n. 270 SENTENZA 5 - 14 dicembre 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e degli artt. 1, commi da 633 a 636, e 2 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), promossi dalla Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 31 gennaio 2017, depositato in cancelleria il 9 febbraio 2017 e iscritto al n. 10 del registro ricorsi 2017, e dalla Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 31 gennaio-6 febbraio 2017, depositato in cancelleria il 10 febbraio 2017 e iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2017. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 dicembre 2017 il Giudice relatore Nicolo' Zanon;

uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento, l'avvocato Renate von Guggenberg per la Provincia autonoma di Bolzano e l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 31 gennaio 2017 e depositato il 9 febbraio 2017 (r.r. n. 10 del 2017), ha impugnato l'art. 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e gli artt. 1, commi da 633 a 636, e 2 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), per violazione: degli artt. 75, 75-bis, 79, 80, 81 (recte: 82), 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

degli artt. 5 e 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale);

del principio di leale collaborazione, in relazione all'art. 120, secondo comma, della Costituzione, anche in considerazione dell'accordo tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica del 15 ottobre 2014. 1.1.- La ricorrente espone che l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 193 del 2016, come convertito, riapre i termini per la procedura di collaborazione volontaria in materia fiscale, regolata dagli artt. da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, a loro volta introdotti dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio). In particolare, la riapertura della procedura e' operata con l'inserimento, sempre nel testo del d.l. n. 167 del 1990, come convertito, dell'art. 5-octies, il quale contestualmente specifica ulteriori modalita' e condizioni della nuova fase della volontaria collaborazione. Nell'illustrare il complessivo contenuto della normativa sulla volontaria collaborazione, la ricorrente precisa che non intende censurare «in se' e per se' questa disciplina articolata ed organica, che agevola l'attivita' di accertamento e di riscossione di imposte e delle connesse sanzioni incentivando la collaborazione dei contribuenti responsabili di violazioni dichiarative». Invece, essa lamenta «solo il fatto che tale disciplina non preveda - ed anzi, come si dira', sulla base di ulteriori dati normativi (e segnatamente di quanto si ricava dall'art. 1, commi 633-636, e 2 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) sembri addirittura escludere - che il ricavato delle quote del gettito percette nei territori provinciali sia ripartito tra lo Stato e le Province autonome in applicazione dei criteri stabiliti dallo Statuto di autonomia per il riparto delle entrate tributarie». Tali criteri, evidenzia ancora la ricorrente, assegnano alla Provincia autonoma di Trento gli otto decimi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) riscossa sul territorio provinciale e i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici (art. 75, lettere e e g, dello statuto speciale), con la precisazione che nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla Regione e alle Province autonome sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative, a uffici situati fuori del territorio della Regione e delle rispettive Province (art. 75-bis, comma 1, dello statuto speciale). I medesimi criteri assegnano alla Provincia autonoma anche le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali, con riguardo a quelli del territorio provinciale (art. 80, comma 3, dello statuto speciale). 1.1.1.- Secondo la ricorrente, la destinazione delle somme dovute dai contribuenti della Provincia autonoma di Trento a titolo di imposta, e recuperate a seguito di procedure di collaborazione volontaria, dovrebbe pacificamente essere quella prevista dallo statuto di autonomia. La Provincia autonoma di Trento, infatti, ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 66 del 2016, e' gia' intervenuta sulla procedura di collaborazione volontaria prevista dagli artt. da 5-quater a 5-septies del d.l. n. 167 del 1990, come convertito e poi modificato dalla legge n. 186 del 2014. Con tale sentenza, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale, nella parte in cui si applicava alla Regione autonoma Valle d'Aosta (allora ricorrente), dell'art. 1, comma 7, della legge n. 186 del 2014, che attribuisce allo Stato il gettito di quella operazione, per contrasto con le norme sull'ordinamento finanziario della Valle d'Aosta, che invece assegnano integralmente alla stessa Regione autonoma il gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES), delle relative imposte sostitutive, dell'IVA, nonche', per i nove decimi, quello di tutte le altre entrate tributarie erariali, comunque denominate, percette nel territorio regionale. Con riferimento alle norme qui impugnate, la ricorrente riconosce che esse non contengono una analoga disposizione di riserva espressa allo Stato del gettito recuperato. Tuttavia, sostiene che tale riserva possa essere implicitamente riconosciuta operante, in base a numerosi indici interpretativi. Per tale ragione, la Provincia autonoma di Trento impugna l'art. 7 del d.l. n. 193 del 2016, come convertito, e gli artt. 1, commi da 633 a 636, e 2 della legge n. 232 del 2016, «ove interpretati nel senso di escludere, ovvero nella parte in cui escludono, che il gettito della collaborazione volontaria disciplinata dallo stesso art. 7 del decreto-legge n. 193 del 2016 sia ripartito tra lo Stato e le Province autonome in applicazione dei criteri statutari, disponendone invece l'acquisizione al bilancio dello Stato». 1.1.2.- La ricorrente rileva che l'art. 1, comma 7, della legge n. 186 del 2014 (che tale riserva in favore dello Stato prevede) continua a fare specifico riferimento «alle entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli artt. da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167», e non si riferisce, dunque, alle entrate derivanti dal comma 5-octies, introdotto dal d.l. n. 193 del 2016, come convertito. Aggiunge, poi, che l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 193 del 2016, come convertito, stabilisce che alle istanze presentate in esecuzione dell'art. 5-octies si applicano gli artt. da 5-quater a 5-septies del d.l. n. 167 del 1990, come convertito e poi modificato dalla legge n. 186 del 2014, nonche' l'art. 1, commi da 2 a 5, di quest'ultima legge, senza richiamare, dunque, il successivo comma 7, cioe' la disposizione che assegna integralmente allo Stato i proventi dell'operazione. Tuttavia, a giudizio della ricorrente, «[c]io' che non e' stabilito da norma espressa sembra tuttavia implicato dalle disposizioni che quantificano il gettito per lo Stato». In particolare, l'art. 1, comma 633, della legge n. 232 del 2016, entrato in vigore successivamente, stabilisce che «[l]e maggiori entrate per l'anno 2017 derivanti dall'art. 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, sono quantificate nell'importo di 1.600 milioni di euro», e i commi da 634 a 636 della stessa legge n. 232 del 2016 prevedono le misure da attuare qualora il monitoraggio delle istanze presentate evidenzi che il gettito atteso dai conseguenti versamenti non consenta di raggiungere l'importo atteso, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed il rispetto del pareggio di bilancio. Da queste norme la ricorrente desume che tale stima riguarda entrate del bilancio dello Stato, come sarebbe confermato dal successivo art. 2 della medesima legge n. 232 del 2016, che, nell'approvare lo stato di previsione dell'entrata, stabilisce che «[l]'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2017, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtu' di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1)». Ulteriore conferma si trarrebbe dalla...

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