n. 27 SENTENZA 23 gennaio - 14 febbraio 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288), e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011)», promossi dalla Commissione tributaria provinciale di Rieti con quattro ordinanze del 17 dicembre 2015, iscritte rispettivamente al n. 60, n. 61, n. 62 e n. 63 del registro ordinanze 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visti gli atti di costituzione di M.C. G. e di Stanleybet Malta ltd, nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 23 gennaio 2018 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi gli avvocati Daniela Agnello, Giuseppe Corasaniti, Roberto A. Jacchia per M.C. G., e gli avvocati Daniela Agnello, Roberto A. Jacchia e Fabio Ferraro per Stanleybet Malta ltd, nonche' l'avvocato dello Stato Gianna Maria De Socio per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con quattro ordinanze di analogo tenore letterale, la Commissione tributaria provinciale di Rieti ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 3 e 4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504 (Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288), e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011)», nella parte in cui, secondo il diritto vivente, prevedono che soggetti passivi dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse siano anche le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione. 2.- Nei quattro giudizi a quibus il giudice rimettente e' investito della decisione in ordine ai ricorsi rispettivamente proposti da M.C. G. (r.o. n. 60 e n. 63 del 2016) e da Stanleybet Malta ltd (r.o. n. 61 e n. 62 del 2016), tutti nei confronti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Stato. Riferisce il rimettente che, sulla base di un contratto di ricevitoria, essi gestiscono centri di raccolta scommesse per conto di Stanley International che, per quanto riguarda l'Italia, ha ceduto il ramo di azienda relativo ai giochi e alle scommesse a Stanleybet Malta ltd. In particolare, le parti ricorrenti raccolgono le scommesse dei singoli scommettitori e le trasmettono al bookmaker Stanley International, che provvede a pagare l'eventuale vincita. Il rimettente precisa che l'organizzazione delle scommesse spetta al bookmaker, mentre la ricevitoria funge da centro di trasmissione dei dati (CTD), necessari alla conclusione del gioco. Il giudice a quo riferisce, inoltre, che - in base all'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010 - l'amministrazione finanziaria pretende il pagamento della imposta sulle scommesse anche dai ricevitori. 2.1.- La prima delle disposizioni censurate, l'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, stabilisce che soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse. Essa e' stata oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, «nel senso che soggetto passivo d'imposta e' chiunque, ancorche' in assenza [...] della concessione rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere. Se l'attivita' e' esercitata per conto terzi, il soggetto per conto del quale l'attivita' e' esercitata e' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni». L'Agenzia delle dogane e dei monopoli assume, pertanto, che i CTD siano gestori di scommesse per conto dei bookmakers, e li considera soggetti passivi di imposta. Viceversa, le parti ricorrenti contestano che le disposizioni in esame si riferiscano alla propria attivita'. Pertanto, al fine di stabilire se essi siano soggetti d'imposta, e' necessario fare applicazione delle disposizioni censurate, la prima, quale formulazione originaria del precetto, e la seconda quale interpretazione autentica dello stesso. Ad avviso del giudice a quo, la questione non sarebbe meramente interpretativa. Preso atto dell'esistenza di un'interpretazione che porta a ritenere le ricevitorie obbligate al pagamento dell'imposta, il rimettente ritiene che tale interpretazione produca una norma incostituzionale, di cui va fatta applicazione ai fini della decisione delle controversie sottoposte al suo esame. Sarebbe esclusa la possibilita' di una interpretazione conforme a Costituzione poiche', ad avviso del rimettente, l'applicabilita' delle disposizioni censurate alle ricevitorie sarebbe stata affermata dalla prevalente giurisprudenza di merito, tale da costituire diritto vivente. Viceversa, il dovere del giudice rimettente di seguire l'interpretazione ritenuta piu' adeguata ai principi costituzionali sussisterebbe solo in assenza di un contrario diritto vivente. 