n. 266 ORDINANZA 6 ottobre - 17 dicembre 2015 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), promosso dal Consiglio di Stato, in sede consultiva, nel procedimento vertente tra la Domus Plan srl e la Regione Liguria ed altro, con ordinanza del 13 febbraio 2013, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visti gli atti di costituzione della Domus Plan srl e della Regione Liguria;

udito nell'udienza pubblica del 6 ottobre 2015 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi gli avvocati Roberto Damonte per la Domus Plan srl e Gabriele Pafundi per la Regione Liguria. Ritenuto che, con ordinanza del 13 febbraio 2013, pervenuta a questa Corte il 24 aprile 2014 (r.o. n. 97 del 2014), il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha sollevato, in riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali);

che il Consiglio di Stato, in sede consultiva, e' investito dell'emissione del parere sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dalla societa' Domus Plan srl avverso la deliberazione con la quale la Regione Liguria, nell'approvare una variante del piano regolatore del Comune di Varazze, ha «eliminato la deroga al vincolo di destinazione alberghiera imposto all'immobile» di sua proprieta', ai sensi della legge regionale n. 1 del 2008;

che la societa' ricorrente ha dedotto l'illegittimita' del vincolo per una serie di motivi, tra cui quello di violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge regionale n. 1 del 2008, nonche' «difetto di presupposto e illogicita', oltre che violazione e falsa applicazione degli articoli 41 e 42 Cost.»;

che, in particolare, e' stata dedotta l'illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 1 del 1978 (recte: 2008) per violazione: dell'art. 123 Cost., che attribuisce ai Comuni e non alle Regioni il potere di disporre in materia di modifica della destinazione d'uso degli immobili;

degli artt. 41 e 42 Cost., perche' la legge regionale istituisce un vincolo di natura economica;

dell'art. 97 Cost., perche' alla Regione viene conferito il potere arbitrario di...

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