n. 267 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 dicembre 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Terza Ter) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 14553 del 2014, proposto da: Soc. Kerasol S.a.s. di Energipension Italy 2 S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Stefania Maria Teresa Piscitelli, Daniela Sabelli, Carmine Gravina, con domicilio eletto presso Stefania M. Teresa Piscitelli in Roma, Via San Basilio, 72;

Contro: Gse S.p.a. - Gestore dei Servizi Energetici;

Ministero dello sviluppo economico, Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento, previa sospensiva: del decreto ministeriale 17 ottobre 2014, recante «Modalita' per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell'art. 26, comma 3, lettera b) decreto-legge n. 91/14 convertito con modificazioni dalla legge n. 116/14»;

del decreto ministeriale 16 ottobre 2014, recante «Incentivi per impianti fotovoltaici - Modalita' per l'erogazione delle tariffe da parte del GSE»;

delle «Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici» adottate dal GSE in data 3 novembre 2014. Per l'accertamento: del diritto in capo alla ricorrente di mantenere le condizioni per la quantificazione e l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui alla convenzione sottoscritta con il GSE ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2011;

del diritto della ricorrente a non vedersi applicato l'art. 26 decreto-legge n. 91/2014;

per la disapplicazione dell'art. 26, commi 2 e 3, decreto-legge n. 91/2014 e della Tabella in all. 2;

per la rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia dell'anzidetto art. 26, commi 2 e 3, decreto-legge n. 91/2014 e della Tabella in all. 2. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello sviluppo economico e di Presidenza del Consiglio dei ministri;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2015 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Con ricorso notificato il 24 novembre 2014 (dep. il 25 novembre ), la ricorrente, deducendo di essere titolare di un impianto fotovoltaico con potenza nominale superiore a 200kW, ammesso a fruire delle tariffe incentivanti riconosciute in base agli articoli 7 decreto legislativo n. 387/2003 e 25, comma 10, decreto legislativo n. 28/2011, con i termini e le modalita' stabilite in apposita convenzione stipulata con il GSE, per un periodo di venti anni dalla data di entrata in esercizio dell' impianto stesso ha avanzato le domande riportate in epigrafe. Si sono costituiti in resistenza il Ministero dello sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri (19 dicembre 2014), che hanno depositato memoria difensiva. La ricorrente ha replicato con nota del 7 maggio 2015. All'udienza pubblica del 25 giugno 2015 il ricorso e' stato trattenuto in decisione. Premesso in fatto Premesso che: la ricorrente, quale soggetto responsabile titolare dell'impianto fotovoltaico nel comune di San Colombano al Lambro (MI), di kW 987,84, entrato in esercizio in data 28 novembre 2011, e' il beneficiario della tariffa incentivante prevista dal decreto ministeriale 5 maggio 2011 avendo richiesto ed ottenuto l'ammissione alla tariffa incentivante e stipulato in data 21 maggio 2012 con il GSE la relativa convenzione (n. I06L244712107) di durata ventennale (20 anni) avente ad oggetto il riconoscimento da parte del GSE delle tariffe incentivanti;

la normativa vigente al tempo della concessione dell'incentivo era la seguente: 1) Carta europea dell'energia, stipulato a Lisbona il 17 dicembre 1994 e ratificato in Italia con legge 10 novembre 1997, n. 415;

2) il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di «attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'», nel quale, tra l'altro, all'art. 1, viene espressa la finalita' di promuovere un maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricita' nel relativo mercato italiano e comunitario nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonche' nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39;

all'art. 7 (comma 2 lettera d), viene stabilito che l'entita' dell'incentivazione sia tale da garantire equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;

