n. 268 SENTENZA 22 novembre - 14 dicembre 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), promosso dalla Corte d'appello di Milano, sezione lavoro, con ordinanza del 20 luglio 2016, iscritta al n. 252 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 2016. Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 2017 il Giudice relatore Nicolo' Zanon. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 20 luglio 2016 (r.o. n. 252 del 2016), la Corte d'appello di Milano, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui «non prevede che il diritto all'indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge ed alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermita', da cui siano derivati danni irreversibili all'integrita' psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antinfluenzale». 1.1.- Le questioni di legittimita' costituzionale sono state sollevate dalla Corte d'appello di Milano nell'ambito di un giudizio promosso dal Ministero della salute per impugnare la sentenza con cui il Tribunale di Milano aveva riconosciuto al ricorrente, in primo grado, il diritto all'indennizzo, a fronte della diagnosi della sindrome di Parsonage Turner, insorta a seguito di vaccinazione antinfluenzale «fortemente incentivata ai pensionati della sua fascia di eta' nelle campagne di sensibilizzazione del Ministero della Salute». L'indennizzo era stato negato originariamente sia dal centro medico, sia dal Ministero, poiche' la vaccinazione in oggetto non e' obbligatoria, ma solo raccomandata. Riferisce la Corte rimettente che il giudice di primo grado, a seguito di una istruttoria che aveva accertato il «nesso eziologico tra la pratica vaccinale e la comparsa della Sindrome di Parsonage Turner», aveva ritenuto di interpretare la norma censurata in modo costituzionalmente conforme, tenendo conto della sentenza n. 107 del 2012 della Corte costituzionale, «sul presupposto che la vaccinazione [...] rientri tra le ipotesi di vaccinazione raccomandata con chiare finalita' preventive di tutela della collettivita'». Il Ministero della salute, nel ricorso in appello, ritiene, al contrario, che il Tribunale di Milano abbia illegittimamente esteso l'ambito applicativo della legge n. 210 del 1992, che riconosce il diritto all'indennizzo per le sole vaccinazioni obbligatorie e non per quelle raccomandate. Anche il riferimento alla sentenza n. 107 del 2012 della Corte costituzionale sarebbe del tutto erroneo, non potendosi assimilare rosolia, parotite e morbillo (malattie specificamente oggetto della citata sentenza della Corte costituzionale) al virus influenzale. Il Ministero, inoltre, contesta anche l'adesione del Tribunale alle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico di ufficio sul nesso di causalita' fra la vaccinazione e l'insorgere della patologia, «dovendosi ritenere che tale conclusione sia definibile in termini scientifici come mera possibilita' [...] e non di probabilita' ne' tantomeno di certezza». 1.2.- Cio' premesso, la Corte d'appello di Milano, innanzitutto, ritiene infondate le censure proposte dal Ministero della salute, relative alla mancata dimostrazione del nesso di causalita' fra la vaccinazione e la patologia, affermando che l'esito della consulenza tecnica di ufficio sarebbe sostenuta dai «dati ricavabili dalla letteratura scientifica», i quali conducono a ritenere la sussistenza di una «correlazione causale» in termini di «probabilita'». 1.3.- Sostiene la Corte rimettente che, sebbene la vaccinazione antinfluenzale non sia obbligatoria (come richiesto dalla disposizione censurata ai fini del diritto all'indennizzo), essa «e' stata oggetto di raccomandazione da parte del Ministero della Salute» e che il ricorrente rientra in una categoria di persone «ad aumentato rischio di malattia grave» (essendo «affetto da broncopneumopatia cronica ostruttiva»). Richiama inoltre la sentenza n. 107 del 2012 della Corte costituzionale (oltre alle decisioni n. 423 del 2000 e n. 27 del 1998 della stessa Corte), che ha riconosciuto il diritto all'indennizzo anche nei casi in cui «la lesione alla salute sia derivata da un trattamento vaccinale non obbligatorio, bensi' raccomandato dall'autorita' sanitaria pubblica per ragioni di tutela della salute pubblica, e precisamente dalla vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia». Tale estensione si giustifica, secondo la Corte rimettente, considerando che, «in presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore della pratica vaccinale, resta del tutto irrilevante o indifferente che [...] l'effetto cooperativo della popolazione sia riconducibile ad un obbligo o ad una persuasione». 1.4.- La Corte d'appello di Milano, in presenza di un dato letterale inequivoco che non consente indennizzo se non in presenza di menomazioni permanenti derivanti da vaccinazioni obbligatorie, non condivide la decisione del giudice di primo grado, il quale aveva riconosciuto il diritto all'indennizzo attraverso una pretesa interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992. In conseguenza, solleva questione di legittimita' costituzionale della medesima disposizione, per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost. 2.- La Corte rimettente ritiene che le questioni sollevate siano rilevanti, sussistendo ogni altra condizione per il riconoscimento del richiesto indennizzo, cosi' da essere decisiva per l'esito della controversia la decisione della Corte costituzionale su di esse. 3.- Le questioni sarebbero, inoltre, non manifestamente infondate rispetto «al diritto-dovere di solidarieta' di cui all'art. 2 Cost., al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e al diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost.» Se non fosse riconosciuto un indennizzo, il singolo soggetto, infatti, sarebbe costretto a farsi carico delle conseguenze negative derivanti da un trattamento sanitario effettuato non solo nel suo interesse, ma «anche e soprattutto» nell'interesse dell'intera collettivita'. Inoltre, si determinerebbe un trattamento differenziato fra i soggetti che si sono sottoposti a una vaccinazione obbligatoria e coloro che invece hanno aderito a un «appello alla collaborazione ad un programma sanitario pubblico, riservando a questi ultimi un trattamento deteriore». Si determinerebbe, infine, la «lesione del diritto alla salute della fascia di popolazione piu' anziana e debole». 4.- Con atto depositato il 3 gennaio 2017, e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimita' costituzionale vengano dichiarate, «in gradato subordine, inammissibil[i], non rilevant[i] ed infondat[e]». 4.1.- L'Avvocatura generale dello Stato ritiene che le motivazioni che sostengono l'ordinanza di rimessione siano errate sia dal punto di vista medico-scientifico, sia da quello giuridico. Innanzitutto, «l'influenza c.d. stagionale non assume ne' puo' mai assumere il carattere di una pandemia», cioe' di una epidemia «la cui...

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