n. 270 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 giugno 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza Ter) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 14748 del 2014, proposto da D'Orsogna Real Estate S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Monti Parioli n. 48, presso lo studio dell'avv. Francesco Saverio Marini che, unitamente all'avv. Andrea Sticchi Damiani, la rappresenta e difende nel presente giudizio contro: Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la sede dell'Avvocatura generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore - non costituito in giudizio;

Gestore dei servizi energetici - G.S.E. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 47, presso lo studio dell'avv. Giorgio Fraccastoro che, unitamente agli avvocati Maria Antonietta Fadel ed Antonio Pugliese, lo rappresentano e difendono nel presente giudizio. Per l'annullamento dei seguenti atti: 1) decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 ottobre 2014 con cui sono stati individuati i criteri e le percentuali di rimodulazione degli incentivi;

2) «Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 116/2014» pubblicate dal G.S.E. sul proprio sito Internet in data 3 novembre 2014. Per l'accertamento: a) del diritto di non esercitare alcuna delle tre opzioni di rimodulazione dell'incentivo per la produzione di energia elettrica fotovoltaica, previste dall'art. 26, comma terzo, lettere a), b) e c), decreto-legge n. 91/2014;

  1. del conseguente diritto di conservare le condizioni contrattuali stabilite nelle convenzioni stipulate con il G.S.E. per il riconoscimento delle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici;

  2. dell'insussistenza del potere del G.S.E. di applicare l'opzione prevista dall'art. 26, comma terzo, lettera c), decreto-legge n. 91/2014 nel caso di mancato esercizio, entro il 30 novembre 2014, delle opzioni di scelta previste dal citato art. 26. Per la condanna delle parti resistenti al risarcimento dei danni;

    Visti il ricorso e i relativi allegati;

    Viste le memorie difensive;

    Visti tutti gli atti della causa;

    Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;

    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2015 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    F a t t o La societa' ricorrente e' titolare di due impianti solari fotovoltaici con potenza superiore a 200 kW che fruiscono delle tariffe incentivanti riconosciute in base agli articoli 7, decreto legislativo n. 387/2003 e 25, decreto legislativo n. 28/2011 ed oggetto di convenzioni stipulate con il G.S.E. Con ricorso, spedito per la notifica a mezzo posta il 12 novembre 2014 e depositato il 27 novembre 2014, la societa' D'Orsogna Real Estate S.r.l. ha chiesto l'annullamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 ottobre 2014, con cui sono stati individuati i criteri e le percentuali di rimodulazione degli incentivi, e delle «Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 116/2014», pubblicate dal G.S.E. sul proprio sito Internet in data 3 novembre 2014, l'accertamento del diritto di non esercitare alcuna delle tre opzioni di rimodulazione dell'incentivo per la produzione di energia elettrica fotovoltaica, previste dall'art. 26, comma terzo, lettere a), b) e c), decreto-legge n. 91/2014, del conseguente diritto di conservare le condizioni contrattuali stabilite nelle convenzioni stipulate con il G.S.E. per il riconoscimento delle tariffe incentivanti e dell'insussistenza del potere del G.S.E. di applicare l'opzione prevista dall'art. 26, comma terzo, lettera c), decreto-legge n. 91/2014 nel caso di mancato esercizio, entro il 30 novembre 2014, delle opzioni di scelta previste dal citato art. 26, e la condanna delle parti resistenti al risarcimento dei danni. A fondamento del gravame la ricorrente deduce l'illegittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 3, decreto-legge n. 91/2014 e la conseguente illegittimita' degli atti impugnati. Il G.S.E., costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 10 dicembre 2014, ha chiesto il rigetto del ricorso. Anche il Ministero dello sviluppo economico, costituitosi con atto depositato il 16 febbraio 2015, ha concluso per la reiezione del gravame. All'udienza pubblica del 19 marzo 2015 il ricorso e' stato trattenuto in decisione. D i r i t t o Il Tribunale ritiene che siano rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 26, comma 3 del decreto-legge n. 91/2014, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014, in relazione agli articoli 3, 11, 41, 77 e 117, comma 1 della Costituzione, nonche' 1, protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e 6, par. 3, Trattato UE. Di seguito vengono esplicitate le ragioni della decisione del Tribunale. 1. Quadro normativo relativo all'incentivazione della produzione elettrica da fonte solare. 1.1. Le direttive europee. La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e' obiettivo rilevante delle politiche energetiche e ambientali europee. Essa trova collocazione nel contesto di favore sancito a livello internazionale dal Protocollo di Kyoto (Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, stipulato a Kyoto l'11 dicembre 1997, di cui e' stata autorizzata la ratifica e disposta l'esecuzione con legge 1° giugno 2002, n. 120;

