n. 264 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 novembre 2014 -

TRIBUNALE DI BARI Seconda Sezione Penale - Rito Monocratico Il giudice Antonio Dello Preite, - letti gli atti di causa nel processo penale iscritto al n. 4348/14 R.G. Trib - n. 20638/12 R.G.N.R. a carico di MESSA Alberto, nato a Bari il 3 luglio 1991, imputato dell'art. 4, commi 1 e 4-bis legge 13 dicembre 1989 n. 401 " ... per avere, in qualita' di titolare della ditta individuale "Messa Alberto" ed in assenza di concessione e/o autorizzazione da parte dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), nonche' della licenza di P.S. di cui all'art. 88 del RD18.06.31 n. 773 (TULPS), organizzato scommesse su attivita' sportive ponendo in essere un'attivita' finalizzata ad accertare e raccogliere in Italia scommesse per eventi sportivi nazionali ed esteri. Accertato in Polignano a Mare il 19 novembre 2012 ...";

- rilevato che l'imputato personalmente ed i suoi difensori hanno richiesto la definizione con rito abbreviato, depositando documentazione e memorie difensive e che si procedeva all'acquisizione del fascicolo del PM in ottemperanza al rito prescelto;

- sentite le conclusioni delle parti all'esito della discussione, Osserva In data 19 novembre 2012 personale della Guardia di Finanza della Compagnia di Monopoli (BA) procedeva al controllo dei locali dell'imputato utilizzati per la raccolta delle scommesse in via telematica e, rilevando l'assenza sia della concessione AAMS che dell'autorizzazione prevista dall'art. 88 TULPS, procedeva al sequestro preventivo di nove videoterminali utilizzati per tale attivita', inoltrando contestualmente CNR alla Procura della Repubblica per la contestazione del reato di cui alla rubrica. Dalla documentazione depositata a questo giudice, ed in particolare dal contratto del 12 settembre 2012 di affiliazione dell'imputato alla Centurionbet Ltd., bookmaker di diritto maltese, e dal provvedimento della Questura di Bari dell'11 febbraio 2013 di diniego di rilascio della licenza ex art. 88 TULPS, si rilevava che il Messa aveva chiesto l'autorizzazione per la raccolta di scommesse per conto della Centurionbet Ltd. nei locali di via delle Rimembranze, 10/12 in Polignano a Mare, dove poi successivamente era stato operato il controllo ed il successivo sequestro di cui sopra: si sottolineava che il richiedente non era titolare di concessione rilasciata dall'AAMS e che difettava dei requisiti della buona condotta perche' era stato deferito all'AG per commissione dei reati di esercizio abusivo di giuoco e scommesse in violazione dell'art. 4 legge n. 401/89 accertati il 19 settembre 2012 (e cioe' questo processo), nonche' di altre mete irregolarita' formali collegate alla presentazione dell'istanza (mancanza di bolli, della piantina planimetrica dei locali ecc.). I difensori, depositavano, inoltre, autorizzazione al Messa del 24 luglio 2012 del Comune di Polignano a Mare per l'esercizio di sala giochi. Nelle conclusioni, supportate da memorie e da documentazione, la difesa ha opposto, con l'esibizione di copiosa giurisprudenza al riguardo, la non punibilita' dell'imputato, in quanto la fattispecie penale a lui contestata deve esser disapplicata per contrasto con la normativa comunitaria chiedendo di NDP nei suoi confronti con disapplicazione dell'art. 4 legge n. 401/89 e, subordinatamente, di sospendere il processo de quo, con trasmissione, ex art. 267 del TFUE, alla Corte di Giustizia Europea per accertare: a) se gli artt. 49 e ss. e 56 e ss. del TFUE ed i principi affermati dalla Corte di giustizia europea debbano essere interpretati nel senso che essi ostino ad una disciplina nazionale di cui all'art. 4 legge n. 401/89 e art. 88 TULPS nella parte in cui uno Stato membro ponga in essere una gara nazionale di affidamento di concessioni per l'esercizio di attivita' di giochi e scommesse emesso il 26 luglio 2012 e pubblicato in GU n. 88 del 30 luglio 2012 per l'affidamento in concessione di 2000 diritti per l'esercizio congiunto dei giochi pubblici ai sensi dell'art. 10, comma 9-octies decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012 n. 44 di durata inferiore alle precedenti, limitando l'accesso ad operatori comunitari, quali la Centurionbet Ltd. di partecipazione alla stessa in relazione all'indeterminatezza della durata di gestione del servizio, nella misura in cui non vengano revocate le precedenti concessioni dichiarate gia' illegittime dalla Corte di Giustizia Europea, violando i principi di parita' di trattamento e di effettivita' del diritto dell'Unione;