3) il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante «Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» che contiene principi di: stabilita' nel tempo dei sistemi di incentivazione (art. 23, comma 1, decreto legislativo n. 28/2011);

gradualita' di intervento a salvaguardia degli investimenti attuati e proporzionalita' agli obiettivi (art. 23, comma 2, decreto legislativo n. 28/2011);

garanzia di incentivazione con meccanismi vigenti alla data di entrata in esercizio dell'impianto (art. 25, comma 1, decreto legislativo n. 28/2011);

necessita' di tener conto del principio di equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio (art. 25, comma 10, decreto legislativo n. 28/2011 e art. 7 decreto legislativo n. 387/2003);

salvezza dei diritti acquisiti e degli effetti prodotti dalle norme abrogate (art. 25, comma 11, decreto legislativo n. 28/2011);

5) il decreto ministeriale 5 maggio 2011 «Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici» e, in particolare: l'art. 6, comma 4 secondo cui «4. In tutti i casi la tariffa incentivante spettante e' quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto»;

l'art. 10, comma 3 ove e' previsto che «Il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, determina e assicura al soggetto responsabile l'erogazione della tariffa spettante entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta, al netto dei tempi imputabili al soggetto responsabile»;

l'art. 12, ove e' previsto che «1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di cui al presente titolo, il soggetto responsabile ha diritto a una tariffa individuata sulla base di quanto disposto dall'allegato 5. 2. La tariffa incentivante e' riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed e' costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.». Considerato che: il decreto-legge n. 91/2014 all'art. 26 impone a ciascun operatore, titolare di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW, di comunicare al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. («GSE») entro il 30 novembre 2014 l'opzione scelta tra quelle delle tre alternative indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 3, le quali - con modalita' diverse - operano una riduzione di una quota percentuale dell'incentivo gia' assegnato e oggetto di convenzione stipulata con il GSE. In particolare, al 30 novembre 2014, l'operatore deve scegliere tra le seguenti tre (3) alternative, tutte con decorrenza dal l° gennaio 2015: a) prima opzione: il periodo di incentivazione viene allungato da 20 anni a 24 anni dalla data di entrata in esercizio e l'incentivo viene ridotto delle seguenti percentuali: Periodo di Incentivazione Residuale (Anni) - Percentuale di riduzione dell'incentivo 12 - 25%, 13 - 24%, 14 - 22%, 15 - 21%, 16 - 20%, 17 - 19%, 18 - 18%, oltre 19 - 17%;

b) seconda opzione: l'attuale periodo di incentivazione di 20 anni rimane inalterato, ma la tariffa incentivante verra' ridotta di una percentuale in una fase e aumentata in egual misura nel periodo successivo. Il Ministero dello sviluppo economico ha reso note, con decreto ministeriale del 17 ottobre 2014, qui contestato, le modalita' di rimodulazione delle tariffe incentivanti. c) terza opzione: L'attuale periodo di incentivazione di 20 anni resta inalterato, ma la tariffa incentivante viene ridotta delle seguenti percentuali: (i) 6% per gli impianti con una potenza nominale da 200 kW a 500 kW, (ii) 7% per gli impianti con una potenza nominale superiore a 500 kW fino a 900 kW, e (iii) 8% per impianti con una maggiore potenza nominale. La medesima disposizione normativa prevede che, assenza di comunicazione da parte dell'operatore, il GSE applica l'opzione di cui alla lettera c). L'art. 26, comma 4 prevede che, per le tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2011 o del decreto ministeriale 5 luglio 2012, le riduzioni di cui all'allegato 2 al presente decreto si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto 5 luglio 2012. L'art. 26, comma 5, riconoscendo implicitamente che tutte le opzioni di cui al comma 3 impongono una significativa riduzione delle tariffe incentivanti, ha previsto la facolta' dei beneficiari della tariffa incentivante (che hanno optato per una delle suddette riduzioni) di accedere a finanziamenti bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo gia' spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato per effetto della scelta di una delle alternative opzioni di cui al comma 3. Si tratta di finanziamenti bancari che devono essere garantiti da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. o devono avere una provvista dedicata, a loro volta, garantita dallo Stato e che, per essere operativi, necessitano del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze che fissi i criteri e le modalita' della garanzia dello Stato. Sempre nell'ottica di ammortizzare la riduzione degli incentivi, i commi da 7 a 13 del citato art...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT