n. 266 ORDINANZA 17 - 26 novembre 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 189 del codice di procedura civile promosso dal Giudice istruttore del Tribunale ordinario di Milano nel procedimento vertente tra E.K.M. e D.B.R. con ordinanza del 12 dicembre 2013, iscritta al n. 63 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 novembre 2014 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo. Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale ordinario di Milano, con ordinanza del 12 dicembre 2013 (r.o. n. 63 del 2014), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.189 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che «il giudice possa decidere la causa ai sensi dell'art. 281-sexies»;

che il rimettente riferisce di dover giudicare in una causa pendente tra E.K.M., attrice, e D.B.R. convenuto contumace, avente ad oggetto la separazione giudiziale ai sensi dell'art. 151 del codice civile;

che dall'unione matrimoniale di detti coniugi non sono nati figli;

che l'attrice ha domandato la liquidazione delle spese processuali, solo nel caso di opposizione alla domanda da parte del coniuge e nulla ha richiesto a titolo di mantenimento;

che, cio' premesso, il giudice a quo espone che il presidente del tribunale ha fissato l'udienza, ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ.;

che a detta udienza il coniuge convenuto non e' comparso, nonostante la regolarita' della notificazione, perfezionatasi ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. e che il presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati e, ai sensi degli artt. 709-bis e 183 cod. proc. civ., ha fissato l'udienza del 10 dicembre 2013;

che l'attrice ha depositato memoria integrativa, insistendo per la pronunzia di separazione e all'udienza di prima comparizione il convenuto e' rimasto contumace, nonostante la regolarita' della notifica, perfezionatasi nelle mani della madre convivente e che si e' riservato la decisione sulla richiesta di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 189 cod. proc. civ.;

che, alla luce di quanto affermato, il rimettente ritiene che l'art. 189 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che il «giudice puo' decidere la causa ai sensi dell'art. 281-sexies», sia in contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost.;

che il giudice istruttore, ritenendo la causa matura per la decisione, afferma di voler fissare l'udienza dinanzi al collegio per la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies, cod. proc. civ., al fine di accelerare la fase decisoria, «tenuto conto della evidente semplicita' della materia del contendere»;

che detta possibilita' e', pero', preclusa dall'impianto organizzativo dell'ufficio, in quanto le udienze dinanzi al collegio sono fisse per previsione presidenziale, a seguito di programmazione annuale e, nel caso di specie, la prima udienza collegiale utile e' in data 12 dicembre 2013;

che la scelta per il modulo decisorio di cui all'art. 281-sexies, cod. proc. civ. e', in ogni caso, impedita «dall'attuale sistematica del codice di rito» in quanto la separazione giudiziale rientra tra le controversie nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale, ai sensi degli artt. 50-bis, primo comma, e 70, secondo comma, cod. proc. civ., in relazione alle quali non trovano applicazione le disposizioni di cui al Libro II, Titolo I, Capo III-bis (procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica);

che, in particolare, non e' applicabile l'art. 281-sexies, cod. proc. civ. il quale prevede la decisione a seguito di trattazione orale;

che, infatti, l'art. 189 cod. proc. civ. dispone che il giudice istruttore possa rimettere le parti dinanzi al collegio esclusivamente a norma degli artt. 187 o 188 cod. proc. civ., e secondo il modello decisorio di cui agli artt. 275 e seguenti cod. proc. civ., con la conseguenza che il procedimento a decisione collegiale, esaurita l'istruttoria, puo' concludersi...

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