n. 27 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 marzo 2018 -

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80124030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta' di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it nei confronti di Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a Statuto speciale, in persona del Presidente pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 15, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 44 del 28 dicembre 2017, pubblicata nel BUR n. l del 5 gennaio 2018, recante la «Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020», giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 6 marzo 2018. Con la legge regionale n. 44 del 28 dicembre 2017 indicata in epigrafe, che consta di 11 articoli, la Regione Friuli Venezia Giulia a Statuto speciale ha dettato le disposizioni collegate alla manovra di bilancio per il triennio 2018-2020. E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Friuli Venezia Giulia a Statuto speciale abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare nei seguenti Motivi L'art. 10, comma 15, della legge Regione Friuli Venezia Giulia n. 44 del 28 dicembre 2017 viola gli articoli 51, 97 e 117, comma 2, lettera l), della Costituzione. 1.1. L'art. 10, rubricato «funzione pubblica», prevede che «Fino al 30 giugno 2019, nei Comuni della Regione fino a 3.000 abitanti, le funzioni di cui all'art. 97 del decreto legislativo n. 267/2000 possono essere assicurate da un dipendente di categoria D in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di segretario comunale a livello nazionale». La funzione di segretario comunale e provinciale costituisce una figura infungibile che deve rispondere ai ben determinati requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale. L'art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenente il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e' inserito nel capo II intitolato «Segretari comunali e provinciali», e' richiamato espressamente dalla norma regionale impugnata e disciplina il ruolo e le funzioni del segretario comunale e provinciale, disponendo, al comma l, che «Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo...

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