n. 270 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 settembre 2016 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE Ufficio del Giudice per le indagini preliminari Il Giudice, dott. Stefano Sernia decidendo sulla richiesta di concessione degli arresti domiciliari, avanzata in data 15 settembre 2016, nell'interesse di M. M. Visto il parere contrario del P.M., ha emesso la seguente ordinanza. Il M. e' stato condannato, con sentenza emessa da questo GUP in data 23 giugno 2016 in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni 14 di reclusione, essendo stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi O), P), Q) (relativi alla direzione di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, e reati fine), esclusa l'aggravante di cui all'art. 74, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, dopo essere stato prosciolto in udienza preliminare dal delitto di cui all'art. 416-bis del codice di procedura penale. L'istanza e' avanzata ai sensi dell'art. 275, comma 4 del codice di procedura penale, sul presupposto che la convivente del M. non sia in grado di prendersi cura dei loro comuni figli, a causa degli impegni di lavoro;

si rappresenta altresi' come, essendo stato il M. trasferito presso la casa circondariale di Melfi, le possibilita' di colloqui e contatti tra l'imputato ed i congiunti risultino gravemente compromessi, non avendo la moglie la disponibilita' di un mezzo di trasporto ne' i mezzi economici per affrontare la trasferta, sua e dei figli, a Melfi per permettere loro di vedere il padre. Come conseguenza di cio', come da relazione/certificazione medica che si allega, la situazione psicologica della figlia M. Y., di circa, quattro anni di eta', di cui gia' si era rilevata la compromissione (per tale ragione essendosi giunti ad autorizzare, ex art. 37, comma 9, regolamento ordinamento penitenziario, l'ampliamento in maniera significativa del numero dei colloqui mensili di cui l'imputato poteva godere con i suoi congiunti ed in primis con la figlia) risulta essersi ulteriormente e gravemente compromessa, con manifestazioni di grave perdita di serenita', somatizzazioni del disturbo derivantele dall'impossibilita' di poter vedere il padre madre, ed accenni di atti autolesionistici, tanto piu' che di tale situazione ella accusa la madre (anch'essa peraltro detenuta, sia pure agli arresti domiciliari, per la commissione di delitti connessi a quelli per cui il M. e' stato condannato). Va osservato che l'incapacita' del coniuge, non detenuto, ad accudire la prole, che rileva ai fini dell'operativita' del divieto di cui all'art. 275, comma 4 del codice di procedura penale, deve essere «assoluta», atteso che la norma espressamente subordina il divieto ad una situazione di «assoluta impossibilita'». Poiche' la moglie del B., pur essendo agli arresti domiciliari, e' autorizzata ad allontanarsi dalla propria abitazione per prestare attivita' lavorativa presso un'azienda di famiglia di proprieta' dei di lei genitori, appare logicamente da escludersi sul piano razionale e probabilistico che essi possano essere cosi' insensibili alle ragioni dei nipotini e della figlia da non consentirle di tenerli con se', o di organizzare l'orario di lavoro in termini tali da consentirle di seguirli. Come detto, con l'istanza si rappresenta anche come lo stato di detenzione del M., per di piu' trasferito in un carcere ben lontano dal luogo di residenza della sua famiglia (non avendo la moglie neanche la disponibilita' di un'autovettura), ponga seri ostacoli all'esercizio del diritto di visita, con la conseguenza che i figli minorenni dell'imputato ne stanno traendo un forte senso di disagio che, quanto alla figlia minore, avrebbe dato luogo a veri e propri disturbi psichici con segnali di aggressivita' anche autolesionistica. Tuttavia, il problema legato alle conseguenze sullo stato di salute dei figli minori, derivante dallo stato di detenzione del genitore, non trova disciplina alcuna nel codice di rito, che e' attento alle eventuali ripercussioni negative della detenzione sullo stato di salute del detenuto (cfr. art. 275, comma 4-bis del codice di procedura penale), ma ignora completamente la rilevanza da riconoscersi alle ripercussioni che tale condizione di detenzione possa avere sui suoi famigliari, anche nel caso in cui questi siano minori di eta'. A parere di questo giudicante, tale assoluta insensibilita' della normativa nazionale alla suddetta questione pone un problema di compatibilita' con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176. Ed invero, va osservato che l'art. 3 di detta Convenzione prevede che: «1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorita' amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. 2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilita' legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati. 3. Gli Stati parti vigilano affinche' il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilita' dei...

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