n. 274 ORDINANZA 18 novembre - 22 dicembre 2015 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 774, 775 e 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), promosso dalla Corte di cassazione, sezione lavoro, nel procedimento vertente tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e T.M.T. con ordinanza del 20 febbraio 2014, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visti l'atto di costituzione dell'INAIL, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 18 novembre 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra. Ritenuto che la Corte di cassazione, sezione lavoro, con ordinanza del 20 febbraio 2014, iscritta al n. 99 del registro ordinanze 2014, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 774, 775 e 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), per violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848;

che i giudici di legittimita' espongono di dover decidere il ricorso, proposto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) contro la sentenza della Corte d'appello di Roma, che ha confermato la decisione di prime cure, accogliendo la richiesta di T.M.T. di beneficiare - con riguardo alla pensione di reversibilita' - dell'intera indennita' integrativa speciale sulla pensione di reversibilita', cosi' come disciplinata dall'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza);

che il Tribunale e la Corte d'appello hanno accolto la domanda della ricorrente, sulla base dell'interpretazione che la giurisprudenza contabile (Corte dei conti, sezioni riunite, sentenza 17 aprile 2002, n. 8) ha prospettato dell'art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): tale norma sanciva l'applicazione del vecchio regime di calcolo dell'indennita' integrativa...

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