n. 275 ORDINANZA 2 - 22 dicembre 2015 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), e dell'art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile, promosso dalla Tribunale ordinario di Sondrio nel procedimento vertente tra B.M. e l'IPERAL spa, con ordinanza del 23 gennaio 2015, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 2015 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto che, nel corso di un giudizio di impugnazione del licenziamento per giusta causa di un lavoratore dipendente, il Tribunale ordinario di Sondrio, in funzione di giudice del lavoro - adito, si sensi dell'art. 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), in sede di opposizione avverso il provvedimento di rigetto del ricorso del lavoratore, adottato da esso giudice, medesima persona fisica, nella pregressa fase sommaria di cui al comma 49 dello stesso art. 1 della legge n. 92 del 2012 - ha ritenuto rilevante (per essere stata respinta dal Presidente del Tribunale una sua domanda di astensione) e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 111, secondo comma, della Costituzione - ed ha percio' sollevato con l'ordinanza in epigrafe - questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012, «nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' del medesimo Giudice persona fisica a trattare sia la fase sommaria che quella di opposizione a cognizione piena» e dell'art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile, «nella parte in cui non prevede l'astensione obbligatoria del Giudice che ha trattato la fase sommaria del predetto giudizio rispetto alla trattazione della successiva fase di opposizione a cognizione piena»;

che, secondo il rimettente - stante l'identita' delle valutazioni da compiersi nelle riferite due fasi, sommaria e di opposizione, del nuovo rito in materia di licenziamento (la seconda avente, a suo avviso, sostanziale carattere impugnatorio della prima) - la previsione, ascrivibile alla normativa denunciata, che in entrambe dette fasi a...

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