n. 27 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 ottobre 2018 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Lecce - Sezione Terza ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 390 del 2018, proposto da: Societa' Bar Argento di Argento Francesco &

Co. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avvocati Luigi Nilo e Marco Nilo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luigi Nilo in Taranto, via Nitti, n. 2/A;

contro Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione operativa territoriale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Lecce, Piazza S. Oronzo;

per l'annullamento: del provvedimento prot. n. 47 del 15 marzo 2018 di rigetto dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione n. 500226/TA e di conseguente soppressione del patentino per la vendita dei generi di monopolio, ricevuto via raccomandata A./R. il 28 marzo 2018;

di tutti gli atti presupposti e consequenziali, ivi compresa la relazione finale del responsabile del procedimento protocollo n. 18282 del 14 marzo 2018;

nonche' per il risarcimento del danno. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione operativa territoriale di Taranto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2018 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti l'avvocato M. Nilo e l'Avvocato dello Stato G. Marzo;

Fatto e diritto 1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato in data 11 aprile 2018 e depositato il 13 aprile 2018, la Societa' ricorrente - gia' titolare di patentino per la vendita di generi di monopolio, nell'esercizio bar ubicato in Statte, alla via Bainsizza, n. 69 - ha impugnato, domandandone l'annullamento: 1) il provvedimento n. 47 del 15 marzo 2018, notificatole (con nota raccomandata a.r. prot. n. 20141 del 21 marzo 2018) in data 28 marzo 2018, con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione operativa territoriale di Taranto, in riscontro all'istanza pervenuta in data 27 novembre 2017 per il rinnovo biennale del citato patentino: «Visto che con decreto ministeriale n. 38/13, art. 9, comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze ha specificato che gli interessati al rinnovo del patentino devono presentare, insieme all'istanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i dati e le informazioni di cui all'art. 8, comma 3 dello stesso decreto;

Atteso che il Consiglio di Stato, decidendo in caso analogo, nella sentenza di rigetto di appello n. 2028/15 ha motivato: "il rinnovo non e' altro, in relazione alla durata biennale del titolo, che un rinnovato rilascio, onde devono logicamente ritenersi necessari a tal fini anche i presupposti normativi richiesti per quest'ultimo alla data in cui il rinnovo e' richiesto;

tale considerazione trova fondamento nella stessa lettera del decreto ministeriale n. 38/2013, laddove, evidentemente allo scopo della verifica della sussistenza di tali requisiti, l'art. 9 richiede una dichiarazione sostitutiva che riporti "i dati e le informazioni di cui all'art. 8, comma 3";

Visto l'ormai consolidato orientamento della giustizia amministrativa e da ultimo il Tribunale amministrativo regionale Lecce, con sentenza n. 2466/15, secondo cui il rinnovo del patentino costituisce un nuovo momento di valutazione di tutti i requisiti di legittimita' ed opportunita' del punto vendita;

Valutato ai fini dell'adozione del provvedimento i dati e le informazioni di cui all'art. 8, comma 3, del succitato decreto riportate nella dichiarazione sostitutiva;

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale l'interessato dichiarava al punto 7) la mancata sussistenza a suo carico di eventuali pendenze fiscali e/o morosita' verso l'Erario o verso il Concessionario della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili;

Vista la verifica della veridicita' di quanto dichiarato nel succitato punto con nota protocollo n. 84694 del 1° dicembre 2017, inviata a mezzo p.e.c. al concessionario Equitalia Sud S.p.A. e successive inviate per i vari soci protocollo n. 87679 del 15 dicembre 2017 e sollecito protocollo n. 1290 dell'8 gennaio 2018;

Considerato che dal riscontro della suddetta nota pervenuto, stesso mezzo, con protocollo n. 85248 del 4 dicembre 2017, e' emersa la non corrispondenza di quanto dichiarato dalla parte»;

Viste le osservazioni ricevute in data 19 febbraio 2018 e «Verificato che la cartella esattoriale n. 10620170008340463» (precisamente, cartella di pagamento, emessa dall'Agenzia delle entrate - Agente riscossione, per l'omesso pagamento del «Diritto annuale anni 2013 - 2014» - Camera di commercio, dell'importo totale di euro 150,89, di cui euro 140,78 per «Diritto annuale anni 2013 - 2014», euro 4,23 per oneri di riscossione ed euro 5,88 per diritti di notifica), «notificata il 10 novembre 2017 al momento della presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio era ancora pendente e che le suddette osservazioni non apportano nuovi elementi tali da consentire una diversa valutazione della situazione in quanto la mancata lettura della notifica p.e.c. rientra nella sfera delle proprie...

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