2.2.- Quanto alla non manifesta infondatezza, e' denunciata in primo luogo la violazione del principio di capacita' contributiva di cui all'art. 53, primo comma, Cost. Sulla premessa che l'imposta sulle scommesse e' un'imposta indiretta, che colpisce il consumo di ricchezza del giocatore, il giudice a quo osserva che essa grava sullo scommettitore, anche se e' riscossa dal concessionario e da questi versata all'erario. Il consumo della scommessa da parte dello scommettitore privato e' indice indiretto di capacita' contributiva e su di essa si commisura l'imposta. Come e' tipico delle imposte indirette, l'onere relativo puo' essere trasferito sul consumatore della ricchezza soggetta ad imposizione, ossia sul giocatore. Soltanto se l'imposta potra' effettivamente gravare sul consumatore (o su soggetto capace di trasferire a quest'ultimo l'onere relativo), potra' ritenersi rispettato il criterio della capacita' contributiva. Tuttavia, ad avviso del giudice a quo, la ricevitoria non potrebbe in alcun modo traslare l'imposta sullo scommettitore, in quanto non potrebbe rivalersi su di esso, ne' potrebbe effettuare la ritenuta sulle puntate ricevute o sulle vincite versate. Cio' sarebbe precluso dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111 (Norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311). Ne' sarebbe possibile una traslazione indiretta, attraverso la modifica delle quote di scommessa, in quanto queste, come le percentuali di vincita, sono stabilite dal bookmaker. D'altra parte, il contratto tra il bookmaker ed il ricevitore vieta a quest'ultimo ogni forma di ingerenza nella determinazione della scommessa e delle quote. Ad avviso del rimettente, alla ricevitoria, quale obbligato "principale", sarebbe altresi' preclusa la rivalsa nei confronti del bookmaker, obbligato "dipendente", atteso il divieto desumibile dall'art. 64, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi). In questo modo, sarebbe colpito un soggetto privo sia della capacita' contributiva individuata dal legislatore quale fatto generatore del tributo, sia della possibilita' di traslarne l'onere su chi possiede tale capacita'. 2.3.- E' altresi' denunciata la violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., per l'irragionevole equiparazione, ai fini tributari, del gestore per conto proprio (il bookmaker) rispetto al gestore per conto terzi (il titolare di ricevitoria). Il giudice a quo evidenzia che l'attivita' del bookmaker e' diversa da quella svolta per conto di quest'ultimo dalla ricevitoria. Mentre il bookmaker sceglie gli eventi sui quali i giocatori sono invitati a effettuare scommesse, fissa le relative quote e le loro condizioni contrattuali e stipula in nome proprio i contratti di scommessa, la ricevitoria si limita a fornirgli il supporto logistico, mettendolo in contatto con i giocatori, trasmettendo le volonta' contrattuali ed i flussi di provvista, e, in definitiva, eseguendo le direttive e le istruzioni ricevute dal bookmaker. Viceversa, la stessa ricevitoria non avrebbe alcun ruolo rispetto alle altre fasi della scommessa. Essa non partecipa alla formazione del programma di gioco, ne' alla quotazione delle scommesse;

e' soggetto terzo rispetto al contratto stipulato tra il bookmaker ed il giocatore;

non vanta diritti sulla puntata, ne' risponde delle vincite che essa ha l'obbligo di pagare in esecuzione del mandato conferito dal bookmaker, con la provvista da lui fornita. Il bookmaker e' il mandante della ricevitoria, mentre questa e' mera esecutrice degli incarichi. Inoltre, mentre il primo e' parte del contratto di scommessa, la seconda rimane estranea ad esso, limitandosi a «ricevere le schede di partecipazione e riscuotere le poste da parte dei concorrenti» per conto del primo, come previsto dall'art. 55, primo comma, del d.P.R. 18 aprile 1951, n. 581 (Norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di giuoco). Altrettanto diverse sono le utilita' derivanti dalle rispettive...

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