n. 268 ORDINANZA 17 - 26 novembre 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, promossi dalle Province autonome di Bolzano e di Trento con ricorsi notificati il 27 ed il 26 aprile 2011, depositati in cancelleria il 4 maggio 2011 ed iscritti ai nn. 36 e 37 del registro ricorsi 2011. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 novembre 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato. Ritenuto che la Provincia autonoma di Bolzano ha promosso questione di legittimita' costituzionale in via principale dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, laddove prevede che «Per l'anno 2011, una parte dell'intervento finanziario di cui al comma 117, nella misura dello 0,6 per cento del totale, e' riservata per le spese dell'organismo di indirizzo relative all'istruttoria e verifica dei progetti di cui al medesimo comma 117»;

che la ricorrente denuncia la violazione del Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e in particolare dell'art. 79, secondo comma, dello statuto speciale della Regione;

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale);

dell'art. 104, primo comma, dello statuto speciale;

dell'art. 2, comma 106, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2010);

nonche' del principio di leale collaborazione;

che, ad avviso della ricorrente, la norma impugnata incide sui rapporti finanziari tra lo Stato e la Provincia autonoma, in quanto imporrebbe a quest'ultima l'obbligo di destinare, nell'anno 2011, una parte dell'intervento di cui al comma 117 dell'articolo 2 della legge n. 191 del 2009, concernente il finanziamento di progetti per i territori di confine - alla copertura delle spese dell'organismo di indirizzo, addirittura fissando la misura di tale riserva;

la...

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