n. 270 SENTENZA 9 novembre - 15 dicembre 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito dell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica», promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorso notificato il 3-10 agosto 2015, depositato in cancelleria il 10 agosto 2015 ed iscritto al n. 9 del registro conflitti tra enti 2015. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi gli avvocati Stephan Beikircher e Michele Costa per la Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 10 agosto 2015, depositato nella cancelleria di questa Corte nella medesima data, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione all'ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015, recante «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 144, serie generale, del 24 giugno 2015. 2.- La ricorrente premette di avere competenza esclusiva, ai sensi dell'art. 8, primo comma, numero 21), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol), nelle materie «agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine e bonifica». Anche la tutela della salute rientra nella competenza concorrente della Provincia poiche' l'art. 117 della Costituzione non riserva allo Stato la competenza esclusiva in detta materia, ma la annovera tra le materie di competenza concorrente delle Regioni ordinarie. Trova, quindi, applicazione l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). L'art. 9, primo comma, numero 10), dello statuto di autonomia, inoltre, attribuisce alla Provincia autonoma di Bolzano la competenza concorrente nella materia «igiene e sanita'», e in forza dell'art. 16, alla stessa spetta anche la competenza amministrativa in tale materia. 3.- La Provincia autonoma ricorda di aver gia' esercitato le proprie competenze nelle suddette materie, adottando numerose leggi. In particolare, sono richiamate la legge provinciale 19 maggio 2015, n. 5 (Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie e istituzione di una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria), con la quale veniva istituita una rete epidemiologica veterinaria con l'obiettivo di assicurare la sorveglianza nei confronti delle malattie degli animali e delle zoonosi;

la legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 3 (Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari), che all'art. 4 disciplina le attribuzioni del servizio provinciale veterinario, e all'art. 5 attribuisce al Presidente della Provincia la facolta' di adottare i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di polizia veterinaria che interessino il territorio di due o piu' comuni o l'intero territorio provinciale;

e la legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9 (Istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura), che ha istituito l'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento. 4.- Aggiunge la ricorrente che in esecuzione delle suddette disposizioni legislative provinciali, ha emanato, tramite il decreto del direttore del servizio veterinario provinciale 19 agosto 2009, n. 31.12/464892: disposizioni sanitarie per la movimentazione di animali vivi da reddito nella Provincia autonoma di Bolzano;

e che, con decreto 29 maggio 2008, n. 31.12/295281 della stessa autorita', aveva emanato nuove disposizioni in materia di identificazione degli animali, prescrivendo una serie di misure per l'identificazione dei capi ovi-caprini. Rileva, poi, che per quanto concerne i bovini la disciplina si rinviene nel regolamento (CE) 17 luglio 2000, n. 1760/2000 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento CE n. 820/97 del Consiglio), che prevedeva, prima delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) 15 maggio 2014, n. 653/2014 (Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio che modifica il regolamento CE n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine), l'applicazione del marchio auricolare convenzionale apposto su ciascun orecchio degli stessi. Sottolinea, infine, che il regolamento (UE) n. 653/2014 mira ad introdurre gradualmente modalita' di identificazione elettronica, prevedendo che dal 18 luglio 2019 gli Stati dovranno garantire che l'identificazione ufficiale dei bovini possa avvenire anche sulla base di identificatore elettronico. 5.- La Provincia autonoma pone in evidenza che l'ordinanza ministeriale in esame prevede, tra l'altro: - l'obbligo generalizzato di identificazione elettronica per gli animali;

- la disciplina generalizzata della movimentazione per monticazione;

- le attribuzioni di competenze ai direttori generali delle Aziende sanitarie locali. La Provincia autonoma rileva che la Commissione europea, con diverse decisioni ha dichiarato il territorio della Provincia autonoma di Bolzano ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, da brucellosi bovina, da tubercolosi bovina, da rinotracheite bovina infettiva e da brucellosi ovina e caprina, e ritiene lesive delle proprie competenze le previsioni di cui: - all'art. 2, rubricato "Obiettivi delle aziende sanitarie locali";

- all'art. 3, rubricato "Identificazione degli animali e registrazione delle attivita'";

- all'art. 6, rubricato "Misure sanitarie per le stalle di sosta presenti sul territorio nazionale";

- all'art. 9, rubricato "Provvedimenti per gli allevamenti destinati a transumanza, monticazione e pascolo vagante, semibrado e brado permanente": - all'art. 12, rubricato "Verifiche". 6.- La Provincia autonoma articola il ricorso per conflitto di attribuzione in tre censure. 7.- Con la prima censura la Provincia autonoma di Bolzano deduce la violazione delle competenze provinciali di cui agli artt. 8, primo comma, numero 21), 9, primo comma, numero 10), e 16 dello statuto di autonomia e relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprieta' colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanita'), e al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto...

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