n. 276 SENTENZA 1 - 12 dicembre 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 147, comma 5 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso dal Tribunale di Bari nel procedimento vertente tra la curatela del Fallimento Italian Style Allestiment srl e Usai Giuseppe ed altri, con ordinanza del 20 novembre 2013 iscritta al n. 66 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 novembre 2014 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano. Ritenuto in fatto 1.- Il Tribunale di Bari, con ordinanza in data 20 novembre 2011, iscritta al n. 66 del registro ordinanze del 2014, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 147, comma 5, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) nella parte in cui non consente l'estensione del fallimento originariamente dichiarato nei confronti di una societa' di capitali ad una societa' di fatto costituita tra la societa' originariamente fallita e altri soci di fatto. Premette in fatto di essere chiamato a decidere sul ricorso proposto dalla curatela del Fallimento Italian Style Allestiment srl (di seguito ISA srl), con il quale, previo accertamento «dell'esistenza e/o apparenza di una societa' di fatto tra la societa' fallita e Usai Giuseppe, Usai Luigi, Usai Antonello e Usai Service srl auto e case sicure» (di seguito Usai service srl), si chiede che sia dichiarato, ai sensi dell'art. 147, comma 5 della legge fallimentare, in estensione del fallimento della ISA srl, il fallimento della predetta societa' di fatto e dei suoi soci in quanto illimitatamente responsabili. Nel ricorso si richiede, in via subordinata, la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 147, comma 1 della legge fallimentare, della societa' di fatto e dei suoi soci illimitatamente responsabili, fermo restando il fallimento della ISA srl. Il giudice a quo riferisce che il curatore ricorrente aveva individuato diversi elementi indicativi della esistenza di una societa' di fatto tra la societa' fallita e Usai Giuseppe, Usai Luigi, Usai Antonello e la Usai service srl, vale a dire una compagine sociale di fatto attraverso la quale veniva effettivamente svolta l'attivita' imprenditoriale. In particolare, il curatore aveva indicato quali indici rivelatori l'utilizzo, da parte della fallita e della Usai Service srl della medesima sede legale;

la circostanza che il socio unico e legale rappresentante della Usai Service srl era stato socio fino al 2012 della fallita;

il fatto che la Usai Service srl e la societa' fallita svolgevano la medesima attivita' nonche' che tutti i beni di proprieta' di quest'ultima erano utilizzati senza alcun titolo scritto e senza pagamento di alcun corrispettivo dalla Usai Service srl;

l'utilizzo da parte di entrambe le societa' della medesima modulistica;

l'identita' dei dipendenti;

infine, la commistione di patrimoni e beni tra le societa' e i soci. Cio' posto, il rimettente osserva come la disposizione censurata impedisca di accogliere il ricorso. L'art. 147, comma 5 della legge fallimentare, infatti, stabilisce che «qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa e' riferibile ad una societa' di cui il fallito e' socio illimitatamente responsabile» il fallimento si estende anche alla societa'. Il tenore letterale della disposizione...

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