n. 273 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 luglio 2016 -

CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione delle persone, dei minori e della famiglia La Corte riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Bianca La Monica, Presidente rel.;

dott.ssa Patrizia Lo Cascio, consigliere;

dott.ssa Daniela Troiani, consigliere;

ha pronunciato la seguente ordinanza decidendo sull'appello proposto da A. L. C., rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Maria Zanasi e dall'avv. Maria Elisa D'Amico, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Zanasi, in Milano, via Bellini;

Contro avv. Grazia Ofelia Cesaro, in qualita' di curatore speciale del minore L. F. Z. in proprio, con studio in Milano, Piazza Grandi, 3, e con l'intervento del procuratore generale, in persona della dott.ssa Maria Antonietta Pezza, che ha chiesto la conferma della sentenza appellata. Conclusioni dell'appellante e dell'appellato, come da fogli di seguito allegati. Tanto premesso, A. L. C., come sopra rappresentata, difesa e domiciliata. Conclusioni Piaccia all'ecc.ma Corte d'appello di Milano, contrariis reiectis e previa valutazione del caso e di legge: 1) riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano, sezione IX civile pubblicata il 14 gennaio 2014, n. 396, anche attraverso l'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 16 della legge n. 218 del 1995;

2) in subordine, qualora questa ecc.ma Corte non ritenesse di poter pervenire a tale interpretazione, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, sollevare questione di legittimita' costituzionale sull'art. 12, comma 6 legge n. 40 del 2004, nella parte in cui pone il divieto assoluto di effettuare la maternita' surrogata, in relazione agli articoli 2, 3, 13, 29, 31, 32 e 117, primo comma, Cost.;

3) in estremo subordine, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, sollevare questione di legittimita' costituzionale sull'art. 12, comma 6, legge n. 40 del 2004, nella parte in cui non consente di procedere alla trascrizione in Italia di atti di nascita di minori nati a seguito dell'applicazione di tecniche di maternita' surrogata formati in modo legittimo in Paesi che consentono una simile tecnica, in relazione agli articoli 2, 3, 13, 29, 31, 32 e 117, primo comma, Cost. Con il favore delle spese e delle competenze anche di questo grado di giudizio, oltre accessori come per legge. Si producono: fascicolo degli atti e documenti di prime cure;

copia autentica della sentenza n. 396/2014. Si dichiara che il procedimento e' esente ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 15 e successive modificazioni. Con la massima osservanza. Milano, 7 luglio 2014 Avv. Francesca Maria Zanasi - Prof. avv. Maria Elisa D'Amico Procura alle liti La sottoscritta A. L. C., nata a Milano il ... , cod. fisc. ... „

residente in Milano, delega a rappresentarla e a difenderla in ogni fase, stato e grado del giudizio anche in sede esecutiva e nelle cause di opposizione con ogni e piu' ampia facolta' di legge;

ivi compresa quella di nominare procuratori anche quali sostituti processuali, chiamare terzi in giudizio e proporre contro di essi domande dirette e di garanzia, proporre atti di intervento, rilasciare quietanza, conciliare e/o transigere, rinunciare ed accettare rinunce agli atti, congiuntamente e disgiuntamente tra l'oro, l'avv. Francesca Maria Zanasi del Foro di Milano, e il prof. avv. Maria Elisa D'Amico del Foro di Milano. Elegge domicilio presso e nello studio dell'avv. Zanasi in Milano, via Vincenzo Bellini n. 10, con dichiarazione di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata. Tutto quanto innanzi premesso, lo scrivente curatore speciale, ut supra rappresentato e difeso, chiede che l'on. le Corte d'appello voglia: In via principale: 1) Respingere tutte le domande proposte da controparte in quanto infondate in fatto e in diritto;

2) Confermare nella sua interezza l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano emessa in data 26 settembre 2014, depositata il successivo 11 novembre 2014;

3) Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. In via subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta ecc.ma Corte d'appello intendesse accogliere la domanda di riforma della sentenza di primo grado avanzata dall'appellante, accertata e dichiarata la rilevanza e la non manifesta infondatezza, previamente sollevare questione di legittimita' costituzionale sull'art. 12, comma, 6 legge n. 40 del 2004, nella parte in cui pone il divieto assoluto di effettuare la maternita' surrogata, in relazione agli articoli 2, 3, 13, 29, 31, 32 e 117, primo comma, Cost. In via istruttoria: Con ogni piu' ampia riserva. Contributo unificato: Ai sensi dell'art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, si dichiara che la presente causa e' esente dal contributo unificato. Si producono: 1) copia del ricorso in appello notificato l'8 luglio 2014;

2) fascicolo di parte di primo grado;

3) richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. A) Decreto di nomina del curatore speciale. Con osservanza. Milano, 26 gennaio 2015 Avv. Grazia Ofelia Cesaro Ragioni di fatto e diritto della decisione 1. A seguito della nascita a Mumbai (India) in data 2 gennaio 2012 di F. L. Z., riconosciuto come figlio naturale di M. G. Z. e di A. C., e della sospensione da parte dell'Ufficio dello stato civile di Milano del procedimento relativo alla richiesta di trascrizione del certificato di nascita formato all'estero, veniva effettuata segnalazione alla Procura della Repubblica sul rilievo che potesse ricorrere un'ipotesi di maternita' surrogata e venivano svolte indagini da parte della Procura presso il Tribunale per i minorenni, nel corso delle quali lo Z. e la C. ammettevano il ricorso in India alla pratica della surrogazione, con ovulo di donatrice anonima. Su iniziativa del pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni si apriva procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilita' del minore. Nella pendenza di tale procedimento, veniva accolta la richiesta di trascrizione del certificato di nascita, riproposta dai genitori del bambino, cosi' risultando il piccolo L. F. Z. figlio di M. G. Z. e di A. C. Con decreto 4/22 maggio 2012, il Tribunale per i minorenni di Milano, su richiesta del pubblico ministero, considerato che dagli atti era emerso che il bambino non era stato partorito da A. C., autorizzava ai sensi dell'art. 264, comma 2, codice civile l'impugnazione del riconoscimento, nominando a tal fine curatore speciale del minore l'avv. Grazia Cesaro. Il procedimento per la dichiarazione dell'adottabilita' esitava nel provvedimento 6-14 settembre 2012 col quale il TM dichiarava non luogo a provvedere, avendo peraltro i genitori del piccolo L. contratto matrimonio il 23 luglio 2012 ed essendo risultata certa, in base all'eseguito test sul DNA, la paternita' biologica di M. Z. 2. Il nominato curatore chiamava quindi in giudizio la C. chiedendo all'adito Tribunale di Milano di dichiarare l'inefficacia del riconoscimento di figlio naturale da lei effettuato nei confronti del minore e di ordinare al competente ufficiale di stato civile di provvedere alle conseguenti annotazioni. Si costituiva la C. la quale dava atto che il piccolo L. era nato a seguito di pratica di maternita' surrogata effettuata secondo la legge indiana ed aveva un «patrimonio genetico indiano al 50%, in quanto era indiana la donatrice del gamete femminile (per scelta volontaria e consapevole della coppia)». Detto delle personali condizioni di salute (patologia tumorale e sottoposizione a chemioterapia) preclusive alla produzione di propri ovociti e alla gestazione, richiamato il criterio guida dell'interesse del minore cui aveva fatto riferimento la giurisprudenza di merito che aveva consentito la trascrizione in Italia di atti di nascita formati all'estero a seguito di ricorso alla surrogazione, sottolineato di aver gia' intrapreso un percorso volto ad affrontare la problematica delle origini del bambino al fine della opportune comunicazioni al figlio, concludeva chiedendo al Tribunale di decidere secondo giustizia, valutando quanto esposto in diritto. 3. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 396/2014 accoglieva la domanda del curatore e dichiarava che L. F. Z . non e' figlio di A. M. C. disponendo a cura dell'ufficiale di stato civile le conseguenti annotazioni di legge. Il Tribunale, premessa la propria giurisdizione e premesso che lo status filiationis del minore, cittadino italiano in quanto figlio naturale del padre M. , doveva essere regolato dalla legge italiana, perveniva a tale decisione, sulla base dei seguenti rilievi in diritto, nel seguente ordine logico prospettati: l'art. 269, comma 3, codice civile connette la maternita' esclusivamente al parto;

la filiazione ex matre non puo' dedursi dall'allegato contratto per la fecondazione eterologa con maternita' surrogata, essendo esso privo di validita' nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 16 della legge n. 218/1995 per contrarieta' della legge straniera all'ordine pubblico e dovendo applicarsi alla fattispecie la regola dell'art. 33 legge n. 218/95;

pur accogliendo un concetto di maggior flessibilita' dell'ordine pubblico interno, come proposto dalla difesa della convenuta, nella fattispecie «...l'applicazione della vigente normativa italiana - che in caso di diversa soluzione verrebbe sostanzialmente aggirata con sostanziale abrogazione dell'art. 269, comma 3, codice civile - esclude il ricorso alla tecnica procreativa attuata». 4. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto appello la C. che: 4.1 in via principale, ha chiesto la riforma della decisione, anche attraverso l'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 16 della legge n. 218/1995. A sostegno di tale richiesta la difesa appellante ha, per un verso, sottolineato, la non coincidenza dell'ordine pubblico, da quella disposizione richiamato, con l'ordine pubblico interno, dovendo invece aversi...

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