  1. se gli artt. 49 e ss. e 56 e ss. del TFUE ed i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una disciplina nazionale di cui all'art. 4 legge n. 401/89 e art. 88 TULPS nella parte in cui vengono sanzionati penalmente soggetti a cui viene negato il rilascio di autorizzazione di cui all'art. 88 TULPS, pur avendo i requisiti di affidabilita' previsti dall'ordinamento, in quanto non in possesso di concessione per irregolarita' commesse nell'ambito di una procedura di gara per il rilascio delle stesse. Nella documentazione depositata dalla difesa era acquisita, con traduzione asseverata da giuramento, la licenza per il gioco a distanza di classe I, II e III rilasciata alla Centurionbet Limited C-44934 dalla competente Autorita' per le lotterie ed il gioco dello Stato di Malta. Inoltre, veniva depositato in copia, ricorso al TAR Lazio della Centurionbet Limited C-44934 dell'11 ottobre 2012 contro l'AAMS ed il Ministero dell'economia e delle finanze avente ad oggetto l'annullamento del bando di gara pubblicato sulla GURI del 30 luglio 2012 n. 88 e degli atti conseguenziali avente ad oggetto l'affidamento in concessione di 2000 diritti per l'esercizio congiunto dei giochi pubblici ai sensi dell'art. 10, comma 9-octies del decreto-legge n. 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012 n. 44. La fattispecie che ha trovato (e trova) sovente ingresso dinanzi ai tribunali penali italiani puo' essere sintetizzata come segue: l'imputato gestisce un'attivita' di raccolta di scommesse on line, in ambito nazionale ed internazionale, cosi' strutturata: il giocatore indica all'operatore la scommessa cui intende partecipare e gli consegna il denaro necessario;

    l'operatore provvede ad inviare, per via telematica, l'ordine ricevuto agli allibratori stranieri (c.d. bookmakers), per i quali svolge la funzione di intermediario nella raccolta delle predette scommesse. Nel corso di attivita' di controllo, agenti di Polizia Giudiziaria accertano, a seguito di perquisizione dell'esercizio commerciale, che l'imputato non dispone della concessione amministrativa e della licenza di polizia. Segue dunque il sequestro, fra l'altro, di computers, ricevute di scommesse, corrispondenza tra l'imputato ed i bookmakers, nonche' di denaro contante. Il settore delle scommesse, nel nostro ordinamento, e' oggetto di una complessa disciplina nella quale profili piu' strettamente penalistici si intrecciano, sul piano della regolamentazione, a profili di natura amministrativa: cio' si fonda, evidentemente sulla indubbia rilevanza pubblicistica della materia che incide su aspetti di rango primario quali gli interessi finanziari dello Stato e la tutela dell'ordine pubblico. In tale prospettiva il legislatore subordina l'esercizio dell'attivita' organizzata di raccolta e gestione delle scommesse alla sussistenza di un duplice requisito: l'ottenimento di un'apposita concessione da parte dello Stato (nel caso specifico si tratta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), all'esito della partecipazione ad una pubblica gara che prevede l'attribuzione del titolo abilitativo in favore di un numero circoscritto di soggetti e il rilascio dell'autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 TULPS. Perche' il titolo autorizzatorio possa essere conseguito dall'interessato, peraltro, debbono ricorrere due presupposti: a) da un lato che il richiedente sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 TULPS e, b) dall'altro che il soggetto esercente sia titolare della concessione di cui sopra. Ne consegue che i due requisiti sono tra loro interdipendenti posto che la mancata titolarita' della concessione in capo al richiedente preclude il rilascio dell'autorizzazione, mentre la mera circostanza che il soggetto abbia conseguito l'autorizzazione di polizia non legittima ex se alla gestione e raccolta delle scommesse. La materia e' stata di recente oggetto di nuovo intervento normativo da parte del legislatore che all'art. 2, commi 2-bis e 2-ter decreto-legge n. 40/2010 ha precisato che il gioco con vincita in denaro puo' essere raccolto dai titolari soggetti di valida concessione rilasciata dall'AAMS esclusivamente nelle sedi e con le modalita' previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalita' o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica. Inoltre la normativa citata, con disposizione interpretativa e quindi retroattiva, ha stabilito che l'art. 88 TULPS, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita di danaro, e' da intendersi efficace solo a seguito di rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi. Pertanto, ai fini suindicati non vale piu' alcuna distinzione tra intermediari delegati e titolari, nonche' tra l'utilizzo di sistemi telematici o altro, necessitando in ogni caso la compresenza sia della concessione che dell'autorizzazione. Il regime...

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