n. 263 SENTENZA 18 ottobre - 14 dicembre 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione siciliana 10 luglio 2015, n. 14 (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14-16 settembre 2015, depositato in cancelleria il 17 settembre 2015 e iscritto al n. 84 del registro ricorsi 2015. Udito nell'udienza pubblica del 18 ottobre 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

udito l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con ricorso notificato in data 14-16 settembre 2015, depositato il successivo 17 settembre e iscritto al n. 84 del registro ricorsi 2015, ha impugnato l'art. 1 della legge della Regione siciliana 10 luglio 2015, n. 14 (Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. 2.- Premette il ricorrente che l'art. 14, lettera g), del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), attribuisce alla Regione medesima la legislazione esclusiva in materia di «lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale», competenza da esercitarsi nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato. L'art. 1 impugnato - prosegue il ricorrente -, sino al 31 dicembre 2015, sostituisce il comma 6 dell'art. 19 della legge della Regione siciliana 12 luglio 2011, n. 12 (Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali), e inserisce i nuovi commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, riguardanti la valutazione delle offerte anomale. In particolare, le disposizioni impugnate - aggiunge il Presidente del Consiglio dei ministri - recitano: «6. Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando che si applichi il criterio dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata al comma 6 bis. 6 bis. La soglia di anomalia e' individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unita' superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, incrementata o decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi. L'incremento o il decremento e' stabilito in base alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi, rispettivamente se pari o dispari. Nel caso in cui il valore cosi' determinato risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara e' aggiudicata a quest'ultima. Per la determinazione della media, in caso di presentazione di offerte aventi identico ribasso, queste ultime sono computate una sola volta. La facolta' di esclusione automatica non e' comunque esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a 10;

in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006. 6 ter. Le imprese che effettuano un ribasso superiore al 25 per cento producono, nell'offerta, le relative analisi giustificative che sono valutate dalla Commissione di gara nel caso risultino aggiudicatarie in sede di verifica di congruita' dell'offerta. 6 quater. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilita' sono individuate le modalita' di verifica per la congruita' dell'offerta e le eventuali ulteriori disposizioni per la valutazione della corrispondenza fra le previsioni formulate in sede di verifica di congruita' dell'offerta e l'esecuzione delle opere». Il ricorrente deduce che - mentre per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria (che non hanno carattere transfrontaliero), da aggiudicarsi con il criterio del prezzo piu' basso, il previgente art. 19, comma 6, della legge della Regione siciliana n. 12 del 2011 faceva correttamente riferimento, ai fini...

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