consigliere;

dott. Filippo Labellarte: Consigliere. Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1748/2014 promossa da: Fabiano Amati, rappresentato e difeso da se medesimo, dall'avv. Federico Rutigliano e dall'avv. Maria Paolillo, presso e nello studio dei quali e' elettivamente domiciliato in Bari. Appellante contro Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero per i rapporti con le Regioni, Prefettura di Bari, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici in Bari ope legis domicilia. Regione Puglia, contumace. Consiglio Regionale della Puglia, contumace. Appellati all'udienza del 13 gennaio 20)5, dopo che le parti hanno illustrato oralmente in pubblica udienza le rispettive ragioni, la causa e' stata riservata per la decisione sulle conclusioni che qui di seguito si trascrivono: per l'appellante (dalla memoria autorizzata del 12 gennaio 2015) «insiste affinche' la Corte conceda la tutela cautelare gia' invocata con il ricorso in appello in epigrafe apprestando la tecnica di tutela ritenuta piu' opportuna in relazione alla tutela del diritto costituzionale di elettorato passivo leso dal D.P.C.M. contestato». Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'interno, il Ministero per i Rapporti con le Regioni, la, Prefettura di Bari (dalla memoria difensiva depositata il 26.11.14) «rigettare integralmente l'appello e confermare l'ordinanza impugnata, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio». Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello e della sospensiva. Svolgimento del processo A. - Con sentenza del 13 febbraio 2014, non passata in giudicato, il GUP del Tribunale di Brindisi riteneva il consigliere regionale avv. Fabiano Amati responsabile dei reati di falso ed abuso di ufficio e lo condannava alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed a quella accessoria dell'interdizione dai PP.UU. per la durata di anni cinque, con i benefici di legge. Con decreto del 23 aprile 2014 il Presidente del Consiglio dei Ministri disponeva la sua sospensione dalla carico ai sensi degli artt. 7 ed 8 del decreto legislativo 31.12.2012 n. 235, noto come legge Severino. Con ricorso depositato il 29 maggio 2014, l'avv. Amati impugnava dinanzi al Tribunale di Bari, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, 11 decreto suddetto, lamentandone l'ingiustizia e deducendo, sul presupposto della natura sanzionatoria della sospensione, l'illegittimita' costituzionale delle norme su citate: 1) sia perche' dettate in violazione dei commi 63 e 64 lettera m) dell'art. 1 della legge di delega (n, 190/2012), che aveva disposto la regolamentazione della sospensione solo in relazione ed a seguito di una condanna penale passata in giudicato per i reati speCificamente indicati - nel caso di specie per il delitto di abuso d'ufficio-;

2) sia perche' collidenti con gli arti. 3, 51, 76 e 77 comma 1° della Costituzione, sotto un duplice profilo, atteso che in evidente ed irragionevole disparita' di trattamento, a- in violazione della delega non era stata disciplinata anche per le cariche nazionali alcuna ipotesi di sospensione per il caso di sentenze di condanna non definitive;

b- a differenza di quanto dispone l'art. 3 del decreto legislativo 235/2012, quando prevede l'incandidabilita' sopravvenuta dei Parlamentari nazionali ed europei e dei detentori di incarichi di governo nazionali, solo per il caso di condanna con sentenza definitiva, a pena detentiva superiore ai due anni, l'art. 8 decreto legislativo n. 235/2012 dispone per gli eletti a cariche regionali o locali il trattamento deteriore che non contempla (per il delitto di abuso d'ufficio, come nel caso di specie) soglia di pena alcuna, di modo che basta la condanna, a prescindere dall'entita' della pena irrogata, ad imporre di diritto la sospensione dalla carica. 3) sia perche' violatrici del secondo comma dell'art. 25 e del primo comma dell'art. 117 della Costituzione, nonche' dell'art. 7 della CEDU (norme che...

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