    cfr. anche art. 11, comma 5, decreto legislativo n. 79/1999 nella versione anteriore alle modificazioni di cui al decreto legislativo n. 28/2011;

    in Europa, il Protocollo e' stato approvato con decisione del Consiglio 2002/358/CE del 25 aprile 2002), il cui art. 2, par. 1, lettera a), obbliga le parti contraenti, «nell'adempiere agli impegni di limitazione quantificata e di riduzione delle emissioni [...], al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile», ad applicare o elaborare «politiche e misure, in conformita' con la sua situazione nazionale, come: [...] iv) Ricerca, promozione, sviluppo e maggiore utilizzazione di forme energetiche rinnovabili [...]». Con la direttiva n. 2001/77/CE (sulla «promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'») il legislatore europeo, riconosciuta «la necessita' di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiche' queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile», potendo «inoltre creare occupazione locale, avere un impatto positivo sulla coesione sociale, contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti e permettere di conseguire piu' rapidamente gli obiettivi di Kyoto» (primo considerando), ha affermato chiaramente che «la promozione dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili e' un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunita' [...]» (secondo considerando) e ha ritenuto pertanto di intervenire attraverso l'assegnazione agli Stati membri di «obiettivi indicativi nazionali di consumo di elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili», con riserva di proporre «obiettivi vincolanti» in ragione dell'eventuale progresso rispetto all'«obiettivo indicativo globale» del 12% del consumo interno lordo di energia nel 2010 (settimo considerando), ferma la possibilita' per ciascuno Stato membro di individuare «il regime piu' rispondente alla sua particolare situazione» per il raggiungimento degli «obiettivi generali dell'intervento» (ventitreesimo considerando). In coerenza con tali premesse, la direttiva ha individuato all'art. 3 i menzionati «obiettivi indicativi nazionali» e all'art. 4 ha conferito agli Stati membri la possibilita' di stabilire specifici «regimi di sostegno», demandando alla Commissione, per un verso, (par. 1) la valutazione della coerenza di questi ultimi con i principi in materia di aiuti di Stato (articoli 87 e 88 Trattato CE, oggi articoli 107 e 108 Trattato UE), «tenendo conto che essi contribuiscono a perseguire gli obiettivi stabiliti negli articoli 6 e 174 del Trattato» (si tratta delle disposizioni sulla tutela dell'ambiente e sulla politica ambientale comunitaria;

    cfr. oggi articoli 11 e 191 Trattato UE), e, per altro verso, (par. 2), la presentazione (entro il 27 ottobre 2005) di una relazione sull'esperienza maturata e di un'eventuale «proposta relativa a un quadro comunitario» per i regimi di sostegno tale da: «a) contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali;

  3. essere compatibile con i principi del mercato interno dell'elettricita';

  4. tener conto delle caratteristiche delle diverse fonti energetiche rinnovabili, nonche' delle diverse tecnologie e delle differenze geografiche;

  5. promuovere efficacemente l'uso delle fonti energetiche rinnovabili, essere semplice e al tempo stesso per quanto possibile efficiente, particolarmente in termini di costi;

  6. prevedere per i regimi nazionali di sostegno periodi di transizione sufficienti di almeno sette anni e mantenere la fiducia degli investitori». La direttiva n. 2009/28/CE («promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE») compie l'annunciato cambio di passo, avendo il legislatore comunitario ritenuto di procedere attraverso l'indicazione agli Stati membri di «obiettivi nazionali obbligatori» per il raggiungimento di una quota pari al 20% di consumo di energia da fonti...

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