n. 27 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 marzo 2017 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato - codice fiscale 80224030587, fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta' di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it Nei confronti della Regione Abruzzo, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 5, commi 1 e 2, lettere c), b), d), e), h) ed i);

6, comma 1, lettera a), n. 1, lettera b), n. 1 e n. 3, lettera d), n. 1 e n. 3;

7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f);

10, commi 1 e 2;

14, comma 2, lettere a), b) ed e), della legge regionale Abruzzo n. 42 del 27 dicembre 2015, recante «Istituzione Rete escursionistica alpinistica speleologica torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il soccorso in ambiente montano», pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 28 del 28 dicembre 2016, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 23 febbraio 2016. Con la legge regionale n. 42 del 27 dicembre 2016 indicata in epigrafe, che consta di diciotto articoli, la Regione Abruzzo ha emanato le disposizioni in tema di «Istituzione Rete escursionistica alpinistica speleologica torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il soccorso in ambiente montano». Essa prevede, all'art. 1, comma 3, l'istituzione, l'individuazione e la definizione delle modalita' di gestione di una rete escursionistica in Abruzzo (REASTA), «quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla fruizione ed alla valorizzazione delle aree naturali montane dell'Abruzzo». Tale rete interessa tutto il territorio regionale, compreso quello ricadente nei parchi nazionali e nelle aree protette regionali. La legge regionale n. 42/2016 citata, inoltre, stabilisce che le relative funzioni concernenti la materia in esame attribuite alla stessa regione, ai comuni, al CAI Abruzzo, ai collegi regionali dei maestri di sci, delle guide alpine e delle guide speleologiche, al comitato regionale della Federazione ciclistica e a un Coordinamento tecnico regionale. La predetta normativa, pertanto, e' gravemente lesiva delle funzioni che la legge attribuisce agli enti parco e ai soggetti gestori delle altre aree protette esistenti nel territorio regionale;

e, piu' in generale, si pone in contrasto con le norme della legislazione statale che rientrano nella competenza esclusiva in tema di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione). Va, inoltre, sottolineato come le dedotte illegittimita' della legge Regione Abruzzo n. 42/2016 citata si connotino di particolare gravita'. Nella Regione Abruzzo, infatti, sono presenti tre parchi nazionali, che ricoprono complessivamente piu' di 233 mila ettari, e che si trovano esclusivamente in aree montuose, oltre a tre riserve naturali statali, esterne agli stessi, anch'esse prevalentemente in aree di montagna. Tenendo conto che la superficie dell'intera Regione Abruzzo e' di 1.079.121,72 ettari, dunque, ben il 21,97% del territorio regionale e' interno a un'area protetta nazionale e il territorio non incluso e' costituito perlopiu' dalle aree collinari e planiziari. In base alla giurisprudenza costituzionale ormai consolidata, la «materia delle aree protette» statali e regionali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, contenente la «Legge quadro sulle aree protette», rappresentandone, appunto, la disciplina fondamentale, rientra pienamente nell'«esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione» (sentenze n. 20 del 2010;

n. 315 del 2010, punto 3. del Considerato in diritto;

n. 44 del 2011, punto 4.1. del Considerato in diritto;

e n. 212 del 2014, punto 4. del Considerato in diritto). La richiamata normativa statale, cui la legislazione regionale deve uniformarsi, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, «enunciando la normativa-quadro di settore sulle aree protette, detta i principi fondamentali della materia ai quali la legislazione regionale e' chiamata ad adeguarsi, assumendo, dunque, anche i connotati di normativa interposta» (sentenza n. 212 del 2014, punto 4. del Considerato in diritto). La regione, dunque, puo' esercitare le proprie funzioni legislative anche in tale ambito, ma «senza potervi derogare», potendo, viceversa, «determinare, sempre nell'ambito delle proprie competenze, livelli maggiori di tutela» (sentenze n. 61 del 2009;

n. 193 del 2010, punto 4. del Considerato in diritto;

e n. 44 del 2011 citata). In particolare, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito come «il territorio dei parchi, siano essi nazionali o regionali, ben (possa) essere oggetto di regolamentazione da parte della Regione, in materie riconducibili ai commi terzo e quarto dell'art. 117 della Costituzione, purche' in linea con il nucleo minimo di salvaguardia del patrimonio naturale, da ritenere vincolante per le regioni» (sentenze n. 232 del 2008, punto 5. del Considerato in diritto;

e n. 44 del 2011 citata). Ha precisato, inoltre, che «la disciplina statale delle aree protette, che inerisce alle finalita' essenziali della tutela della natura attraverso la sottoposizione di porzioni di territorio soggette a speciale protezione», risponde a tali finalita' per mezzo di due differenti tipi di strumenti: la regolamentazione sostanziale delle attivita' che possono essere svolte in quelle aree, come le «limitazioni all'esercizio della caccia» (sentenza n. 315 del 2010 e n. 44 del 2011 citate), e la «predisposizione di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attivita' svolte nei parchi, alle esigenze di protezione della flora e della fauna» (sentenza n. 387 del 2008;

e n. 44 del 2011 citata). La legge regionale n. 42/2016 indicata in epigrafe si pone in contrasto con strumenti dell'uno e dell'altro tipo, tra quelli predisposti dalla legislazione statale. E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Abruzzo abbia, pertanto, ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi 1. L'art. 5, commi 1 e 2, lettere b), d), e) ed i), della legge Regione Abruzzo n. 42/2016 citata viola gli articoli 117, comma, 2, lettera s), e comma 6: e 118, commi 1 e 2, della Costituzione in riferimento agli articoli 8, 11 e 12 della legge n. 394/1991 citata. L'art. 5, comma 1, prevede che «1. La Regione Abruzzo, per il tramite della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale ed il supporto del coordinamento tecnico regionale di cui all'art. 8, provvede alla gestione e organizzazione della REASTA con la collaborazione dei comuni, dell'Amministrazione separata dei beni di uso civico (ASBUC), del CAI Abruzzo, del Collegio regionale maestri di sci Abruzzo, del Collegio regionale guide alpine Abruzzo, del Collegio regionale guide speleologiche Abruzzo, della Federazione ciclistica italiana - comitato Abruzzo e degli enti gestori dei parchi nazionali e delle aree protette regionali». Il successivo comma 2 specifica in quali attivita' si sostanzia la «gestione e organizzazione» della REASTA, attribuendo alla regione - per quel che rileva n questa sede - «b) promozione dell'attivita' di validazione in ambito regionale dei nuovi sentieri e percorsi per lo svolgimento delle attivita' escursionistiche, alpinistiche e speleologiche»;

d) approvazione del programma triennale degli interventi straordinari di cui all'art. 10

;

e) promozione della formazione e coordinamento della rete delle strutture ricettive funzionali alle attivita' escursionistiche, alpinistiche, speleologiche e torrentistiche

;

h) «promozione, anche attraverso appositi finanziamenti, della ordinaria gestione e manutenzione della REASTA e attivazione dei controlli sull'esecuzione degli interventi»;

i) predisposizione, all'occorrenza, di programmi di gestione della REASTA, ivi inclusi i progetti afferenti ai percorsi escursionistici a valenza...

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